VISITE MEDICHE PER MINORI E APPRENDISTI MAGGIORENNI -
ULTERIORI CHIARIMENTI - NOTA MINISTERO DEL LAVORO DEL 20/7/2006 E NOTA ASL
BRESCIA DEL 8/8/2006
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in
argomento (cfr. da ultimo Not. n.
8-9/2005) per riepilogare la disciplina in materia di visite mediche
preassuntive e periodiche cui devono essere sottoposti i lavoratori minorenni,
anche apprendisti, e gli apprendisti maggiorenni.
Tale chiarimento si rende necessario anche in
conseguenza della nota del Ministero del Lavoro del 20 luglio
Alla luce della vigente normativa e delle note emanate
dalla ASL di Brescia la disciplina in materia può essere così sintetizzata:
1) attività lavorative soggette a sorveglianza sanitaria
- lavoratori minorenni,
anche apprendisti
Devono essere sottoposti ad una visita preassuntiva a
cura del medico competente.
Inoltre, devono essere sottoposti a visite periodiche,
ad intervalli non superiori all’anno, sempre a cura
del medico competente.
- lavoratori apprendisti
maggiorenni
Devono essere sottoposti ad una doppia visita
preassuntiva. Una effettuata dal medico competente.
Una seconda visita preassuntiva a cura del medico di medicina generale o, in
alternativa, da medici di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.
Le visite periodiche devono essere effettuate a cura
del medico competente.
2) attività lavorative non soggette a sorveglianza
sanitaria
- lavoratori minorenni,
anche apprendisti
Devono essere sottoposti ad una visita preassuntiva a
cura del medico di medicina generale o, in alternativa, da medici di strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate.
Inoltre, devono essere sottoposti a visite periodiche,
ad intervalli non superiori all’anno, sempre a cura
del medico di medicina generale o, in alternativa, da medici di strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine, come riportato nella
nota di seguito pubblicata, l’ASL di Brescia ha riattivato i
gli ambulatori di medicina del lavoro presso i le sedi distrettuali.
- lavoratori apprendisti
maggiorenni
Devono essere sottoposti ad una visita preassuntiva a
cura del medico di medicina generale o, in alternativa, da medici di strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate.
Si rammenta che l ’ASL di
Brescia con nota del 17 febbraio
Si pubblica inoltre il fac-simile per la richiesta
della visita presso l’ASL per minori non sottoposti a sorveglianza sanitaria
Nota dell’ASL di Brescia
Brescia 08/08/2006
Oggetto:
Visite mediche minori apprendisti
Una recente sentenza del Consiglio di Stato con parere
n. 3208 del 9/11/2005 ha riaffermato l’obbligo di visita medica presso le
strutture sanitarie pubbliche (ASL o Aziende Ospedaliere) per i lavoratori di
età inferiore ai 18 anni e che non siano già
sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria a cura del medico competente.
A tale proposito, l’Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Brescia ha riattivato, a partire dal corrente mese di luglio, gli
ambulatori di medicina del lavoro presso le sedi distrettuali:
- Brescia, Via Cantore, 20, 3° Piano
- Leno, P.zza Donatori di sangue, 1
- Palazzolo S/O, Via Lungo Oglio Cesare Battisti, 17, 1° Piano
- Concesio, Via Sabin, 3
- Vobarno, Via Breda, 13
Si precisa che, come da indicazioni dell’Assessorato
Regionale alla Sanità tali visite sono rivolte esclusivamente ai minori e non
(come in passato) anche agli apprendisti maggiorenni.
Confidando nella collaborazione delle associazioni in
indirizzo per informare correttamente l’utenza interessata, si anticipano le
procedure che verranno quanto prima pubblicate sulla pagina web dell’ ASL (www.aslbrescia.it).
a) le prestazioni verranno
erogate solo a lavoratori che operano in aziende collocate nel territorio
dell’ASL di Brescia;
b) la prestazione è onerosa ed è a carico del datore
di lavoro che si impegnerà attraverso un apposito modulo (scaricabile da
internet) a sostenerne le spese;
c) le prenotazioni avverranno solo attraverso il
Centro Unico di Prenotazione dell’ ASL di Brescia
(tel. 030-3537122)
d) le diverse sedi territoriali dello PSAL (Brescia,
Brescia hìnterland, Valle Trompia, Bassa Bresciana, Ovest Bresciano, Garda e
Valle Sabbia) accoglieranno gli utenti sulla base di una non rigida competenza
territoriale;
e) non saranno accolte le richieste riguardanti
maggiorenni o minori già sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente aziendale (decreto 345/2000);
f) l’emergere di palesi omissioni dell’obbligo di
sorveglianza sanitaria verrà sanzionato a termini di
legge;
Ribadendo che il nostro Servizio Medicina del Lavoro
(Comparto PSAL - Telefono 030-383.8663 / 8664 ) è disponibile per ogni
ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.
RICHIESTA DI VISITA
MEDICA PER LAVORATORE MINORE
Addetto a mansioni non
soggette a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente aziendale
(L. 977/67 come modificata dal
D. L.vo 345/99 e 262/00)
Il/la sottoscritto/a _________________
in qualità di datore di lavoro della Ditta __________________________________
con sede in ________________________________
via _______________________
n°____ Tel __________________ esercente l’attività di ________________________ n°
totale di addetti ____________________________
CHIEDE
che venga sottoposto a visita
medica per l’accertamento di idoneità al lavoro
Il/la sig./a ______________________ nato/a a ___________________ il _____________________ Residente a
_____ via _________________________Tel ____________
Mansione di ____________________________________________
Tale mansione prevede l’esecuzione dei seguenti
compiti:____________________________________________________________________________________________
DICHIARA
1. di essere a conoscenza che le spese relative alla
visita e agli accertamenti sono a totale carico del datore di lavoro
2. che il lavoro verrà svolto
nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalle
vigenti disposizioni di legge
3. di aver effettuato la specifica valutazione dei
rischi ai sensi dell’art.
4. che tale attività NON RIENTRA tra quelle soggette
all’obbligo di sorveglianza sanitaria di cui al Titolo 1 capo IV D. L: vo
626/94, da parte del medico competente
5. che l’attività non è svolta in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 o dalle ore 23 alle 7 e per le attività di cui
all’art. 4 comma 2 D. L.vo 345/99 dalle ore
6. che i compiti lavorativi a
cui il minore è assegnato non comporta l’esecuzione di attività comprese
nell’allegato 1 D. L.vo345/99 e successiva modifica
(per questi ultimi è necessaria l’autorizzazione rilasciata dalla Direzione
Provinciale del Lavoro: art. 7 comma 3 dello stesso Decreto).
Data____________________
Timbro e firma del Datore di lavoro
Al momento della visita il lavoratore deve presentarsi
con:
- la presente dichiarazione debitamente compilata e
firmata a cura del datore di lavoro
- attestazione di avvenuto pagamento della
prestazione, da effettuarsi tramite bollettino postale a cura del datore di
lavoro
- documentazione dell’avvenuta vaccinazione
antitetanica
- documentazione sanitaria della quale il lavoratore è
in possesso (es. di laboratorio e strumentali, visite specialistiche,
cartellini di ricovero-dimissione ospedaliera, verbali di invalidità, ecc.)
- documento di identità