SUBAPPALTI IN EDILIZIA - DAL 12 OTTOBRE IVA
IN “REVERSE CHARGE”
Segnaliamo che con
un comunicato congiunto del 6/10/2006, il Dipartimento per le Politiche Fiscali
e l’Agenzia delle entrate hanno ricordano che l’articolo 35, comma 5, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, n.
Il comma 6 dello
stesso articolo
Questa autorizzazione, però, non è più necessaria dopo la
direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006, entrata in vigore il 13 agosto 2006,
poiché l’articolo 1, punto 7), della direttiva, con l’inserimento di una nuova
lett. c) al paragrafo 2 dell’art. 21 della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio
1977, consente agli Stati membri la possibilità di designare come debitore il
soggetto passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni di
servizi nel settore immobiliare, in deroga alle disposizioni concernenti la
soggettività d’imposta.
Pertanto, poiché la disposizione dell’articolo 35,
comma 5, del decreto legge 223/06 è diventata applicabile automaticamente, i soggetti IVA interessati dallo
speciale meccanismo del “reverse charge” sono tenuti ad applicarlo alle
operazioni effettuate a partire dal 12 ottobre 2006, secondo i termini
previsti in via generale dallo Statuto dei contribuenti.