VERSAMENTI CON F24 MEDIANTE MODALITÀ TELEMATICHE

 

 

L’articolo 37, comma 49, del decreto legge 223/06 stabilisce che i soggetti titolari di partita IVA, dal 1 ottobre 2006, sono tenuti ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

 

I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.

 

Pertanto i soggetti IVA devono effettuare il versamento unitario (F24) delle imposte e dei contributi per via telematica e possono farlo:

A) direttamente

1) mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) da utilizzare per la presentazione telematica delle dichiarazioni,

2) oppure ricorrendo ai servizi di remote banking offerti dagli istituti di credito, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia;

 

B) per il tramite degli intermediari abilitati a Entratel

1) che aderiscono alla specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate - rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3 - ed utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione “Servizi” del sito web di Entratel,

2) o che si avvalgono dei predetti servizi di remote banking.

 

Anche i contribuenti non titolari di partita IVA, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on-line dell’Agenzia delle entrate.

 

Gli utenti abilitati all’utilizzo dei servizi telematici Fisconline o Entratel possono effettuare il versamento utilizzando il software F24-online scaricabile gratuitamente dal sito dell’agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).