CONTRATTO A TERMINE - DECRETO LEGISLATIVO N. 368/2001 -
ORDINANZA TRIBUNALE MILANO 24/12/2005
Per la validità di un contratto a termine è
fondamentale che nel contratto/lettera di assunzione siano indicate in forma
scritta e specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo che hanno determinato la fissazione di un termine.
Questo principio è stato affermato dal Tribunale di
Milano in una ordinanza del 24 dicembre 2005, con la
quale i giudici, in sede di reclamo, hanno confermato l’ordinanza emessa dallo
stesso Tribunale in sede cautelare, dopo aver accertato l’invalidità di un
termine di cinque mesi apposto ad un contratto di lavoro subordinato, ordinando
al datore di lavoro di reintegrare nel posto di lavoro una lavoratrice.
Come noto, la disciplina del contratto a termine è
radicalmente mutata nel 2001 ed è stata abrogata la legge n. 230/62.
Mentre la precedente normativa indicava tutte le
ipotesi tassative che potevano consentire la stipula del contratto a termine,
invece, il decreto legislativo n. 368/01 consente l’opposizione di un termine a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo.
Alla luce di quest’ultima modifica legislativa, il
giudice ha affermato che “il momento di controllo non viene
effettuato più sulla base della fattispecie legale o determinata dalla
contrattazione collettiva - come avveniva in passato - per verificare la
conformità a quella della indicazione contenuta in contratto, bensì viene
effettuata sulla base di quanto ha indicato nel contratto individuale lo stesso
datore di lavoro”.
È pertanto essenziale che nel contratto in parola venga indicata in modo preciso e completo la ragione che ha
dato luogo alla stipula dello stesso.
In caso contrario, detto termine è privo di effetti e
il contratto lo si deve considerare a tempo
indeterminato.
In buona sostanza, occorre prestare molta attenzione
alla redazione di un contratto a termine e, come afferma il Tribunale di
Milano, non è sufficiente “fare semplice riferimento alle generiche
declaratorie contenute nella norma di legge”, ossia genericamente a ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, come accade di
frequente.
Ciò sta a significare che tale contratto non potrà
limitarsi ad affermazioni del tipo:’’Ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 368/01, a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo il
presente contratto è a termine”, ma si renderà necessario specificare i motivi che
sono alla base della assunzione di che trattasi, nell’ambito di una soltanto
delle quattro citate categorie.
Si può affermare, in base a quanto sopra, che il
contratto a termine deve essere utilizzato a tutt’oggi con estrema cautela e
che la ragione di carattere oggettivo ivi indicata necessita sempre di
risultare comprovabile con le esigenze della gestione di impresa, onde porre
l’impresa stessa al riparo delle pesanti conseguenze che una errata
stipula di tale contratto può comportare.