DISCIPLINA DELLA
SUBFORNITURA – LEGGE N. 182/98
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143
del 22 giugno 1998 è stata
pubblicata la legge 18 giugno 1998, n. 192 :
“Disciplina della subfornitura
nelle attività produttive”.
Il provvedimento, che detta una
disciplina “ad hoc” per la
regolazione dei rapporti di
subfornitura, è stato oggetto di
forti critiche da parte di
Confindustria che, oltre a rilevarne l'inopportunità sotto il profilo economico, ha messo
in evidenza il palese contrasto dei suoi contenuti con
gli indirizzi più
volte affermati dalla
Commissione Europea, soprattutto per
quanto riguarda il principio
dell'autonomia negoziale delle parti e la flessibilità delle regole.
Si riportano, di seguito, i principali contenuti della legge.
Ambito di applicazione. È
costituito da quei rapporti che hanno per oggetto:
a) lavorazioni effettuate da una
impresa, per conto di un
committente, su prodotti
semilavorati o su materie prime da esso forniti;
b) forniture di
prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o
comunque ad essere
utilizzati nell'ambito
dell'attività economica del
committente o nella
produzione di un
bene complesso, in
conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e
tecnologiche, modelli o prototipi
forniti dall'impresa committente.
Sono invece esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della
legge i contratti aventi
ad oggetto: la
fornitura di materie prime, i
servizi di pubblica utilità, i
beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.
Forma e contenuto del
contratto. Il contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Sono equiparate alla
forma scritta anche le comunicazioni concernenti la conclusione o la
modificazione del contratto effettuate per telefax o altra via telematica.
Il contratto deve
inoltre contenere tutti gli elementi oggetto della transazione
: requisiti specifici
del bene o servizio richiesto; prezzo; termini e modalità
di consegna, di collaudo, di pagamento.
Termini di pagamento. In
contratto devono essere fissate le
condizioni di pagamento. Il
prezzo deve essere comunque corrisposto nel termine di 60 giorni dalla consegna
del bene o dall'esecuzione della prestazione.
Detto termine può essere tuttavia
prolungato fino a 90 giorni in
caso di ricorso ad
accordi nazionali di
settore, sottoscritti presso il Ministero dell'industria dalle Organizzazioni rappresentative delle
categorie imprenditoriali rappresentate al CNEL, o
ad accordi territoriali stipulati
con l'intervento delle Camere di Commercio.
In caso di ritardato
pagamento da parte del committente devono essere corrisposti al subfornitore in
via automatica (senza necessità, cioè,
di costituzione in mora) gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di
sconto aumentato di 5 punti percentuali.
Se il ritardo eccede i 30
giorni è prevista a carico del
debitore una penale del 5% sulla somma non corrisposta nei termini.
Divieto di interposizione.
Salvo specifico accordo col committente, il subfornitore non può
ulteriormente affidare ad
un'altra impresa subfornitrice
la fornitura di beni o servizi per un
importo che ecceda il 50% del valore
della subfornitura.
Regime IVA. È riconosciuta
al subfornitore la possibilità di
versare l'IVA in via trimestrale, senza applicazione degli interessi,
qualora il pagamento del prezzo sia
stato pattuito ad un momento successivo alla consegna del bene o
all'esecuzione del servizio.
A tal fine
sono stati stanziati
17 miliardi per l'anno 1998 e 34 miliardi a decorrere
dal 1999.
Abuso di dipendenza
economica. Sono previste ipotesi
specifiche di abuso di dipendenza economica nei casi in cui un'impresa :
a) sia in grado di determinare sul mercato, nei rapporti
commerciali con
un'altra, un eccessivo
squilibrio di diritti e di obblighi;
b) si rifiuti di vendere o di comprare;
c) imponga alla controparte condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie;
d) interrompa arbitrariamente le relazioni commerciali in atto.
Tali ipotesi di
abuso, che di
per sè risultano di non
chiaro significato, sembrano tuttavia
riconducibili nella disciplina
generale sulla posizione dominante
(art.3 della legge
n. 287/90) e, in tale ambito, trovare la loro fonte normativa.
Procedura di conciliazione e arbitrato. Si
prevede, in caso di controversia fra le parti, il ricorso entro 30 giorni ad un
tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera
di Commercio del subfornitore e la conclusione
del procedimento entro
ulteriori 30 giorni. Qualora non
si pervenga ad una conciliazione,
la controversia è rimessa,
su richiesta di
entrambi i contraenti, alla Commissione arbitrale istituita presso la
Camera di Commercio.
Si ricorda, al
riguardo, che sono
disponibili presso gli
uffici confederali le linee-guida
predisposte dall'Unioncamere per
l'utilizzo del servizio di conciliazione.
Entrata in vigore
della legge. La legge
entrerà in vigore il 120° giorno
dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, il 20 ottobre 1998.
LEGGE
18 GIUGNO 1998, N. 192
Disciplina
della subfornitura nelle attività produttive.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Definizione
1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a
effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti
semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si
impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere
incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica
del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a
progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi
forniti dall'impresa committente.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti
aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità
e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.
Art. 2.
Contratto di subfornitura: forma e contenuto
1. II rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che
deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma
scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla
modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In
caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto
al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese
sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le
modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del
subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia
richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si
considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si
applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 1341 del codice civile.
3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica,
anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati
dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1 e anche ad
essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1.
4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contrattò deve essere
determinato o determinabile in modi chiaro e preciso, tale da non ingenerare
incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e
nell'esecuzione del contratto.
5. Nel contratto di subfornitura devono essere specifïcati:
a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal
committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle
caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme
tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano
oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di
pagamento.
Art. 3.
Termini di pagamento
1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della
subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento
della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve
precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato
rispetto alla consegna.
2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che
non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della
comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere
fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi
nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti
per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in
rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato
un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi
riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle
rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli
accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per
garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione
professionale e di integrazione produttiva.
3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il
committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora,
interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque
punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in
misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento
ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre inoltre,
in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha
rispettato i termini.
4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i
termini pattuiti costituirà titolo per l'ottonimento di ingiunzione di
pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del
codice di procedura civile.
5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto,
su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino
comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento
del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.
Art. 4.
Divieto di interposizione
1. La fornitura di beni e servizi oggetto del contratto di
subfornitura non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in
subfornitura senza l'autorizzazione del committente per una quota superiore al
50 per cento del valore della fornitura, salvo che le parti nel contratto non
abbiano indicato una misura maggiore.
2. Gli accordi con cui il subfornitore affidi ad altra impresa
l'esecuzione delle proprie prestazioni in violazione di quanto stabilito al
comma 1 sono nulli.
3. In caso di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte
di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura, gli accordi con cui il
subfornitore affida ad altra impresa l'esecuzione parziale delle proprie
prestazioni sono oggetto di contratto di subfornitura, così come definito dalla
presente legge. I termini di pagamento di detto nuovo contratto di subfornitura
non possono essere peggiorativi di quelli contenuti nel contratto di
subfornitura principale.
Art. 5.
Responsabilità del subfornitore
1. Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della
qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito
secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d'arte.
2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per
difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del
contratto, purché li abbia tempestivamente segnalati al committente.
3. Ogni pattuizione contraria ai commi 1 e 2 è da ritenersi nulla.
4. Eventuali contestazioni in merito all'esecuzione della
subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti
nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di
legge.
Art. 6.
Nullità di clausole
1. È nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad
uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del
contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che
consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti
contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione
della fornitura.
2. È nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un
contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di
recesso senza congruo preavviso.
3. È nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del
committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale
o intellettuale.
Art. 7.
Proprietà del progetto
1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai
progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al
fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla
riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto,
sopportando i relativi rischi.
Art. 8.
Regime I.V.A.
1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
“Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura,
qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo
alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della
prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza
trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi”.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 17 miliardi
per l'anno 1998 e in lire 34 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Art. 9.
Abuso di dipendenza economica
1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di
dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa
cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un
impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra
impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza
economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte
che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto o nel rifiuto di
comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni
commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza
economica è nullo.
Art. 10.
Conciliazione e arbitrato
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 5, comma 4, le controversie relative ai contratti di subfornitura
di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di
conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai sensi dell'articolo
2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro
trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa
alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio di cui al
comma 1 o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la camera
di commercio scelta dai contraenti.
3. II procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni
degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro
il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di
conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 18 giugno 1998