DECRETO BERSANI - D.L. N. 223/2006 - L. N. 248/2006 -
MISURE IN TEMA DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2006 è
stata pubblicata la legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione del Decreto
Legge 4 luglio 2006 n. 223, cosiddetto Decreto Bersani, che è entrata in vigore
lo scorso 12 agosto.
Il provvedimento introduce rilevanti novità in materia
fiscale e in tema di contrasto al lavoro irregolare ponendo a carico delle
imprese importanti adempimenti.
Nel far riserva di pubblicare successive note
informative, di seguito si forniscono alcuni precisazioni
sui principali contenuti del provvedimento varato in materia di lavoro.
Misure a contrasto del lavoro irregolare
1. Obbligo di comunicazione
anticipata dell’instaurazione del rapporto di lavoro nel settore edile
Dal 12 agosto 2006, la comunicazione al
competente Centro per l’impiego dell’instaurazione del rapporto di lavoro da
parte delle imprese edili deve essere effettuata il giorno antecedente a quello
di instaurazione del rapporto stesso, mediante documentazione avente data
certa, come ad esempio mediante consegna a mano o con raccomandala
con avviso di ricevimento.
La sanzione per il caso di mancato adempimento va da
un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro.
2. Provvedimento di
sospensione dei lavori in conseguenza dell’accertamento di lavoratori
irregolari
Dal 12 agosto 2006, il personale ispettivo
del Ministero del Lavoro, anche su segnalazione dell’INPS o dell’INAIL, può
disporre la sospensione dei lavori nel cantiere qualora nello stesso venga riscontrato l’impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o
superiore al 20 per cento dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere
ovvero in caso di reiterate violazioni della normativa in materia di durata
massima dell’orario di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. Inoltre, il
Ministero delle Infrastrutture, informato dal personale ispettivo del
provvedimento di sospensione adottato, emanerà un ulteriore provvedimento con
il quale è stabilita, a carico dell’impresa, l’interdizione alla partecipazione
a gare pubbliche nonché alla contrattazione con la pubblica amministrazione,
per un periodo pari alla sospensione e per un eventuale periodo aggiuntivo di
durata doppia della sospensione stessa sino ad un massimo di 2 anni.
3. Obbligo di munire i
dipendenti che operano nei cantieri di cartellino identificativo
Dal 1° ottobre 2006 tutto il personale
occupato dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità dei lavoratori e l’indicazione del datore
di lavoro.
I lavoratori sono obbligati ad esporre la tessera di
riconoscimento.
Analogo adempimento grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Nei casi in cui siano
presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori
autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.
I datori di lavoro con meno di
dieci dipendenti possono assolvere al predetto obbligo
mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di
tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di
lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.
La violazione delle citate previsioni comporta
l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da
euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.
Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento
che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro
Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs.
n. 124/2004.
Sull’adempimento il Ministero del Lavoro ha
preannunciato una nota illustrativa e si fa pertanto riserva di successive
indicazioni alla luce dei previsti chiarimenti ministeriali.
4. Condizioni per fruire
della riduzione contributiva dell’ 11,50%
Viene stabilito che la riduzione
contributiva dell’11,50% prevista dalla legge 341/95, può essere fruita solo
dai datori di lavoro del settore in possesso dei requisiti per il rilascio del
DURC.
Inoltre i datori di lavoro che siano
stati condannati con sentenza passata in giudicato per violazioni in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non possono fruire di tale riduzione
per un periodo di 5 anni decorrente dalla data della pronuncia della sentenza.
5. Inasprimento sanzioni
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già
previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la
sanzione amministrativa da euro
Inoltre è stato inasprito anche l’importo delle
sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti
a ciascun lavoratore non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria. Il provvedimento appena varato prevede che tali sanzioni non
possano essere inferiori a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della
prestazione lavorativa accertata.
6. Responsabilità solidale tra appaltatore e
subappaltatore e potere del Committente di sospendere i pagamenti
Queste disposizioni non sono al
momento operative in attesa dell’emanazione di un provvedimento
interministeriale che individui quali sono i documenti da verificare per
accertarsi della regolarità contributiva e fiscale del subappaltatore.
Si formula pertanto riserva di tornare sull’argomento
non appena sarà adottato l’atteso provvedimento.
La nuova previsione introdurrà la responsabilità
solidale dell’appaltatore con il subappaltatore anche per il versamento delle
ritenute fiscali oltre che per il versamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi. Inoltre, analoga previsione, che si ribadisce al
momento non operativa, è posta anche per il committente. La legge
prevede che la responsabilità venga meno nel caso in cui l’appaltatore
verifichi, acquisendo la relativa documentazione prima di versare il
corrispettivo al subappaltatore, che quest’ultimo sia in regola con tutti gli
adempimenti contributivi e fiscali.
Pertanto sino a quando il subappaltatore non esibisca
tale documentazione l’appaltatore potrà sospendere il pagamento del
corrispettivo dovuto. La norma fissa peraltro un limite massimo della suddetta
responsabilità, non può infatti superare l’ammontare
complessivo del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore ed
inoltre è circoscritta nel tempo e precisamente opera sino ad un anno dal
termine dei lavori.
Analogamente il committente provvede al pagamento del
corrispettivo all’appaltatore solo dopo che quest’ultimo abbia esibito la
documentazione attestante gli adempimenti sopra richiamati. Tale previsione non
trova applicazione quando si tratti di committente
privato ossia che non esercita attività commerciale.