DECRETO BERSANI - L. 248/2006 - CARTELLINO IDENTIFICATIVO – INDICAZIONI OPERATIVE

Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 7/2006) ed in attesa della preannunciata circolare esplicativa da parte del Ministero del Lavoro, per fornire alcune precisazioni, contenute in una circolare dell’ANCE, e relative alle modalità di adempimento dell’obbligo di munire, dal 1° ottobre 2006, i dipendenti che operano nei cantieri edili di apposito cartellino di riconoscimento. Ciò che ha ispirato il legislatore nell’istituire l’obbligo è stata la necessità di rendere trasparente e riconoscibile tutto il personale impiegato nei cantieri edili, sempre nell’ottica della lotta al lavoro sommerso e della prevenzione dei fenomeni antinfortunistici.

 

Tale cartellino, in assenza di specifiche istruzioni, per assolvere la funzione identificativa dettata dalla legge si ritiene che debba contenere i seguenti dati minimi:

 

a)     Ragione sociale ed indirizzo dell’impresa

b)     Nome e cognome del dipendente

c)      Luogo e data di nascita del dipendente

d)     Fotografia del dipendente 

 

La legge non richiede formati o modelli particolari per il cartellino, che, pertanto, potranno essere liberamente scelti dall’impresa. La legge prevede altresì l’obbligo per i lavoratori di esporre tale cartellino al fine di essere immediatamente riconoscibili dal personale ispettivo. Pertanto è opportuno che la consegna del cartellino al dipendente sia accompagnata da una nota con la quale si richiama l’obbligo citato e si indicano le sanzioni cui il dipendente potrebbe essere soggetto dal  competente personale ispettivo in caso di mancata esposizione. La nota, che potrà essere redatta secondo il fac-simile pubblicato in calce, dovrà essere firmata per ricevuta dal dipendente.

La norma prevede inoltre che l’obbligo di esporre il cartellino grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano la propria attività all’interno del cantiere.

A tale obbligo saranno soggetti anche i lavoratori dipendenti di imprese non rientranti nel settore edile ma che prestino la propria opera all’interno del cantiere edile.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, in alternativa all’esposizione del cartellino identificativo, possono assolvere al predetto obbligo mediante annotazione, su apposito registro delle presenze, vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, con l’obbligo di compilarlo ed aggiornarlo giornalmente con gli estremi del personale impiegato nei lavori.

Si dovranno tenere, quindi, tanti registri, tutti preventivamente vidimati, quanti sono i cantieri dell’impresa.

Si nutrono forti dubbi sulla reale maggiore facilità di assolvere all’obbligo mediante  la tenuta del registro.

 

Apparato sanzionatorio

Si rammenta che la violazione delle citate previsioni comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da 100 a euro 500 per ciascun lavoratore.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da 50 a euro 300.

Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Si fa infine riserva di ulteriori comunicazioni alla luce della predetta circolare esplicativa non appena la stessa verrà diramata dal Ministero del Lavoro.

 

 

FAC-SIMILE LETTERA CONSEGNA CARTELLINO AL DIPENDENTE

 

 

Unitamente alla presente si provvede a consegnarLe il tesserino di riconoscimento come previsto dal D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006. Si sottolinea che le citate disposizioni legislative impongono al lavoratore l’obbligo di esporre il tesserino durante la presenza del lavoratore in cantiere. Le citate disposizioni prevedono altresì che il lavoratore che non adempie a tale obbligo di esposizione possa essere sanzionato dal competente personale ispettivo con la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.