VISITE MEDICHE PER MINORI E APPRENDISTI MAGGIORENNI - ULTERIORI CHIARIMENTI - NOTA MINISTERO DEL LAVORO DEL 20/7/2006 E NOTA ASL BRESCIA DEL 8/8/2006

 

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in argomento (cfr. da ultimo Not. n. 8-9/2005) per riepilogare la disciplina in materia di visite mediche preassuntive e periodiche cui devono essere sottoposti i lavoratori minorenni, anche apprendisti, e gli apprendisti maggiorenni.

Tale chiarimento si rende necessario anche in conseguenza della nota del Ministero del Lavoro del 20 luglio 2006 in risposta ad un interpello e della comunicazione dell’ASL di Brescia dell’8 agosto 2006 che di seguito si pubblica.

Alla luce della vigente normativa e delle note emanate dalla ASL di Brescia la disciplina in materia può essere così sintetizzata:

 

1) attività lavorative soggette a sorveglianza sanitaria

- lavoratori minorenni, anche apprendisti

Devono essere sottoposti ad una visita preassuntiva a cura del medico competente.

Inoltre, devono essere sottoposti a visite periodiche, ad intervalli non superiori all’anno, sempre a cura del medico competente.

 

- lavoratori apprendisti maggiorenni

Devono essere sottoposti ad una doppia visita preassuntiva. Una effettuata dal medico competente. Una seconda visita preassuntiva a cura del medico di medicina generale o, in alternativa, da medici di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

Le visite periodiche devono essere effettuate a cura del medico competente.

 

2) attività lavorative non soggette a sorveglianza sanitaria

- lavoratori minorenni, anche apprendisti

Devono essere sottoposti ad una visita preassuntiva a cura del medico di medicina generale o, in alternativa, da medici di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

Inoltre, devono essere sottoposti a visite periodiche, ad intervalli non superiori all’anno, sempre a cura del medico di medicina generale o, in alternativa, da medici di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine, come riportato nella nota di seguito pubblicata, l’ASL di Brescia ha riattivato i gli ambulatori di medicina del lavoro presso i le sedi distrettuali.

 

- lavoratori apprendisti maggiorenni

Devono essere sottoposti ad una visita preassuntiva a cura del medico di medicina generale o, in alternativa, da medici di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

Si rammenta che lASL di Brescia con nota del 17 febbraio 2005 ha precisato che “tali prestazioni non rientrano più fra quelle erogate dell’ASL. (...) Ne discende che nessun sanitario dell’ASL è autorizzato a svolgere tale tipologia di visite, nemmeno in regime di libera professione “intra moenia”, trattandosi di prestazioni non più contemplate

Si pubblica inoltre il fac-simile per la richiesta della visita presso l’ASL per minori non sottoposti a sorveglianza sanitaria

 

 

Nota dell’ASL di Brescia

 

Brescia 08/08/2006

Oggetto: Visite mediche minori apprendisti

 

Una recente sentenza del Consiglio di Stato con parere n. 3208 del 9/11/2005 ha riaffermato l’obbligo di visita medica presso le strutture sanitarie pubbliche (ASL o Aziende Ospedaliere) per i lavoratori di età inferiore ai 18 anni e che non siano già sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria a cura del medico competente.

A tale proposito, l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia ha riattivato, a partire dal corrente mese di luglio, gli ambulatori di medicina del lavoro presso le sedi distrettuali:

- Brescia, Via Cantore, 20, 3° Piano

- Leno, P.zza Donatori di sangue, 1

- Palazzolo S/O, Via Lungo Oglio Cesare Battisti, 17,  1° Piano

- Concesio, Via Sabin, 3

- Vobarno, Via Breda, 13

Si precisa che, come da indicazioni dell’Assessorato Regionale alla Sanità tali visite sono rivolte esclusivamente ai minori e non (come in passato) anche agli apprendisti maggiorenni.

Confidando nella collaborazione delle associazioni in indirizzo per informare correttamente l’utenza interessata, si anticipano le procedure che verranno quanto prima pubblicate sulla pagina web dell’ ASL (www.aslbrescia.it).

a) le prestazioni verranno erogate solo a lavoratori che operano in aziende collocate nel territorio dell’ASL di Brescia;

b) la prestazione è onerosa ed è a carico del datore di lavoro che si impegnerà attraverso un apposito modulo (scaricabile da internet) a sostenerne le spese;

c) le prenotazioni avverranno solo attraverso il Centro Unico di Prenotazione dell’ ASL di Brescia (tel. 030-3537122)

d) le diverse sedi territoriali dello PSAL (Brescia, Brescia hìnterland, Valle Trompia, Bassa Bresciana, Ovest Bresciano, Garda e Valle Sabbia) accoglieranno gli utenti sulla base di una non rigida competenza territoriale;

e) non saranno accolte le richieste riguardanti maggiorenni o minori già sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente aziendale (decreto 345/2000);

f) l’emergere di palesi omissioni dell’obbligo di sorveglianza sanitaria verrà sanzionato a termini di legge;

Ribadendo che il nostro Servizio Medicina del Lavoro (Comparto PSAL - Telefono 030-383.8663 / 8664 ) è disponibile per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

 

RICHIESTA DI VISITA MEDICA PER LAVORATORE MINORE

Addetto a mansioni non soggette a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente aziendale

(L. 977/67 come modificata dal D. L.vo 345/99 e 262/00)

 

Il/la sottoscritto/a _________________ in qualità di datore di lavoro della Ditta __________________________________ con sede in ________________________________

via _______________________ n°____ Tel __________________ esercente l’attività di ________________________ n° totale di addetti ____________________________

 

CHIEDE

che venga sottoposto a visita medica per l’accertamento di idoneità al lavoro

Il/la sig./a ______________________ nato/a a ___________________ il _____________________ Residente a _____ via _________________________Tel ____________

Mansione di ____________________________________________

Tale mansione prevede l’esecuzione dei seguenti compiti:____________________________________________________________________________________________

 

DICHIARA

1. di essere a conoscenza che le spese relative alla visita e agli accertamenti sono a totale carico del datore di lavoro

2. che il lavoro verrà svolto nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalle vigenti disposizioni di legge

3. di aver effettuato la specifica valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 7 L. 977/67, come modificato dall’art. 8 D. L.vo 345/99 e successiva modifica

4. che tale attività NON RIENTRA tra quelle soggette all’obbligo di sorveglianza sanitaria di cui al Titolo 1 capo IV D. L: vo 626/94, da parte del medico competente

5. che l’attività non è svolta in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 o dalle ore 23 alle 7 e per le attività di cui all’art. 4 comma 2 D. L.vo 345/99 dalle ore 24 in poi)

6. che i compiti lavorativi a cui il minore è assegnato non comporta l’esecuzione di attività comprese nell’allegato 1 D. L.vo345/99 e successiva modifica (per questi ultimi è necessaria l’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro: art. 7 comma 3 dello stesso Decreto).

 

Data____________________

Timbro e firma del Datore di lavoro

 

 

Al momento della visita il lavoratore deve presentarsi con:

- la presente dichiarazione debitamente compilata e firmata a cura del datore di lavoro

- attestazione di avvenuto pagamento della prestazione, da effettuarsi tramite bollettino postale a cura del datore di lavoro

- documentazione dell’avvenuta vaccinazione antitetanica

- documentazione sanitaria della quale il lavoratore è in possesso (es. di laboratorio e strumentali, visite specialistiche, cartellini di ricovero-dimissione ospedaliera, verbali di invalidità, ecc.)

- documento di identità