DECRETO BERSANI - L. 248/2006 - CARTELLINO IDENTIFICATIVO – INDICAZIONI OPERATIVE
Si fa seguito a
quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 7/2006) ed in attesa della preannunciata circolare
esplicativa da parte del Ministero del Lavoro, per fornire alcune precisazioni,
contenute in una circolare dell’ANCE, e relative alle modalità di adempimento
dell’obbligo di munire, dal 1° ottobre 2006, i dipendenti che operano nei
cantieri edili di apposito cartellino di riconoscimento. Ciò che ha ispirato il
legislatore nell’istituire l’obbligo è stata la necessità di rendere
trasparente e riconoscibile tutto il personale impiegato nei cantieri edili, sempre
nell’ottica della lotta al lavoro sommerso e della prevenzione dei fenomeni
antinfortunistici.
Tale cartellino,
in assenza di specifiche istruzioni, per assolvere la funzione identificativa
dettata dalla legge si ritiene che debba contenere i seguenti dati minimi:
a)
Ragione
sociale ed indirizzo dell’impresa
b)
Nome
e cognome del dipendente
c)
Luogo
e data di nascita del dipendente
d)
Fotografia
del dipendente
La legge non
richiede formati o modelli particolari per il cartellino, che, pertanto,
potranno essere liberamente scelti dall’impresa. La legge prevede altresì
l’obbligo per i lavoratori di esporre
tale cartellino al fine di essere immediatamente riconoscibili dal personale
ispettivo. Pertanto è opportuno che la consegna del cartellino al
dipendente sia accompagnata da una nota con la quale si richiama l’obbligo
citato e si indicano le sanzioni cui il dipendente potrebbe essere soggetto
dal competente
personale ispettivo in caso di mancata esposizione. La nota, che potrà essere
redatta secondo il fac-simile pubblicato in calce, dovrà essere firmata per
ricevuta dal dipendente.
La norma prevede inoltre che l’obbligo di esporre il cartellino
grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano la propria attività
all’interno del cantiere.
A tale obbligo
saranno soggetti anche i lavoratori dipendenti di imprese non rientranti nel
settore edile ma che prestino la propria opera
all’interno del cantiere edile.
I datori di lavoro con meno
di dieci dipendenti, in alternativa all’esposizione del cartellino identificativo,
possono assolvere al predetto obbligo mediante
annotazione, su apposito registro delle presenze, vidimato dalla Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di
lavoro, con l’obbligo di compilarlo ed aggiornarlo giornalmente con gli estremi
del personale impiegato nei lavori.
Si dovranno
tenere, quindi, tanti registri, tutti preventivamente vidimati, quanti sono i
cantieri dell’impresa.
Si nutrono forti
dubbi sulla reale maggiore facilità di assolvere all’obbligo
mediante la tenuta del registro.
Apparato sanzionatorio
Si rammenta che la
violazione delle citate previsioni comporta l’applicazione, in capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da
Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione
amministrativa da
Nei confronti delle predette
sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del D.Lgs. n.
124/2004.
Si fa infine riserva di
ulteriori comunicazioni alla luce della predetta circolare esplicativa non
appena la stessa verrà diramata dal Ministero del
Lavoro.
FAC-SIMILE LETTERA CONSEGNA
CARTELLINO AL DIPENDENTE
Unitamente alla presente
si provvede a consegnarLe il
tesserino di riconoscimento come previsto dal D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006. Si sottolinea che le citate disposizioni
legislative impongono al lavoratore l’obbligo di esporre il tesserino durante
la presenza del lavoratore in cantiere. Le citate disposizioni prevedono
altresì che il lavoratore che non adempie a tale
obbligo di esposizione possa essere sanzionato dal competente personale
ispettivo con la sanzione amministrativa da