OBBLIGO CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI A
PENA DI NULLITA’ DELLA COMPRAVENDITA - RINVIO DEL TERMINE DEL 8-10-2006
Il
Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, relativo all’attuazione delle
disposizioni comunitarie in tema di rendimento energetico degli edifici, è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23/9/2005,
supplemento ordinario n. 158, ed è perciò entrato in vigore dal 8
ottobre 2005.
Tale
normativa tra le varie disposizioni prevede, all’art. 6, che “entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto (e perciò dal 8/10/2006) gli edifici di nuova costruzione (e quelli di ristrutturazione
integrale o di demolizione e ricostruzione)
sono dotati, al termine della costruzione medesima e a cura del costruttore, di
un attestato di certificazione energetica”. Gli edifici di cui si parla
sono quelli il cui permesso di costruire o D.I.A. siano successivi al 7/10/2005
Lo stesso articolo, al comma 3, dispone che “nel
caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare,
l’attestato di certificazione energetica è allegato all’atto di compravendita”.
Nel successivo art. 15, comma 8, viene stabilito
che “in caso di violazione dell’obbligo
previsto dall’articolo 6, comma 3, (e cioè della presentazione da parte del
costruttore della certificazione energetica al momento della compravendita) il contratto è nullo. La nullità può essere
fatta valere solo dal compratore.”
E’
stato poi previsto che il contenuto dell’attestato di certificazione
energetica, e perciò i requisiti energetici che il fabbricato deve possedere,
nonché i soggetti che lo possano rilasciare avrebbero dovuto
essere definiti mediante appositi decreti del Presidente della Repubblica entro
il 4/2/2006.
Non
essendo ancora stati approvati tali decreti potrebbe sorgere il dubbio circa
l’applicazione dell’obbligo sopra ricordato previsto a decorrere dal 8 ottobre
2006.
A
tal fine va ricordato come lo stesso decreto 192/2005
abbia previsto (art. 11) che “fino alla
data di entrata in vigore dei decreti, il calcolo della prestazione energetica è
disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente
decreto”.
Pertanto
in mancanza dei decreti del presidente della Repubblica, attuativi del D.Lgs.
192/2005, non sussiste alcun obbligo di
dotarsi di una certificazione energetica per la vendita di edifici costruiti
o integralmente ristrutturati, il cui permesso di costruire o D.I.A. siano
successivi al 7/10/2005, né potrà essere invocata la nullità dell’atto di
compravendita per la mancanza di una certificazione al momento non definita.