Lavoratori discontinui - orario di lavoro - D. lgs. N. 66/2003 - nuova disciplina contenuta nel contratto
collettivo nazionale di lavoro
Con nota del 27 luglio 2006 l’Ance
ha reso noto che nella stesura definitiva del contratto collettivo nazionale di
lavoro si è provveduto ad adeguare la disciplina dei lavoratori discontinui o
di semplice attesa o custodia a quanto previsto dal D. Lgs. n.
66/2003 in tema di orario di lavoro.
Nel rinviare alla nota dell’Ance
che di seguito si pubblica, si segnala che l’art. 6 del c.c.n.l. nella nuova
versione prevede che anche per tali lavoratori l’orario di lavoro non può
comunque superare le 48 ore settimanali medie annue.
Nota Ance del 27 luglio 2006
In relazione a taluni quesiti pervenuti, si ricorda
che, a seguito della nuova normativa sull’orario di lavoro contenuta nel
decreto legislativo n. 66/03, il verbale di accordo 20 maggio
Per i lavoratori discontinui si tratta in particolare
di:
- ore necessarie per la maturazione dei permessi (art.
5, lettera b) );
- nuovo divisore 208 per il
calcolo del valore orario dell’indennità di contingenza per gli operai addetti
a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia con alloggio e senza
alloggio il cui valore unificato è ora pari a 2,47 euro (art. 11);
- trattamento economico per le festività (art. 17,
quarto comma);
- decurtazione in caso di assenza ingiustificata nel
mese di calendario precedente la malattia o l’infortunio o la malattia
professionale (artt. 26 e 27).