CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO - 31 LUGLIO
2006 - TESTO DELL’ACCORDO
Si pubblica di seguito il testo dell’accordo
sottoscritto in data 31 luglio 2006 tra il Collegio Costruttori e le
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori per il rinnovo del contratto collettivo
provinciale di lavoro. Si rinvia alla precedente nota in materia per una
disamina degli aspetti di più rilevante interesse.
Addì 31 luglio
Tra
- il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E
PROVINCIA, rappresentato dal Presidente Geom. Giuliano Campana, dal Delegato
alle Politiche Sindacali dal Rag. Tiziano Pavoni e dalla Delegazione degli
imprenditori composta dai Signori Geom. Alberto Silvioli, Geom. Aldo Pollonio e
dal Sig. Ernesto Bruni Zani
e
(in ordine alfabetico)
-
-
-
visto
- il contratto collettivo nazionale di lavoro 20
maggio 2004
- l’Accordo nazionale 23 marzo 2006
si stipula il seguente
contratto collettivo provinciale di lavoro a valere per la provincia di Brescia
per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l.
20 maggio 2004 e per i dipendenti delle medesime, siano tali lavorazioni
eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati,
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
PREMESSA
Le parti stipulanti il presente contratto collettivo
provinciale di lavoro, nel condividere che il settore delle costruzioni
rappresenta per la provincia di Brescia un importante elemento di crescita
economica e sociale, riaffermano l’impegno comune e condiviso a che tale
crescita sia accompagnata da una qualificazione del
sistema produttivo.
A tal fine ribadiscono che il contrasto al lavoro
irregolare ed alla concorrenza sleale fra le imprese costituisce un elemento
determinante per la loro competitività e per combattere l’evasione fiscale e
contributiva. Le parti confermano quindi il loro impegno comune a combattere e
possibilmente eliminare i gravissimi effetti derivanti dal lavoro nero,
economicamente svantaggiosi per le imprese regolari nonché negativi per
l’esercizio dei diritti dei lavoratori e comportanti fattori di rischio per la
loro sicurezza personale.
A tale scopo individuano quali ulteriori possibili
linee di intervento, da attuarsi mediante gli Enti Paritetici di settore azioni di formazione e qualificazione
professionale ed in materia di sicurezza.
Tali interventi affinché possano compiutamente
esplicarsi rendono opportuno un maggior flusso informativo tra gli Enti
Paritetici provinciali.
Le parti convengono, quindi, che
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti, coerentemente con quanto enunciato in
premessa, confermano l’importanza strategica della formazione professionale ai
fini della valorizzazione delle risorse umane.
Le parti medesime ritengono che il condiviso
obbiettivo di garantire la qualificazione e l’aggiornamento professionale delle
maestranze e, in generale, di tutti i soggetti a diverso titolo impegnati
nell’attività di cantiere, rafforzi la competitività delle imprese e, nel
contempo, argini la possibile dispersione nonché l’impiego irregolare del
patrimonio di mestiere, professionalità e conoscenza
acquisito da tali soggetti.
Il miglioramento qualitativo del capitale umano, da
attuarsi attraverso azioni formative sempre più mirate alle evoluzioni
professionali in atto, è presupposto essenziale alla qualificazione degli
addetti tale da garantirne la stabile e regolare presenza nel settore.
A tal fine le parti daranno avvio ad una Commissione
Bilaterale che entro il 31 marzo 2007 ricerchi una proposta concreta di
fattibilità per rispondere alle necessità di formazione e di aggiornamento
professionale richieste dal settore.
SICUREZZA
Le parti nel riaffermare il fondamentale rilievo ai
temi della sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, ribadiscono il
loro responsabile impegno al fine di conseguire ulteriori progressi in tale
materia.
A tal fine riconfermano che una efficace
ed incisiva attività di prevenzione degli infortuni sui cantieri, per
raggiungere gli obbiettivi ottimali di comune interesse prefissati, non può
prescindere da una costante e capillare azione formativa ed informativa che
coinvolga sia l’impresa che i lavoratori.
Solo attraverso lo sviluppo di tali interventi di
formazione, destinati a tutti i soggetti che sono coinvolti nel ciclo
produttivo, si possono rafforzare e radicare i principi basilari che presiedono
la diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Pertanto, considerata la positiva risposta sia in
termini di interesse che di partecipazione agli incontri formativi attuati
secondo le previsioni del contratto collettivo provinciale di lavoro del 2
dicembre 2002, le sottoscritte organizzazioni convengono di confermarne
l’attuazione da parte del Comitato Paritetico Territoriale.
Contenuti, criteri di svolgimento e durata di dette
azioni di didattica frontale dovranno essere svolti secondo quanto concordato
con il citato contratto collettivo provinciale di lavoro, con successiva
specifica del 13 marzo 2003 nonché secondo il programma predisposto in data 30
maggio 2003 dal Comitato Paritetico Territoriale e approvato dalle sottoscritte
parti.
Circa le modalità di svolgimento le parti concordano
che le iniziative in parola vengano così attuate:
a) completamento della azione formativa già avviata
con il contratto collettivo provinciale di lavoro del 2 dicembre 2002, nonché
la piena attuazione di quanto previsto dall’accordo sottoscritto il 19 febbraio
1997 al punto B);
b) avviamento della nuova fase di 2 ore di formazione.
Le parti infine nel confermare che ruolo centrale del
sistema di prevenzione, è il contribuire alla crescita della cultura della
sicurezza sui luoghi di lavoro sia in capo all’impresa che ai lavoratori e che
tale crescita va perseguita con le comuni strategie già delineate, sottolineano
la validità della recente iniziativa assunta dal Comitato Paritetico
Territoriale.
Infatti la predisposizione di
appositi opuscoli informativi, redatti in più lingue, concernenti i principali
fattori di rischio che possono verificarsi nell’espletamento dell’attività
lavorativa e la relativa consegna alle imprese e ai lavoratori di detto
materiale, contribuisce al perseguimento del fine sopra enunciato.
INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE - PREMIO DI PRODUZIONE
Le parti, viste le previsioni di cui al punto III, 1°
comma 2° linea, dell’Accordo Nazionale 23 marzo 2006 relativamente al
conglobamento nell’indennità territoriale di settore o nel premio di produzione
degli importi dell’Elemento Economico Territoriale, concordano in merito quanto
segue.
A far data dal 1 luglio 2006, data di decorrenza del
presente accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo per la
provincia di Brescia, gli importi in essere alla data del 30 giugno 2006
dell’Elemento Economico Territoriale per i dipendenti operai vengono
conglobati negli importi dell’indennità territoriale di settore.
Detta indennità risulterà pertanto dalla predetta data
del 1 luglio 2006 nei valori di seguito indicati.
Valori dal 1° luglio 2006
OPERAI PRODUZIONE
Operaio di IV livello...................euro 1,32
Operaio specializzato...............euro 1,23
Operaio qualificato....................euro 1,11
Operaio comune........................euro 0,95
OPERAI DISCONTINUI
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti
= euro 0,85 (operai discontinui di cui all’art. 6 e all’all. A lett. b del
c.c.n.l. 20/5/2004)
Custodi, portinai, guardiani con alloggio = euro 0,76 (operai
discontinui di cui all’art. 6 e all’all. A lett. c del c.c.n.l. 20/5/2004)
A far data dal 1 luglio 2006, data di decorrenza del
presente accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo per la
provincia di Brescia, gli importi in essere alla data del 30 giugno 2006
dell’Elemento Economico Territoriale per i dipendenti impiegati vengono conglobati negli importi del premio di produzione.
Detto premio risulterà pertanto dalla predetta data
del 1 luglio 2006 nei valori di seguito indicati
Valori dal 1° luglio 2006
IMPIEGATI
Quadri e
Imp. 1a cat. super................euro
313,42 mensili
Imp. 1a cat...........................euro 287,79
mensili
Imp. 2a cat...........................euro 238,94
mensili
Impiegato
di IV
livello...........................euro 216,01 mensili
Imp. 3a cat..........................euro 197,95
mensili
Imp. 4a cat..........................euro 177,80
mensili
Imp. 4a cat. 1° impiego......euro
153,02 mensili
OPERAI
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
L’Elemento Economico Territoriale è determinato in
conformità all’Accordo Nazionale sottoscritto dall’A.N.C.E. e dalle Organizzazioni
Nazionali Fe.N.E.A.L.- U.I.L., F.I.L.C.A.- C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. in data 23
marzo 2006 ed in coerenza con le previsioni di cui all’Accordo Interconfederale
23 luglio 1993, alla legge 23 maggio 1997 n. 135 ed all’ articolo 38 del c.c.n.l.
20 maggio 2004.
Preliminarmente le parti convengono che l’Elemento
Economico Territoriale ha le caratteristiche di non determinabilità a priori e
di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti e che la relativa
erogazione avverrà secondo quanto concordato tra le parti con il presente
verbale di accordo.
La determinazione annuale dell’Elemento Economico
Territoriale deve essere correlata agli andamenti del settore nella provincia
di Brescia ed ai suoi risultati, valutati sulla base dell’escursione dei valori
corrispondenti ai parametri economici di seguito indicati che determinino incrementi di produttività, qualità, e
competitività:
1) numero degli iscritti alla Cassa Assistenziale
Paritetica Edile rapportato al numero delle ore di lavoro denunciate, al monte
salari ed al numero dei permessi non retribuiti e delle assenze per cause
varie;
2) numero degli interventi per C.I.G. Ordinaria per
“mancanza di lavoro”: la valutazione del parametro dovrà essere effettuata
tenendo conto del numero delle ore richieste rispetto a quelle lavorate nel
settore, del numero delle imprese e dei dipendenti interessati in rapporto al
totale dei dipendenti iscritti alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile.
In ordine a tale parametro le parti convengono che
l’analisi dell’esito finale degli interventi di C.I.G. costituisce elemento
principale di valutazione;
3) numero degli addetti del settore iscritti alle
liste di mobilità;
4) numero ed importo complessivo dei bandi di gara e
di appalto di opere pubbliche;
5) frequenza ai corsi di qualificazione ed in materia di sicurezza tenuti od attuati dalla Scuola Edile
Bresciana anche in associazione e/o in collaborazione con altri Enti.
I dati necessari all’andamento del settore e dei
risultati sono acquisiti dalle rilevazioni statistiche degli Enti Paritetici e
di altri centri di monitoraggio che le parti si riservano di individuare.
Le parti si riservano anche di tenere in
considerazione tra i parametri quelli in grado di fornire dati non soggetti a
distorsioni e di concordare eventuali altri parametri anche in sostituzione di
quelli che dovessero rivelarsi non indicativi e
comunque non utilizzabili per una compiuta valutazione.
Per il periodo di vigenza del presente contratto, il
valore dell’Elemento Economico Territoriale è determinato secondo le seguenti
modalità e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall’Accordo Nazionale 23
marzo 2006.
In sede di specifici appositi incontri da tenersi
entro il mese di dicembre di ogni anno, le parti fissano in via presuntiva per
l’anno successivo l’ammontare dell’anticipazione dell’Elemento Economico
Territoriale.
Detta determinazione è effettuata sulla base delle
presumibili prospettive degli andamenti economici del settore ricavate dai
risultati conseguiti nell’anno in corso.
Nello stesso incontro, le parti procedono alla
valutazione, a consuntivo, dell’andamento del settore, raffrontando i risultati
del periodo 1° ottobre - 30 settembre dell’anno in corso, con quelli
dell’analogo periodo immediatamente precedente, al fine di assumere le
conseguenti decisioni in ordine all’importo dell’Elemento Economico anticipato
per l’anno in corso.
Le parti ribadiscono che l’entità ed il relativo
riconoscimento dell’Elemento Economico Territoriale sono correlati alla
complessiva valutazione dei parametri individuati dalle parti nella loro
complessiva interdipendenza e che l’importo dell’Elemento Economico
Territoriale stesso non potrà essere stabilito in misura superiore a quella
prevista (3% dei minimi di paga in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza dal
1° luglio 2006 ed un ulteriore 4% dei predetti minimi con decorrenza dal 1°
settembre 2007) dal punto III, 1° comma, dell’Accordo Nazionale 23 marzo 2006.
Nel caso che dalle predette verifiche dovessero emergere valutazioni negative le parti
procederanno a più approfondite e compiute analisi delle cause che le hanno
determinate.
Tali analisi saranno mirate in particolare
all’individuazione dei presumibili tempi entro i quali si spiegheranno gli
effetti negativi riscontrati nonché del possibile rapporto di interdipendenza
tra tali effetti e fattori distorsivi esterni al sistema.
In attesa della verifica che
deve essere effettuata, come previsto dal presente verbale di accordo, entro il
31 dicembre 2006, valutati i dati parziali al momento disponibili che
confermano le oggettive positive previsioni per il settore per l’anno 2006, è
confermata l’anticipazione dell’Elemento Economico Territoriale riconosciuto
per il periodo 1°gennaio/30 giugno 2006 negli importi previsti dal verbale di
proroga del 13 dicembre 2005 ed è determinata un’anticipazione dell’Elemento
Economico Territoriale, con decorrenza 1° luglio 2006 negli importi orari di
seguito indicati e differenziati secondo la categoria di appartenenza dei
singoli lavoratori:
Dal 1° luglio 2006
OPERAI PRODUZIONE
Operaio di IV livello.....................euro 0,15
Operaio specializzato.................euro 0,14
Operaio qualificato......................euro 0,12
Operaio comune..........................euro 0,10
OPERAI DISCONTINUI
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti
= euro 0,09 (operai discontinui di cui all’art. 6 e all’all. A lett. b del
c.c.n.l. 20/5/2004)
Custodi, portinai, guardiani con alloggio = euro 0,08 (operai
discontinui di cui all’art. 6 e all’all. A lett. c del c.c.n.l. 20/5/2004)
Sempre con riferimento ai positivi parziali risultati
del settore per l’anno 2006, che le parti hanno riscontrato dai dati da oggi
disponibili, è determinata, nella misura del 4% dei minimi in vigore al 1°
marzo 2006, un ulteriore anticipazione dell’Elemento
Economico Territoriale con decorrenza 1° settembre 2007.
Pertanto per effetto di detta ulteriore anticipazione
l’importo complessivo dell’Elemento Economico Territoriale risulta secondo la
categoria di appartenenza nei seguenti valori con la decorrenza indicata
Dal 1° settembre 2007
OPERAI PRODUZIONE
Operaio di IV livello....................euro 0,34
Operaio specializzato................euro 0,32
Operaio qualificato.....................euro 0,28
Operaio comune.........................euro 0,24
OPERAI DISCONTINUI
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti
= euro 0,22 (operai discontinui di cui all’art. 6 e
all’all. A lett. b del c.c.n.l. 20/5/2004)
Custodi, portinai, guardiani con alloggio = euro 0,19 (operai
discontinui di cui all’art. 6 e all’all. A lett. c del c.c.n.l. 20/5/2004)
Resta confermato quanto previsto dal presente verbale
di accordo in materia di conferma dell’anticipo dell’Elemento Economico
territoriale per l’anno 2007.
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA
Nel caso di servizio mensa l’impresa concorre al costo
complessivo nella misura di 4/5 e fino ad un importo massimo di euro 12,50 con
decorrenza dal 1° luglio 2006 e di 13,63 dal 1° settembre 2007.
L’indennità sostitutiva di mensa è stabilita in euro
6,64 dal 1° luglio 2006 ed in euro 7,24 dal 1° settembre 2007.
TRASPORTO
L’indennità a titolo di concorso nelle spese di
trasporto è fissata nelle seguenti misure e con le indicate decorrenze:
a) per spostamenti all’interno del comune di residenza
o di abituale dimora dell’operaio: euro 15 mensili a decorrere dal 1° luglio
2006;
b) per spostamenti fuori dal
comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio:
a decorrere dal 1° luglio
2006:
- da
- da
- da
- da
- oltre
a decorrere dal 1°
settembre 2007:
- da
- da
- da
- da
- oltre
L’indennità di cui al punto b), da erogare con le
indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili
surriportate.
CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE
1) INIZIATIVE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO ED IRREGOLARE
Le parti, nel novero delle azioni condivise e
concordate al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, ritengono
sia necessario agire anche sul fronte economico. Le parti sono infatti altresì consapevoli che il ricorso al lavoro
irregolare consiste anche nel dichiarare alla Cassa Edile un numero di ore
inferiori a quelle effettivamente prestate.
A tal fine, le parti convengono di istituire un
riconoscimento a favore delle imprese che dimostrino
una consolidata regolarità nei rapporti con
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
a) a far data dal 1° luglio 2006 la contribuzione APE
dovuta alla Cassa Edile rimane fissata nell’aliquota del 3,65% per la
generalità delle imprese;
b) a far data dal 1° luglio 2006, per le imprese in
possesso dei requisiti di seguito indicati, l’aliquota della contribuzione APE
fissata per la generalità delle imprese è diminuita dello 0,15%. Per poter
beneficiare di tale riduzione le imprese devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. essere iscritte alla CAPE da almeno 36 mesi;
2. non aver mai avuto contenzioso legale contro
3. nel periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2006 aver
denunciato per ciascun operaio almeno 150 ore di media mensile. Tale requisito
è richiesto per le sole imprese che nel periodo indicato erano iscritte alla
Cassa Edile;
4. nel periodo indicato al punto precedente aver
versato regolarmente la contribuzione dovuta alla CAPE. Detto requisito si
intende soddisfatto qualora il versamento della contribuzione sia stato
effettuato prima dell’erogazione degli assegni di agosto e dicembre di ogni
anno. Tale requisito è richiesto per le sole imprese che nel periodo indicato
erano iscritte alla Cassa Edile;
I. per malattia, infortunio e
malattia professionale;
II. per sciopero;
III. per sospensione o
riduzione dell’attività con intervento della Cassa Integrazione
IV. per ferie, permessi
retribuiti, permessi non retribuiti nel limite di 40 ore annue;
V. per aspettativa;
VI. ingiustificata solo se vi
è stata irrogazione di sanzione disciplinare;
VII. a seguito di
provvedimenti restrittivi adottati dall’autorità giudiziaria;
VIII. previste dal D.Lgs. 26
marzo 2001, n. 151, recante “Norme a tutela della maternità e paternità”;
IX. per assistenza a un
parente disabile;
X. per donazione sangue;
XI. per congedo matrimoniale;
XII. per richiamo alle armi o
vigili del fuoco o protezione civile.
c) tale riduzione decorre a partire dalle contribuzioni
afferenti al mese di luglio 2006;
d) a far data dal 1° luglio 2006, per le imprese che
non sono in possesso dei requisiti indicati nei punti 2., 3., 4. e 5. della lettera b), l’aliquota
della contribuzione APE fissata per la generalità delle imprese è aumentata
dello 0,15%;
e) tutte le imprese, anche quelle in possesso dei
requisiti per poter beneficiare della riduzione, ogni mese verseranno
l’aliquota della contribuzione APE fissata per la generalità delle imprese.
f) qualora con apposito accordo le Organizzazioni
nazionali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro dovessero
dare attuazione a quanto previsto dall’art. 108, norma premiale per i
versamenti in Cassa Edile, del c.c.n.l. 20 maggio 2004, la presente pattuizione
locale perderà di effetto;
g) la presente disciplina è introdotta in via
sperimentale fino al 30 giugno 2009.
Restano ferme nelle aliquote ad oggi vigenti le altre
contribuzioni dovute alla CAPE.
2) AGGIORNAMENTO PRESTAZIONI ED ASSISTENZE CASSA EDILE
Restano confermate le condizioni generali per la
maturazione del diritto alle assistenze. Non sono in alcun
modo variati i requisiti e le condizioni in essere che danno titolo a
beneficiare di ogni singola assistenza. Con decorrenza 1° luglio 2006, gli
importi delle seguenti assistenze sono modificati come di seguito indicato.
a) Sussidio di pensione
Ai lavoratori aventi diritto il contributo per
l’assistenza in parola è fissato in euro 200,00.
b) Decesso del lavoratore - contributo per spese funerarie
Ai lavoratori aventi diritto il contributo per
l’assistenza in parola è fissato in euro 1.084,56.
c) Decesso di un familiare - contributo per spese funerarie
Ai lavoratori aventi diritto il contributo per
l’assistenza in parola è fissato in euro 542,28.
d) Assistenza per malattia nei giorni di carenza
Per malattie di durata fino a 10 giorni, le diarie per
il 1°, 2° e 3° giorno di carenza sono così fissate:
- operaio 4° livello………....euro
42,55 giornalieri
- operaio specializzato........euro 40,83 giornalieri
- operaio qualificato............euro 39,10 giornalieri
- operaio comune................euro 35,65 giornalieri
- apprendista........................euro 21,28 giornalieri
e) Acquisto prima casa di abitazione
Le sottoscritte parti concordano di prorogare, alle
medesime condizioni in essere, la sperimentazione dell’assistenza in parola per
il periodo di due anni.
Pertanto, il periodo di
sperimentazione della nuova assistenza denominata “Prima casa di abitazione”
sia per le maestranze edili iscritte alla locale Cassa Edile sia per i
dipendenti degli enti paritetici provinciali CAPE, SCUOLA EDILE e COMITATO
PARITETICO è prorogato sino al 31 dicembre 2008.
-----o-----
Le parti, in sede di trattativa per il rinnovo del
contratto collettivo provinciale di lavoro, hanno preso in esame la possibilità
di prevedere che alcune delle assistenze - assegno di studio, rimborso spese
didattiche, sussidio visite oculistiche e acquisto protesi, sussidio per
protesi ortofoniche, ortopediche odontoiatriche, colonie estive per
adolescenti, colonie estive per bambini e prima casa di abitazione - siano oggetto di possibili interventi volti a modificarle.
Pertanto, le parti concordano di rinviare alla
Commissione Intersindacale di Segreteria, di cui al contratto collettivo
provinciale di lavoro 15 aprile 1998, lo studio e l’analisi di fattibilità di
tale nuova previsione.
3) INTRODUZIONE NUOVA ASSISTENZA A FAVORE DEI
LAVORATORI DI IMPRESE FALLITE
Le parti concordano di introdurre una nuova assistenza
volta ad intervenire a favore dei lavoratori di imprese che siano
state dichiarate fallite con sentenza depositata. Tale nuova assistenza
si articola secondo i contenuti e le modalità di seguito
indicati:
a) è riconosciuta solo qualora ricorrano i requisiti
ed i presupposti seguenti:
1) le imprese raggiunte da sentenza dichiarativa del
fallimento devono avere almeno 5 anni (60 mesi) di iscrizione alla CAPE
antecedenti la data della sentenza stessa;
2) le imprese devono essere altresì in regola per 4
anni (48 mesi), che decorrono dal 12° mese antecedente la data della sentenza
del fallimento, con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa
stessa. Detto requisito si intende soddisfatto qualora l’impresa abbia denunciato
per ciascun operaio almeno 150 ore mensili ogni mese;
3) le imprese nel periodo precedente come individuato al precedente punto 2) (4 anni - 48 mesi), non devono aver
avuto alcun contenzioso legale con
4) i dipendenti possibili destinatari della assistenza
devono avere almeno 2 anni (24 mesi) di anzianità di iscrizione alla Cassa
antecedenti la data della sentenza dichiarativa del fallimento;
b) in presenza di tutti i
requisiti sopra riportati:
1) si considerano utili ai fini della maturazione del
diritto del lavoratore a ricevere le assistenze da parte della Cassa edile, le
ore denunciate ma non versate da parte dell’impresa fallita;
2) si considerano utili ai fini della maturazione del
diritto del lavoratore a ricevere l’APE (2.100 ore nel biennio precedente
l’erogazione) nonché ai fini della determinazione dell’importo dovuto a titolo
di APE, le ore denunciate anche se non contribuite dall’impresa fallita;
3) ai lavoratori aventi diritto
Resta inteso che le somme assegnate dalla procedura
fallimentare alla Cassa edile rimarranno acquisite dalla Cassa medesime nei
limiti di quanto già riconosciuto ai lavoratori e invece, per l’eccedenza,
La presente assistenza è introdotta in via
sperimentale e sarà operativa a favore dei soli dipendenti di imprese che sono
in possesso dei requisiti sopra indicati e la cui sentenza dichiarativa di
fallimento sia stata depositata presso la cancelleria dal 1° settembre 2006 ed
entro il 31 dicembre 2010.
IMPIEGATI
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
L’Elemento Economico Territoriale è determinato in
conformità all’Accordo Nazionale sottoscritto dall’A.N.C.E. e dalle
Organizzazioni Nazionali di Fe.N.E.A.L.- U.I.L.,
F.I.L.C.A.- C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. in data 23 marzo 2006 ed in coerenza con le previsioni di
cui all’Accordo Interconfederale 23 luglio 1993, alla legge 23 maggio 1997 n.
135 e agli articoli 38 e 46 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.
Si richiamano integralmente i contenuti dell’articolo
“Elemento Economico Territoriale” sottoscritto in data odierna per gli operai
e, in attesa della verifica che deve essere
effettuata, come previsto dal presente verbale di accordo, entro il 31 dicembre
2006, valutati i dati parziali al momento disponibili che confermano le
oggettive positive previsioni per il settore per l’anno 2006, è confermata
l’anticipazione dell’Elemento Economico Territoriale riconosciuto per il
periodo 1°gennaio/30 giugno 2006 negli importi previsti dal verbale di proroga
del 13 dicembre 2005 ed è determinata un’anticipazione dell’Elemento Economico
Territoriale, con decorrenza 1° luglio 2006 negli importi orari di seguito
indicati, differenziati secondo la categoria di appartenenza dei singoli
lavoratori e con le decorrenze indicate:
Dal 1° luglio 2006
Quadri
e Imp. 1a cat. super...........euro 35,92
mensili
Imp. 1a cat..........................euro 32,32 mensili
Imp. 2a cat..........................euro 26,94 mensili
Impiegato
di IV livello..........................euro
25,14 mensili
Imp. 3a cat.........................euro 23,34 mensili
Imp. 4a cat.........................euro 21,01 mensili
Imp. 4a cat. 1° impiego.....euro 17,96 mensili
Dal 1° settembre 2007
Quadri
e Imp. 1a cat. super............euro 83,80
mensili
Imp. 1a cat...........................euro 75,42 mensili
Imp. 2a cat...........................euro 62,85 mensili
Impiegato
di IV
livello...........................euro 58,66
mensili
Imp. 3a cat...........................euro 54,47 mensili
Imp. 4a cat...........................euro 49,02 mensili
Imp. 4a cat. 1° impiego......euro
41,90 mensili
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA
L’indennità di mensa è fissata a decorrere dal 1°
luglio
L’indennità di mensa è fissata a decorrere dal 1°
settembre
INDENNITÀ DI TRASPORTO
A decorrere dal 1° luglio 2006, l’indennità per i
trasporti urbani ed extraurbani è fissata in euro 1,09 giornalieri e per ogni
giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese,
l’indennità è erogata nella misura massima di euro 23,98 mensili.
A decorrere dal 1° settembre 2007, l’indennità per i
trasporti urbani ed extraurbani è fissata in euro 1,19 giornalieri e per ogni
giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese,
l’indennità è erogata nella misura massima di euro 26,18 mensili.
DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non diversamente stabilito dal presente
accordo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, dagli
accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni Nazionali, continuano a
valere le disposizioni del precedente contratto collettivo provinciale di
lavoro 2 dicembre 2002.
DECORRENZA
Il presente accordo collettivo provinciale di lavoro
si applica a decorrere dalla data del 1° luglio 2006, salvo le diverse
decorrenze stabilite per singoli istituti, e scade il 31 dicembre 2009 fatte
salve eventuali diverse disposizioni dettate da accordi nazionali.