VERSAMENTI CON F24 MEDIANTE MODALITÀ
TELEMATICHE
L’articolo 37,
comma 49, del decreto legge 223/06 stabilisce che i soggetti titolari di
partita IVA, dal 1 ottobre 2006, sono tenuti ad effettuare i versamenti
fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche, anche
servendosi di intermediari.
I contribuenti non
titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare
ad effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli degli uffici
postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.
Pertanto i soggetti
IVA devono effettuare il versamento unitario (F24) delle imposte e dei
contributi per via telematica e possono farlo:
A) direttamente
1) mediante lo
stesso servizio (Entratel o Fisconline) da utilizzare per la presentazione
telematica delle dichiarazioni,
2) oppure
ricorrendo ai servizi di remote banking offerti dagli istituti di credito,
qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia;
B) per il
tramite degli intermediari abilitati a Entratel
1) che aderiscono
alla specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate - rivolta agli
intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3 - ed utilizzano il
software F24 cumulativo disponibile nella sezione “Servizi” del sito web di
Entratel,
2) o che si
avvalgono dei predetti servizi di remote banking.
Anche i
contribuenti non titolari di partita IVA, benché non obbligati, possono
adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on-line
dell’Agenzia delle entrate.
Gli utenti
abilitati all’utilizzo dei servizi telematici Fisconline o Entratel possono
effettuare il versamento utilizzando il software F24-online scaricabile
gratuitamente dal sito dell’agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).