DECRETO BERSANI - D.L. N. 223/2006 - L. N. 248/2006 - MISURE IN TEMA DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2006 è stata pubblicata la legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, cosiddetto Decreto Bersani, che è entrata in vigore lo scorso 12 agosto.

Il provvedimento introduce rilevanti novità in materia fiscale e in tema di contrasto al lavoro irregolare ponendo a carico delle imprese importanti adempimenti.

Nel far riserva di pubblicare successive note informative, di seguito si forniscono alcuni precisazioni sui principali contenuti del provvedimento varato in materia di lavoro.

 

Misure a contrasto del lavoro irregolare

 

1. Obbligo di comunicazione anticipata dell’instaurazione del rapporto di lavoro nel settore edile

Dal 12 agosto 2006, la comunicazione al competente Centro per l’impiego dell’instaurazione del rapporto di lavoro da parte delle imprese edili deve essere effettuata il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto stesso, mediante documentazione avente data certa, come ad esempio mediante consegna a mano o con raccomandala con avviso di ricevimento.

La sanzione per il caso di mancato adempimento va da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro.

 

2. Provvedimento di sospensione dei lavori in conseguenza dell’accertamento di lavoratori irregolari

Dal 12 agosto 2006, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, anche su segnalazione dell’INPS o dell’INAIL, può disporre la sospensione dei lavori nel cantiere qualora nello stesso venga riscontrato l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della normativa in materia di durata massima dell’orario di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. Inoltre, il Ministero delle Infrastrutture, informato dal personale ispettivo del provvedimento di sospensione adottato, emanerà un ulteriore provvedimento con il quale è stabilita, a carico dell’impresa, l’interdizione alla partecipazione a gare pubbliche nonché alla contrattazione con la pubblica amministrazione, per un periodo pari alla sospensione e per un eventuale periodo aggiuntivo di durata doppia della sospensione stessa sino ad un massimo di 2 anni.

 

3. Obbligo di munire i dipendenti che operano nei cantieri di cartellino identificativo

Dal 1° ottobre 2006 tutto il personale occupato dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità dei lavoratori e l’indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono obbligati ad esporre la tessera di riconoscimento.

Analogo adempimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere al predetto obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.

La violazione delle citate previsioni comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Sull’adempimento il Ministero del Lavoro ha preannunciato una nota illustrativa e si fa pertanto riserva di successive indicazioni alla luce dei previsti chiarimenti ministeriali.

 

4. Condizioni per fruire della riduzione contributiva dell’ 11,50%

Viene stabilito che la riduzione contributiva dell’11,50% prevista dalla legge 341/95, può essere fruita solo dai datori di lavoro del settore in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC.

Inoltre i datori di lavoro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non possono fruire di tale riduzione per un periodo di 5 anni decorrente dalla data della pronuncia della sentenza.

 

5. Inasprimento sanzioni

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Inoltre è stato inasprito anche l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Il provvedimento appena varato prevede che tali sanzioni non possano essere inferiori a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

 

6. Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore e potere del Committente di sospendere i pagamenti

Queste disposizioni non sono al momento operative in attesa dell’emanazione di un provvedimento interministeriale che individui quali sono i documenti da verificare per accertarsi della regolarità contributiva e fiscale del subappaltatore.

Si formula pertanto riserva di tornare sull’argomento non appena sarà adottato l’atteso provvedimento.

La nuova previsione introdurrà la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore anche per il versamento delle ritenute fiscali oltre che per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Inoltre, analoga previsione, che si ribadisce al momento non operativa, è posta anche per il committente. La legge prevede che la responsabilità venga meno nel caso in cui l’appaltatore verifichi, acquisendo la relativa documentazione prima di versare il corrispettivo al subappaltatore, che quest’ultimo sia in regola con tutti gli adempimenti contributivi e fiscali.  Pertanto sino a quando il subappaltatore non esibisca tale documentazione l’appaltatore potrà sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto. La norma fissa peraltro un limite massimo della suddetta responsabilità, non può infatti superare l’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore ed inoltre è circoscritta nel tempo e precisamente opera sino ad un anno dal termine dei lavori.

Analogamente il committente provvede al pagamento del corrispettivo all’appaltatore solo dopo che quest’ultimo abbia esibito la documentazione attestante gli adempimenti sopra richiamati. Tale previsione non trova applicazione quando si tratti di committente privato ossia che non esercita attività commerciale.