APPARECCHI
A GAS E NUOVE CALDAIE
Sulla
G.U. del 27.12.1996, n.302 sono stati pubblicati il D.P.R. 15.11.1996, n.660
(Nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e
il D.P.R. 15.11.1996, n.661 (Apparecchi a gas), i quali stabiliscono
rispettivamente i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad
acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza
nominale compresa tra 4 e 400 kw e i requisiti essenziali di sicurezza degli
apparecchi a gas.
Il
primo provvedimento stabilisce che le caldaie immesse in commercio e messe in
funzione dal 1^ gennaio 1998 devono risultare conformi alle norme tecniche
armonizzate europee.
Tali
caldaie devono essere contrassegnate dalle marcature CE e corredate dalla
dichiarazione CE di conformitā.
Il
decreto riporta la procedura che i costruttori di caldaie devono seguire per
ottenere l'attestazione di conformitā delle macchine, attestazione che deve
essere rilasciata da un organismo abilitato dal Ministero dell'Industria,
Commercio e dell'Artigianato.
Nelle
norme finali e transitorie si precisa, infine, che č ammessa fino al 31
dicembre 1997 l'immissione in commercio e la messa in funzione delle caldaie e
degli apparecchi conformi alla regolamentazione nazionale vigente.
Il
secondo provvedimento stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 1997, gli
apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua
calda, il raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio, che bruciano
combustibili gassosi, nonchč i relativi dispositivi di sicurezza, possono
essere immessi in commercio e posti in servizio solo se soddisfano i requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del decreto.
I
costruttori di apparecchi a gas dovranno realizzare apparecchi e dispositivi in
conformitā alle norme armonizzate europee o in loro assenza, alle norme
nazionali che li riguardano. Gli apparecchi a gas e i dispositivi devono essere
muniti di marcatura CE di conformitā, che deve essere ben visibile, facilmente
leggibile ed indelebile.
La
norma riporta, inoltre, le procedure che il costruttore degli apparecchi a gas
e dei dispositivi deve seguire per ottenere l'attestazione di conformitā degli
apparecchi, la quale deve essere rilasciata da organismi autorizzati dal
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il
Ministero dell'Interno.