L.R. N. 12/2006 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
N. 12/2005 PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA - CHIARIMENTI
E’ stata pubblicata sul 1°Supplemento ordinario al BURL
del 18 luglio 2006, n. 29,
Incentivazione urbanistica (art. 11)
La disposizione è finalizzata ad annoverare, tra le
fattispecie da cui possono scaturire incentivazioni urbanistiche di tipo
volumetrico, anche gli interventi di edilizia residenziale pubblica al fine di
favorire la realizzazione di alloggi erp ed il loro
inserimento organico nel tessuto urbano.
Procedure di approvazione degli atti costituenti
il piano di governo del territorio (art. 13, comma 5bis) in assenza di PTCP
vigente.
Il nuovo comma 5 bis stabilisce che i Comuni appartenenti
a Province non dotate di PTCP vigente debbano
trasmettere il documento di piano alla Regione, contemporaneamente al deposito,
ai fini dell’espressione, entro 120 giorni, di un parere vincolante in
relazione agli indirizzi regionali di politica territoriale. Decorsi
inutilmente i 120 giorni, il parere si intende reso favorevolmente.
Misure di salvaguardia (artt. 13 e 36)
La modifica sposta il termine finale per l’applicazione
delle misure di salvaguardia al momento della pubblicazione sul BURL
dell’avviso di approvazione degli atti di PGT. Nella fase transitoria, invece,
in caso di contrasto di un intervento oggetto della domanda di permesso di
costruire con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati, le misure di
salvaguardia delle previsioni del piano approvato vengono
ridotte da cinque a tre anni così come disposto dal Testo Unico dell’Edilizia
(art. 12, comma 3 del DPR n°380/2001).
Procedura di approvazione dei piani attuativi
(artt. 14 e 25)
A regime
La modifica è finalizzata a porre in capo al Consiglio
comunale la competenza per l’adozione e l’approvazione di tutti i piani
attuativi, conformi o meno al PGT.
Viene raddoppiato (da trenta a
sessanta giorni) il termine previsto, a pena di inefficacia, dal comma 4 per
procedere all’approvazione definitiva del piano attuativo.
Nel periodo transitorio
I piani attuativi e le loro varianti, qualora conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati ed
approvati dalla Giunta comunale.
Piani Territoriali Regionali d’Area (artt. 4 e 20)
La realizzazione dei Piani Territoriali Regionali d’Area viene svincolata dall’approvazione del Piano Territoriali Regionale
(PTR). Questo consente alla Giunta
Regionale di dar corso a Piani Territoriali Regionali d’Area anche nella fase
transitoria. Viene prevista, inoltre, espressamente
anche per i Piani Territoriali Regionali d’Area la valutazione ambientale di
cui all’articolo 4.
Disciplina della fase transitoria (art. 25)
La soppressione del riferimento al
comma 4 dell’art. 97 della l.r. n° 12/2005 ribadisce l’immediata
applicabilità, già nella fase transitoria, di tutte le disposizioni dettate
dall’articolo 97 relativamente ai progetti in variante presentati allo
Sportello Unico per le attività produttive. L’introduzione di un terzo periodo
al comma 1 dell’art. 25 consente ai Comuni di approvare varianti urbanistiche
conseguenti a studi per l’aggiornamento del quadro del dissesto del piano
stralcio per l’assetto idrogeologico, nonché a studi per la definizione del
reticolo idrico.
Il nuovo comma 1 bis consente ai Comuni di assumere,
nella fase transitoria, in aggiunta alle fattispecie di variante già
contemplate al comma 1, anche varianti finalizzate al perfezionamento di
strumenti urbanistici già approvati dalla Regione con esplicito rinvio a
successiva discipina integrativa. In questi casi la procedura da seguire è
quella indicata all’art.
L’integrazione apportata al comma
7 chiarisce
che la competenza per l’approvazione del documento di inquadramento dei PII è
affidata al Consiglio comunale, così come già previsto in precedenza dall’art.
5 della l.r. n° 9/99.
Il nuovo comma 8 ter consente ai Comuni di approvare
nella fase transitoria i piani di zona ex lege 167/62 e gli interventi in
attuazione del PRERP (Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
di cui alla l.r. 1/2000) anche se comportanti variante agli strumenti
urbanistici comunali vigenti. L’adozione
e l’approvazione di tali piani è posta in capo al Consiglio Comunale. Il comma
8 quater stabilisce che gli strumenti approvati nella fase transitoria ai sensi
dei commi 1 e 3 dell’art. 25 acquistano efficacia al
momento della pubblicazione dell’avviso di approvazione degli stessi sul BURL.
Con il nuovo comma 8 quinquies, nella fase transitoria
torna ad essere possibile la correzione di errori materiali e l’indicazione di
rettifiche dei PRG vigenti a mezzo di deliberazione
del Consiglio comunale analiticamente motivata.
Adozione ed approvazione del Regolamento edilizio
(art. 29)
La competenza per l’adozione e l’approvazione del
Regolamento edilizio viene posta in capo al Consiglio
Comunale.
Interventi in aree agricole (artt.40 e 41, 59, 60, 62 e 62 bis)
Si sono introdotte alcune modifiche finalizzate a
chiarire la possibilità di avvalersi della denuncia di inizio attività anche
per gli interventi in aree agricole, con l’unica eccezione delle nuove
costruzioni.
I mutamenti di destinazione d’uso degli immobili
(art. 51 e 52)
Si chiarisce che le disposizioni in materia di mutamento
delle destinazioni d’uso, dettate dalla l.r. n°12/2005 in esplicito riferimento
al PGT, valgono anche per la fase transitoria in
riferimento ai vigenti strumenti urbanistici comunali (PRG). Nel contesto della
disciplina in materia di mutamenti di destinazione d’uso viene
inserita una nuova disposizione di carattere speciale e derogatorio secondo la
quale le trasformazioni, anche senza opere edilizie, finalizzate alla creazione
di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali debbano essere
subordinate al rilascio del permesso di costruire.
Ripartizione delle funzioni amministrative (art.
80)
Si attribuiscono alla Provincia le competenze in materia
ambientale per
le linee elettriche con tensione compresa tra 15.000 e 150.000 volt (rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica e irrogazione di eventuali sanzioni).
Programmi integrati di intervento (art. 92)
La modifica del comma 3 fa chiarezza sul momento in cui
il Consiglio comunale deve pronunciarsi in merito a PII che modificano i
criteri e gli indirizzi contenuti nel documento di piano:
- in sede di ratifica dell’Accordo di Programma, nel caso
di PII con rilevanza regionale;
- in sede di adozione, nel caso di PII non di rilevanza
regionale.
Viene inoltre indicato in 45 giorni il
termine per la verifica provinciale di compatibilità dei PII in variante al
documento di piano.
Si pubblica di seguito il testo della legge in parola.
Legge Regionale
della Lombardia 14/7/2006 n. 12
Modifiche e integrazioni alla
legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12
“Legge per il governo del
territorio”
(B.U.R.L. 18/7/2006 n. 143)
Art. 1.
Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
“Legge per il governo del
territorio”
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per
il governo del territorio” sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 2
dell’articolo 4, dopo le parole “piano territoriale regionale”, sono inserite
le parole “, i piani territoriali regionali d’area”;
b) al comma 5 dell’articolo 11, dopo le parole
“riqualificazione urbana” sono inserite le parole “e in iniziative di edilizia
residenziale pubblica”;
c) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5-bis:
“5-bis. Fino all’approvazione del piano territoriale
regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di piano territoriale di
coordinamento vigente trasmettono il documento di piano alla Regione,
contemporaneamente al deposito.
2) al comma 12 le parole “definitiva approvazione” sono
sostituite con le parole “pubblicazione dell’avviso di approvazione”;
d) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, primo periodo, le parole “dalla Giunta
comunale” sono sostituite con le parole “dal Consiglio comunale”;
2) al comma 4 le parole “Entro trenta giorni” sono
sostituite con le parole “Entro sessanta giorni”, e le parole “
3) al comma 5 le parole “della giunta comunale” sono
sostituite con le parole “del Consiglio comunale”;
e) all’articolo 20, dopo il
comma 7 è inserito il seguente comma 7-bis:
“7-bis. Fino all’approvazione del PTR
previsto dall’articolo 19,
f) all’articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “e con
l’applicazione dell’articolo
2) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente periodo:
“Ai soli fini dell’approvazione delle varianti urbanistiche
di adeguamento agli studi per l’aggiornamento del quadro del dissesto di cui all’elaborato 2 del piano stralcio per l’assetto
idrogeologico, predisposti secondo i criteri di cui all’articolo 57, comma 1, e
agli studi per la definizione del reticolo idrico, previa valutazione tecnica
da parte delle competenti Strutture regionali in base alle rispettive
discipline di settore, la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lett. i),
della legge regionale 23/1997 trova applicazione senza l’eccezione prevista
dalla stessa lett. i). Ai soli fini dell’approvazione delle varianti
urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche non di
competenza comunale, la fattispecie di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera b), della legge regionale 23/1997, trova applicazione
anche in assenza di originaria previsione localizzativa
e senza necessità di previa progettazione esecutiva”;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:
“1-bis. Fino all’adeguamento di cui
all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni possono procedere, altresì,
all’approvazione di varianti finalizzate al perfezionamento di strumenti
urbanistici già approvati dalla Regione ovvero dagli stessi Comuni, acquisita
la verifica di compatibilità da parte della provincia, con esplicito rinvio a successiva
disciplina integrativa. Le varianti sono adottate dal consiglio comunale e
approvate secondo le disposizioni di cui all’articolo 13,
commi 4, 5, 5-bis, 7, 9, 10, 11 e
4) al comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: “, fermo
restando quanto disposto dall’articolo 36, comma
5) al comma 7, dopo le parole “è subordinata
all’approvazione”, sono inserite le parole “da parte del consiglio comunale,
con apposita deliberazione,”;
6) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
“8-bis. Fino all’adeguamento di cui
all’articolo 26, commi 2 e 3, i piani attuativi e loro varianti,
conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono
adottati e approvati dalla giunta comunale, con applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 14.
8-ter. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi
2 e 3, i piani di zona redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167
(Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia
economica e popolare) e gli interventi finanziati in attuazione del Programma
Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui all’articolo 3, comma 52,
lettera a) della legge regionale 1/2000 e relativi programmi annuali, qualora
comportino variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati dal consiglio comunale e approvati secondo le disposizioni
di cui all’articolo 13, commi 4, 5, 5 bis, 7, 9, 10, 11 e 12.
8-quater. Gli strumenti urbanistici
comunali e loro varianti approvati ai sensi dei commi 1 e 3 acquistano
efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
dell’avviso di approvazione definitiva.
8-quinquies. Fino all’adeguamento di
cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione
di errori materiali e a rettifiche dei PRG vigenti, non costituenti variante
agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la
segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta
regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione e di deposito, da
effettuarsi a cura del comune.”;
g) al comma 1 dell’articolo 29, dopo le parole
“regolamento edilizio è” sono inserite le parole “adottato e”;
h) l’ultimo periodo del comma 4
dell’articolo 36 è sostituito dal seguente:
“La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre
anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi
in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione
della fase di pubblicazione.”;
i) al termine del comma 2
dell’articolo 40, le parole “dal piano delle regole e dai piani attuativi” sono
sostituite con le parole “dagli strumenti di pianificazione comunale”;
j) il comma 1 dell’articolo 41 è sostituito dal seguente:
“1. Chi ha titolo per presentare istanza di permesso di
costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare
al comune denuncia di inizio attività, salvo quanto disposto dall’articolo 52,
comma 3-bis. Gli interventi edificatori nelle aree destinate all’agricoltura
sono disciplinati dal Titolo III della Parte II.”;
k) all’articolo 51, dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente comma 5-bis:
“5-bis. Fino all’approvazione degli atti di PGT ai sensi
dell’articolo 26, commi 2 e 3, le disposizioni del presente articolo, nonché
degli articoli 52 e 53, si applicano in riferimento
agli strumenti urbanistici comunali vigenti.”;
l) al comma 4 dell’articolo 48, le parole “al 10 per
cento del costo effettivo dell’intervento previsto dal titolo abilitativo.” sono sostituite con le parole “ad
una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da
stabilirsi, in relazione alle diverse destinazioni, con deliberazione del
consiglio comunale.”;
m) al comma 3 dell’articolo 52, è aggiunto il seguente:
“3-bis. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili,
anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla
creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono
assoggettati a permesso di costruire.”;
n) al comma 7 dell’articolo 59, le parole “di cui al
comma
o) al comma 1 dell’articolo 60,
dopo le parole “gli interventi edificatori” sono inserite le parole “relativi
alla realizzazione di nuovi fabbricati”;
p) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 60, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché al
titolare o al legale rappresentante dell’impresa agromeccanica
per la realizzazione delle sole attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli
subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione”;
q) all’articolo 62 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Per tali interventi è possibile inoltrare al comune denuncia di inizio
attività.”;
2) il comma 2 è abrogato;
r) dopo l’articolo 62 è inserito il seguente:
“Art. 62-bis. (Norma
transitoria)
1. Fino all’approvazione degli atti di PGT ai sensi
dell’articolo 26, commi 2 e 3, le disposizioni del presente titolo si applicano
in riferimento alle aree classificate dagli strumenti
urbanistici comunali vigenti come zone agricole.”;
s) dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo è
aggiunta la seguente:
“e-bis) linee elettriche a tensione superiore a
quindicimila e fino a centocinquantamila volt”;
t) all’articolo 92 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Qualora il programma integrato di intervento
modifichi i criteri e gli indirizzi contenuti nel documento di piano, il
consiglio comunale, con deliberazione analiticamente motivata, assume le
proprie determinazioni in sede di ratifica dell’accordo di programma nei casi
di applicazione del comma 4, ovvero in sede di adozione dello stesso nei casi
di applicazione del comma
2) al comma 8, le parole “, sono approvati dal consiglio
comunale” sono sostituite con le parole“, sono adottati e approvati dal
consiglio comunale”, e le parole “ridotti della metà.” sono
sostituite con le parole “ridotti a quarantacinque giorni.”.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.