Lavoratori discontinui - orario di lavoro - D. lgs. N. 66/2003 - nuova disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro

 

Con nota del 27 luglio 2006 l’Ance ha reso noto che nella stesura definitiva del contratto collettivo nazionale di lavoro si è provveduto ad adeguare la disciplina dei lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia a quanto previsto dal D. Lgs. n. 66/2003 in tema di orario di lavoro.

Nel rinviare alla nota dell’Ance che di seguito si pubblica, si segnala che l’art. 6 del c.c.n.l. nella nuova versione prevede che anche per tali lavoratori l’orario di lavoro non può comunque superare le 48 ore settimanali medie annue.

 

Nota Ance del 27 luglio 2006

In relazione a taluni quesiti pervenuti, si ricorda che, a seguito della nuova normativa sull’orario di lavoro contenuta nel decreto legislativo n. 66/03, il verbale di accordo 20 maggio 2004 ha disciplinato ex novo l’intera materia e che, con la stesura definitiva sottoscritta il 19 dicembre 2005 si è provveduto ad adeguare, di conseguenza, tutti gli articoli del contratto connessi al tema dell’orario di lavoro.

Per i lavoratori discontinui si tratta in particolare di:

- ore necessarie per la maturazione dei permessi (art. 5, lettera b) );

- nuovo divisore 208 per il calcolo del valore orario dell’indennità di contingenza per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia con alloggio e senza alloggio il cui valore unificato è ora pari a 2,47 euro (art. 11);

- trattamento economico per le festività (art. 17, quarto comma);

- decurtazione in caso di assenza ingiustificata nel mese di calendario precedente la malattia o l’infortunio o la malattia professionale (artt. 26 e 27).