Edizione: 20/10/2006   testata: Giornale di Brescia   sezione:ECONOMIA
Imposta sul valore aggiunto in base all’ultimazione lavori 
L’articolo 35 del Decreto legge 223/06, successivamente convertito (con modifiche) in legge, specifica dal comma 8 al 10-quinquies, la nuova disciplina applicativa del regime fiscale ai fini delle imposte indirette, dei trasferimenti e delle locazioni dei fabbricati, tra i quali, quelli strumentali posseduti dalle imprese.
La modifica di maggior rilievo è quella contenuta nella lettera «a» del comma 8 e che ridefinisce l’ampiezza dell’area d’esenzione Iva delle operazioni relative agli immobili e ai fabbricati di ogni tipologia. Tutte le cessioni di fabbricati ad uso abitativo, effettuate nei confronti di qualunque soggetto, sono esenti da Iva.
Alla nuova disposizione fanno eccezione (e sono quindi imponibili Iva) le cessioni poste in essere, entro quattro anni dall’ultimazione dei lavori, dalle imprese che hanno costruito oppure ristrutturato il fabbricato, magari eseguendo interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica. Da sottolineare ancora che con la nuova norma, le cessioni di immobili effettuate dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice possono ricadere nell’esenzione Iva, solo se effettuate dopo il termine di quattro anni dall’ultimazione dei lavori, mentre per effetto della nuova normativa, le operazioni di cessione di immobili ad uso abitativo, a partire dal 4 luglio 2006 scontano l’imposta di registro nella misura proporzionale del 7 per cento e le ipocatastali nella misura complessiva pari alla percentuale del 3%.
 

NUOVO REGIME IVA PER CESSIONI DI ABITAZIONI

Impresa cedente
Entro i 4 anni dall’ultimazione
Oltre i 4 anni dall’ultimazione

Impresa che lo ha costruito  o Impresa che lo ha ristrutturato
(art. 31, lett. c, d, e, legge 457/1978)

Imponibili IVA
Esenti IVA
Tutte le altre imprese
Esenti IVA