RIFIUTI -
COMPILAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO E DEI FORMULARI DI
ACCOMPAGNAMENTO - CIRCOLARE ESPLICATIVA
(Ministero
dell'Ambiente - Circ. 4/8/98)
L'articolo 12 del Dlgs 22/1997 e successive modifiche e
integrazioni impone a numerose categorie di operatori l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico sul quale devono essere annotate la tipologia, le
caratteristiche e le quantità dei rifiuti oggetto delle attività di produzione
e/o di gestione dei rifiuti stessi. I suddetti dati devono essere utilizzati
per la comunicazione annuale al Catasto.
L'articolo 15 del Dlgs 22/1997 e successive modifiche e
integrazioni stabilisce, inoltre, che "durante il trasporto effettuato da
Enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione".
Il modello uniforme di formulario ed il modello uniforme di
registro di carico e di scarico sono stati, rispettivamente individuati dal Dm
1º aprile 1998, n. 145 e dal Dm 1º
aprile 1998, n. 148.
In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute a
seguito dell'entrata in vigore dei predetti decreti si forniscono le seguenti
precisazioni e chiarimenti operativi.
1) Modalità di tenuta e di compilazione del formulario
a) ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 5/2/97 n. 22
il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato da parte
dell'Ufficio del Registro o delle Camere di Commercio;
b) la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono
risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi
sociali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA
acquisti prima dell'utilizzo dei formulari medesimi. I soggetti che per
esigenze operative utilizzano contestualmente più bollettari dovranno prestare
particolare attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che
la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico
rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari;
c) la stampa dei formulari da parte delle tipografie autorizzate
deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Dm Finanze 29 novembre 1978;
d) la vendita dei formulari da parte del rivenditore deve essere
condotta nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10 DM Finanze 29 novembre
1978;
e) nel caso in cui i formulari siano tenuti mediante strumenti
informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere predisposto dalle
tipografie autorizzate di cui all'articolo 4, comma 1, del DM 145/98, e deve
essere sostanzialmente conforme al modello riportato negli allegati A e B al
citato Dm 145/1998;
f) la numerazione e la vidimazione dei formulari da parte della
Camera di Commercio può essere effettuata solo se risultano già compilate le
voci "Ditta... Residenza... Codice fiscale... Formulario dal N.... al
N...." indicate nel frontespizio del boIlettario o nella prima pagina del
modulo continuo. La parte del frontespizio relativa a "Ubicazione dell'esercizio..."
può, invece, essere compilata anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve
comunque precedere sempre l'emissione del primo formulario;
g) tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro
esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di
essi purché risulti visibile anche sugli altri tre;
h) la dizione "serie e numero..."riportata in alto a
destra del modello uniforme di formulario individuato dal DM 145/98 è riferita
solo ed esclusivamente ai prefissi alfabetici di serie e al numero progressivo
attribuito dalla tipografia autorizzata. La data da riportare a fianco dei
suddetti "serie e numero" è la data di emissione, cioè di
compilazione, del formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e
quattro le copie.
La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla
voce "data/...inizio trasporto" di cui al punto 10 del formulario.
Quest'ultima infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza
del trasporto;
i) al fine di garantire un efficace controllo sulla gestione e
movimentazione dei rifiuti il legislatore ha stabilito un rapporto di reciproca
integrazione dei dati riportati sul registro con quelli riportati sul
formulario. Tale rapporto è previsto in modo espresso dall'articolo 12, comma
3, del Dlgs 22/97, e dall'articolo 4, comma 3, del DM 145/98, e presuppone che
il formulario sia conservato nel medesimo luogo dove deve essere conservato il
registro di carico e scarico. Di conseguenza, per "Ubicazione
dell'esercizio..." si deve intendere:
- la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero
e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano
attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti;
- la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente di cui all'articolo 12, comma 3,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
j) per attuare la necessaria integrazione tra formulario e
registro, il DM 145/98 prevede, inoltre, che in alto a destra del formulario
sia riportato il "numero di registro". Tale voce si deve intendere
riferita al numero progressivo che individua l'annotazione sul registro
dell'operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del
trasporto. A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di
carico e scarico dovranno essere contraddistinte con un numero progressivo;
k) per analoghe esigenze di integrazione tra formulari e registri,
il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti
dovranno apporre il proprio "numero di registro" sulla copia del
formulario che deve restare in loro possesso. Tale conclusione poggia su un
preciso dato normativo. Infatti, l'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede in modo espresso che i registri
devono essere "integrati con i formulari relativi al trasporto dei
rifiuti" e l'articolo 4, comma 3, del DM 145/98 ribadisce a tali fini che
"gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul
registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai
rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico
e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul
formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi". Occorre, inoltre,
considerare che solo grazie alla predetta integrazione il contenuto del
registro può rispettare quanto stabilito dall'articolo 12, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per quanto poi riguarda le modalità
da seguire per garantire l'effettiva attuazione dell'integrazione tra registri
e formulari, è importante sottolineare che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera da a) a d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
l'annotazione sul registro delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti
deve essere effettuata secondo precise cadenze temporali. E poiché solo a
seguito della predetta annotazione sarà possibile individuare il "numero
di registro" (cioè il numero progressivo dell'annotazione dell'operazione
di carico o scarico sul registro) è evidente che il "numero di
registro" potrà e dovrà essere riportato sul formulario da parte del
produttore/detentore, del trasportatore e del destinatario (smaltitore o
recuperatore) nel rispetto dei termini entro i quali i citati soggetti devono
effettuare l'annotazione delle operazioni di carico/scarico ai sensi del citato
art. 12 comma 1, lettere da a) a d). Ovviamente, ciò comporta che durante il
trasporto il formulario potrà essere sprovvisto del "numero di registro".
A parte tale eccezione, che discende dal sistema il formulario di
identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti dovrà essere compilato
in ogni sua parte;
l) il "numero di registro" deve essere apposto sul
formulario da parte dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e
scarico. È ovvio, infatti, che il "numero di registro" non può essere
apposto sul formulario da parte dei soggetti che non sono obbligati a tenere i
suddetti registri. In tale evenienza, tuttavia, l'esonero dall'obbligo del
registro dovrà risultare da specifica indicazione riportata nell'apposito
spazio del formulario riservato alle "annotazioni". Il formulario
stesso, inoltre, dovrà essere conservato presso i suddetti soggetti non
obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico;
m) nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare
destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il
rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della
variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario
riservato alle "annotazioni",
n) in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve
essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'art. 15, c.
4 del decreto legislativo 22/97, è quello effettuato dal gestore del servizio
pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i quali il servizio
medesimo è gestito.
L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si
ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti
urbani venga effettuato al di fuori del territorio del Comune o dei Comuni per
i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le
seguenti condizioni:
1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento
indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di
raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani
debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di
affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono
destinati i rifiuti);
2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia
effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta.
Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un
centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere
accompagnato dal formulario di identificazione;
o) deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale
risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale ultimo fine,
al punto 4 del formulario, voce "Descrizione". dovrà riportarsi
l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il
massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del CER non è
sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi
due campi numerici le cifre "99";
p) le quantità vanno indicate in Kg. oppure, in litri.
Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di, unità
numeriche, l'indicazione delle "Quantità" può essere espressa
indicando anche il numero delle unità trasportate;
q) per "firma del trasportatore" si intende la
sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne
assume la relativa responsabilità;
r) quando il trasportatore dei rifiuti è lo stesso soggetto che li
ha prodotti, e si tratta di rifiuti non pericolosi, il decreto legislativo
22/97 prevede che il trasporto può essere effettuato senza iscrizione all'Albo
dei gestori dei rifiuti. L'esclusione dall'obbligo della predetta iscrizione
deve risultare dall'apposita dichiarazione riportata in fine del punto 3 della
prima sezione del formulario. A tal fine il produttore che effettua il
trasporto deve barrare l'apposita parentesi inserita dopo le parole
"trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio
stabilimento" e dopo la preposizione "di" indicare il luogo e lo
stabilimento di produzione dei rifiuti trasportati. Ovviamente quando i rifiuti
non pericolosi sono trasportati dallo stesso soggetto che li ha prodotti, il
punto 3 del formulario, non deve essere compilato, limitatamente ai seguenti
dati identificativi; "Trasportatore del rifiuto... CF... N. AUT/ALBO...
del...". La medesima procedura si applica agli imprenditori agricoli nei
casi previsti dall'articolo 3 del Dlgs 30 aprile 1998, n. 173;
s) le caratteristiche chimico-fisiche, di cui alla casella 5,
terza sezione, dell'allegato B, al DM 145/98, che devono essere specificate nel
caso in cui i rifiuti siano avviati allo smaltimento in discarica, sono quelle
necessarie per accertare la compatibilità del rifiuto con le prescrizioni
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, del DM 141/98;
t) alla voce "quantità", casella 6, terza sezione,
dell'allegato B, al Dm 145/98, deve sempre essere indicata la quantità di
rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella "(
)" relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino" nel caso
in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di
pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il
trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in
partenza e quella a destinazione;
u) il trasporto di olio minerale usato deve essere accompagnato
anche dall'allegato F al Dm 16 maggio 1996, n. 392;
v) nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici,
un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli
diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi
trasportatori (Nominativo, C. Fiscale, N. aut. Albo), dei diversi mezzi
utilizzati (Es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di
assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che
accompagnano il trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle
"annotazioni".
In caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave),
occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o
marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti
dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.
Poiché in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano
insufficienti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più
di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario) sarà
possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto
dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario.
Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei formulari
dovranno restare: due originali al produttore/detentore, un originale al
trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale e un originale al
destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o, di smaltimento.
In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso
effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo
formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di
trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio
riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio
per le annotazioni il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo
formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di
identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il
codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi
del trasportatore che prende in carico i rifiuti.
Al produttore dovrà comunque essere restituita la quarta copia del
primo e del secondo formulario emesso;
z) nel caso in cui il trasporto riguardi fanghi di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante "attuazione della direttiva
86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", al
formulario di identificazione dovrà essere allegata la "scheda di
accompagnamento" prevista dall'articolo 13, del citato decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 99.
2) Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e
scarico
a) Il registro di carico e scarico deve essere completato con i
dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale prima della
vidimazione. L'ubicazione dell'esercizio, invece, può essere indicata anche
dopo la vidimazione, ma deve, comunque, precedere l'annotazione della prima
operazione.
Per ubicazione dell'esercizio, si intende:
- la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero
e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano
attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti;
- la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente di
cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) la semplificazione prevista dall'articolo 1, comma 4, del DM
148/98, non riguarda i rifiuti prodotti dalle attività di smaltimento o di
recupero;
c) nella prima colonna del registro (prima colonna degli allegati
A2 e B2 al Dm 148/98) alla voce "Formulario n.... del ..." devono
essere riportate le seguenti informazioni:
- numero del formulario dei rifiuti trasportati che sono oggetto
dell'operazione di carico o scarico annotata sul registro;
- data di emissione del formulario quale risulta indicata
nell'allegato C, punto II, del Dm 145/98;
d) nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio
intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li
consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile
effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti
trasportati. In questo caso, nel registro dovranno essere indicate le date di
inizio e di fine trasporto;
e) nel caso in cui i registri siano tenuti mediante strumenti
informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere conforme al modello
riportato negli allegati A o B al Dm 145/1998;
f) nei casi previsti dall'articolo 12, comma 4, Dlgs 22/1997, e
successive modifiche e integrazioni, i produttori (esclusi, quindi, i soggetti
che effettuano attività di gestione di rifiuti) possono adempiere all'obbligo
della tenuta dei registri tramite le loro associazioni di categoria o le
società di servizi delle associazioni di categoria medesime. Si ritiene che in
' quest'ultimo caso i registri possono essere tenuti in forma
"multiaziendale", cioè utilizzando lo stesso modulo continuo per più
soggetti, previa opportuna vidimazione effettuata nel rispetto della procedura
prevista dalla normativa vigente per le scritte contabili, come prevista e
consentita dall'articolo 1, comma 6, Dm 1º aprile 1998, n. 148;
g) i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione
ai sensi dell'articolo 46, del Dlgs 22/97, sono obbligati a tenere il registro
di carico e scarico di cui al Dm 148/98 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla
medesima attività ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22/97. I medesimi soggetti
devono tenere, inoltre, il registro previsto dal regolamento di cui al D.Lgs.
30 aprile 1992 n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente.
Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.
Pertanto, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici
connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in carico e dello
scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i soggetti che
svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 22/97, possono
adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità:
- la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata
solo sull'apposito registro di entrata e uscita previsto dal regolamento di cui
al D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. In
tali casi il "numero di registro" da apporre sul formulario di
trasporto dei veicoli avviati a demolizione, sarà quello relativo
all'annotazione sul registro di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- sul registro di carico e scarico previsto dal DM 148/98, di
conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di
rifiuti derivanti dall'attività di demolizione. In tali casi il numero di
registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla
demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di, cui al DM
148/98.
Analogamente, i concessionari di veicoli potranno annotare la
presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel
predetto registro di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
h) l'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro deve
essere riferita ad ogni singolo formulario;
i) i soggetti che effettuano attività di intermediazione e
commercio con detenzione dei rifiuti sono equiparati, ai fini della tenuta dei
registri, ai soggetti che effettuano attività di recupero e smaltimento;
quindi, l'obbligo di annotazione va adempiuto entro le 24 ore dalla presa in
carico;
j) il Modello B va compilato solo per i rifiuti che sono oggetto
di intermediazione o di commercializzazione senza che l'intermediario o il
commerciante ne abbia la detenzione.
In tal caso l'annotazione sul registro è da riferire al formulario
emesso dal produttore ed ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario
dovrà allegare una copia fotostatica del formulario;
k) i soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e
scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività indicate al
punto 2, dell'allegato A-1, al DM 148/98. In tal caso dovranno essere barrate
le caselle corrispondenti alle attività svolte.
Tuttavia, nel caso di più impianti distinti all'interno di un
medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e
scarico;
l) il registro di carico e scarico di cui al precedente Dm 148/98
deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati;
m) in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia
ed individuati con lo stesso codice (CER) da parte di un unico
raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il
raccoglitore/trasportatore provvede ad
effettuare un'unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La
registrazione unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della
stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco
della medesima giornata;
n) si può verificare l'evenienza che all'interno di un'area
privata delimitata siano localizzati più impianti produttivi gestiti da
distinti soggetti giuridici e tali singole unità produttive provvedano alla
gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di
stoccaggio autorizzato che è localizzato all'interno dell'area medesima.
In tal caso la movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno
di tale area privata delimitata, dai singoli impianti di produzione al centro
di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario. Dai registri di
carico e scarico dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai
diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da un soggetto
terzo all'interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà
essere utilizzato l'apposito spazio del registro riservato alle
"annotazioni".