CODICE DEGLI APPALTI - D. LGS. N. 163/2006 - RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE DI ALCUNE NORME - LEGGE N. 228/2006
Sulla Gazzetta Ufficiale del 12/7/2006, n. 160 è stata
pubblicata la legge 12 luglio 2006, n. 228 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di
termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe
per l’esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione”.
Il provvedimento all’art. 1 octies, oltre a prevedere
alcune modifiche al Codice degli appalti (Decreto Legislativo n. 163/06),
dispone anche la sospensione di alcuni punti del Codice stesso che, ad avviso
del legislatore, meritano una rivisitazione.
In particolare, viene rinviata
l’entrata in vigore, al 1° febbraio 2007, dei seguenti istituti:
a) centrali di committenza e dialogo competitivo, sia nei
settori ordinari che speciali (artt. 33, 58);
b) accordi quadro, limitatamente ai settori ordinari
(art. 59);
c) avvalimento, sia nei settori ordinari che speciali, ma limitatamente al comma 10 dell’art. 49;
d) procedure negoziate, relative soltanto ai settori
ordinari(artt. 56; 57);
e) appalto integrato, nelle due forme previste dall’art. 53, comma 2, lettere b) e c), limitatamente ai
settori ordinari. Viene peraltro sospeso anche il
comma 3 dell’art. 53, che impone alle imprese, allorchè partecipino a gare
richiedenti da parte loro attività di progettazione, di associare in
raggruppamento o comunque, di avvalersi di progettisti in possesso dei
requisiti richiesti nel bando.
Per quanto concerne i suddetti punti si evidenzia come il rinvio di taluni
istituti (centrali di committenza, dialogo competitivo, accordi quadro) abbia
una rilevanza marginale e, comunque, si ritiene necessitino di un più ampio
periodo di riflessioni prima della loro piena operatività.
Per altri (avvalimento, appalto integrato) il parziale o
totale rinvio può essere giudicato positivamente.
In tema di avvalimento, la revisione del predetto comma
10 potrebbe, infatti, costituire l’occasione per consentire una
integrazione legislativa nel senso che la solidarietà sia disciplinata
in modo da ammettere l’adempimento della prestazione principale anche da parte
dell’impresa ausiliaria.
Circa, poi, la prima ipotesi di appalto integrato (art.
53, comma 2, lett. ‘‘b’’), che il Decreto Legislativo
n. 163/06, aveva liberalizzato, in linea di massima non si è contrari alla sua
momentanea sospensione se questa servirà ad una revisione della normativa volta
a restringere l’ambito della sua operatività ad ipotesi particolari, ma non
eccessivamente restrittive.
Per quanto concerne la seconda ipotesi di appalto
integrato (art. 53, comma 2, lett. ‘‘c’’) si ritiene
che si tratti di un istituto la cui normativa non avrebbe dovuto essere
sospesa.
È questa, infatti, una procedura nella quale, in sede di
gara, vengono messe a confronto le progettazioni
definitive elaborate dai concorrenti che, pertanto, può risultare di grande
utilità per le amministrazioni allorchè queste ritengano di avvalersi
dell’apporto progettuale delle imprese.
Relativamente alle procedure negoziate, la scelta fatta
nel Codice degli appalti di recepire pedissequamente le direttive comunitarie
non può che essere condivisa, mentre suscita perplessità la sua sospensione. La
normativa comunitaria, infatti, non è certo permissiva, ma condiziona la
legittimità del ricorso alla procedura negoziata alla presenza di specifiche,
comprovate condizioni. Alterarne sostanzialmente la portata o, addirittura,
sopprimerla determinerebbe di conseguenza una significativa disparità di
trattamento tra le imprese operanti in Italia e quelle operanti negli altri
paesi dell’Unione europea.
È, perciò, auspicabile che al termine del periodo di
sospensione il Governo reintroduca la normativa comunitaria (artt. 30 e 31
della Direttiva n. 18/04), eventualmente stabilendo ulteriori e più rigorose
condizioni per l’attuazione delle procedure negoziali.
Si precisa, infine che nel periodo transitorio, compreso
fra la data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 173/06
ed il 31 gennaio 2007, durante il quale sono sospese le citate disposizioni del
Decreto Legislativo n. 163/06, continuano ad applicarsi le corrispondenti
disposizioni contenute nella Legge Merloni.
Infine, si fa presente che l’art. 1 octies in argomento,
al comma 1, lett. a) abroga la disposizione di cui all’art. 177, comma 4, lett.
f). Quest’ultima concerne le procedure di affidamento delle opere della c.d. Legge Obiettivo e prevede, tra i vari elementi di
valutazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
l’elemento consistente nella maggiore quantità di lavori che il contraente
generale affida ad imprese terze nominate in sede di offerta. Tale abrogazione
suscita qualche perplessità perchè, di fatto, disincentiva i contraenti generali
ad affidare lavori a terzi con possibile nocumento per le piccole e medie
imprenditorie locali.
Si ritiene opportuno riepilogare brevemente la cronologia
della disciplina dei lavori pubblici.
Dal 1° luglio perciò:
- è abrogata la legge 109/1994;
- sono abrogati gli articoli del d.P.R. 554/1999 elencati
all’articolo 256 del Codice;
- restano vigenti gli altri articoli del d.P.R. 554/1999;
- resta vigente l’intero d.P.R. 34/2000;
- resta vigente il d.m. n. 145 del
2000, solo per le amministrazioni dello stato; le altre amministrazioni lo
applicano solo se richiamato nei bandi e/o negli inviti;
- entra in vigore il Codice.
Dal 4 luglio 2006 (entrata in vigore del decreto-legge n.
223 del 2006):
- sono abrogati gli articoli 92, comma 2, periodi secondo e terzo, e comma 4, e 164, comma 7, del
Codice (in materia di minimi tariffari) ad opera dell’art. 2 del decreto-legge
n. 223 del 2006;
- è implicitamente integrato l’articolo
64, comma 1, lettera c), num. 1), sub. d., del d.P.R. 554/1999, dove le
parole «alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese
in favore di amministrazioni ed enti pubblici» devono intendersi sostituite
dalle parole «all’importo delle prestazioni normali», in forza dell’articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006);
- è implicitamente integrato l’articolo 118 del Codice ad opera dell’articolo 35, commi da
Dal 12 luglio 2006 (entrata in vigore della legge n. 228
del 2006 di conversione del decreto-legge n. 173 del 2006):
- all’articolo 177, comma 4, la lettera f) è abrogata;
- all’articolo 253, il comma 1 è
sostituito;
- sono rinviati al 1º febbraio 2007:
a) l’articolo 33, commi 1 e 2,
nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) l’articolo 49, comma 10;
c) l’articolo 58;
d) l’articolo 59, solo nei settori ordinari;
e) sempre nei settori ordinari: gli articoli 3, comma 7,
53 commi 2 e 3, 56 e 57;
f) l’articolo 8, comma 6.
Quando entrerà in vigore il nuovo
regolamento generale previsto dall’articolo 5 del Codice, saranno
abrogati tutti i restanti articoli del d.P.R. 554/1999 e il d.P.R. 34/2000.