AGEVOLAZIONI
FISCALI PER IL RECUPERO DI FABBRICATI IN ZONA SISMICA - INDIVIDUAZIONE DEI
COMUNI BRESCIANI
Sul supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale n. 146
del 25 giugno 1998 è stata pubblicata l'ordinanza n. 2788 del 12 giugno u.s.
(che si riporta qui di seguito) con la quale la Presidenza del Consiglio,
Dipartimento per la Protezione Civile, ha provveduto ad individuare i comuni
bresciani ad elevato rischio sismico, ai sensi dell'art. 12 della legge 449/97
(Legge Finanziaria per il 1998).
In tale legge è stato disposto che fino al 31 dicembre 1999, ai
soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche
rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle zone ad elevato rischio sismico, è
concesso un contributo pari al 10% del costo, al netto dell'IVA, sostenuto per
interventi finalizzati all'adeguamento antisismico degli edifici.
Tale contributo si aggiunge alle agevolazioni in materia di
detraibilità del 41% delle spese sostenute per gli interventi previsti
dall'art. 1 della sopra ricordata legge 449/97.
Le modalità di concessione del contributo saranno stabilire con
decreto del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, di concerto
con il Ministro del Tesoro e Bilancio e con quello delle Finanze.
Gli interventi di adeguamento antisismico devono essere realizzati
sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi fabbricati o
complessi di edifici collegati strutturalmente.
In ogni caso il contributo in commento non potrà superare
l'ammontare dell'IVA per i lavori di riparazione o ricostruzione.
Il risultato della classificazione effettuata determina la
dichiarazione di rischio per circa 25,7 milioni di persone (45% della
popolazione) e 3394 comuni (41% del totale).
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 giugno 1998.
Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del
territorio nazionale. (Ordinanza n. 2788).
IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
omissis
Dispone:
Articolo unico
1. Sono individuati i comuni ad elevato rischio sismico, di cui
all'allegato elenco che fa parte integrante della presente ordinanza, nei quali
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1 della
medesima legge.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 1998
omissis