INAIL -
ACCENTRAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE - ISTRUZIONI ISTITUTO
Come noto, cfr. Notiziario n. 5/98, con decreto 24 febbraio 1998,
sono state modificate le regole, contenute nell'art. 12 delle vigenti modalità
tariffarie (decreto ministeriale 18 giugno 1988), concernenti l'accentramento
presso un'unica sede dell'I.N.A.I.L. delle posizioni assicurative relative a
lavori, a carattere continuativo, classificabili alle medesime voci di
tariffa ed esercitati da uno stesso datore di lavoro in più luoghi,
ciascuno dei quali compreso in una diversa circosrcizione territoriale
dell'istituto.
Le nuove disposizioni in particolare riguardano:
1. la fissazione di un termine per la presentazione delle istanze,
indicato al 15 settembre dell'anno precedente quello per cui l'accentramento
viene richiesto;
2. i destinatari delle richieste; le istanze infatti non dovranno
più essere indirizzate indiscriminatamente alla Direzione Generale
dell'Istituto (come in passato), bensì
vanno rivolte;
a. alla Direzione regionale competente per territorio, se le unità
produttive interessate sono ubicate in diverse regioni ovvero in diverse
provincie della stessa regione;
b. direttamente alla Sede provinciale, se le unità produttive
interessate sono localizzate nella stessa provincia.
E' stato anche chiarito che, nel caso di cui alla lettera a), le
istanze vanno indirizzate alla Direzione regionale Inail competente nel
territorio in cui l'azienda stessa ha la propria sede legale, amministrativa o
operativa, a seconda delle proprie esigenze specifiche.
L' I.N.A.I.L. ha diramato istruzioni operative con la circolare n.
47/98 che si pubblica qui di seguito:
I.N.A.I.L.
Circolare 47/98
OGGETTO: Accentramento delle posizioni assicurative:
1) Modificazione all'articolo 12 delle Modalità di applicazione
della Tariffa dei premi INAIL approvate con il decreto ministeriale 18 giugno
1988.
2) Articolo 11 delle predette Modalità.
NORMATIVA
- articolo 13 del Testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124;
- decreto 26 gennaio 1988 del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
- decreto 18 giugno 1988 del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernente la tariffa dei premi per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore
industriale, e relative modalità di applicazione;
- articolo 12 delle modalità di applicazione della tariffa dei
premi, concernente l'accentramento delle posizioni assicurative;
- decreto 24 febbraio 1998 del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale concernente modificazioni al predetto articolo 12.
L'articolo 13 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, prevede che la “denuncia dei lavori e le modificazioni di essi, la
denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore
debbono essere fatte nella sede circoscrizionale dell'istituto assicuratore
nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita
dall'istituto medesimo, e sui moduli dallo stesso predisposti”.
In deroga al principio della competenza territoriale l'istituto ha
la facoltà di autorizzare il datore di lavoro, che eserciti lavori in più
luoghi compresi ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali, a presentare
la relativa denuncia presso un'unica Sede dell'istituto.
I criteri per il rilascio di dette autorizzazioni già dettati
dall'articolo 12 delle Modalità tariffarie prevedevano la presentazione da
parte del datore di lavoro di una istanza motivata da indirizzare alla
Direzione generale, corredata dalla copia del provvedimento di autorizzazione
all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata
dall'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la Sede
dell'INAIL presso la quale si chiede l'accentramento.
Nel quadro del processo di ristrutturazione in atto che comporta
il graduale decentramento sul territorio delle attività gestionali ed in
stretta connessione con la vigente normativa sulla semplificazione dei
procedimenti amministrativi tesa alla riduzione delle fasi procedimentali
nonché dei termini per la conclusione dei provvedimenti medesimi, si è ritenuto
indispensabile procedere al decentramento alle Strutture territoriali degli
adempimenti relativi al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione
all'accentramento.
A seguito della delibera n. 22 adottata nella seduta del 14
gennaio 1998 dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è stato, pertanto,
emanato il decreto 24 febbraio 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale riguardante “Modificazione al decreto ministeriale 18 giugno 1988
concernente le Modalità di applicazione della tariffa dei premi INAIL” -
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998 - (all. n. 1).
Ai sensi del citato decreto, l'articolo 12, comma 1, delle
Modalità tariffarie è cosi' modificato:
“Il datore di lavoro, per ottenere l'autorizzazione
all'accentramento presso un'unica Sede dell'INAIL delle posizioni assicurative
concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo di cui al
precedente art. 11, deve presentare motivata istanza, corredata dalla copia del
provvedimento di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di
lavoro rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro nella cui
circoscrizione è ubicata la Sede INAIL presso la quale si chiede
l'accentramento. Detta istanza deve essere indirizzata, entro il 15 settembre
dell'anno precedente quello per cui viene chiesto l'accentramento, alla
Direzione regionale INAIL competente per territorio, nel caso di accentramento
a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente Sede
provinciale INAIL, nel caso di richiesta di accentramento a carattere
provinciale. In detta istanza il datore di lavoro deve indicare tutti i lavori
in atto e quelli cessati nel quadriennio antecedente la data di presentazione
dell'istanza medesima ed i relativi numeri delle posizioni assicurative nonché
le corrispondenti Sedi dell'INAIL”.
A partire dall'entrata in vigore del sopraindicato decreto, devono
essere, pertanto, le predette Strutture territoriali ad espletare le fasi
istruttoria e decisionale attualmente attribuite alla Direzione generale -
Direzione centrale rischi.
Nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o
regionale, competente ad effettuare le predette attività sarà, pertanto, la
Direzione regionale nel cui ambito territoriale sia situata la sede legale,
amministrativa o operativa dell'azienda, in base alle esigenze manifestate da
quest'ultima.
Nel caso di accentramenti a carattere provinciale, invece,
competente sarà la stessa Sede presso la quale il datore di lavoro ha richiesto
l'accentramento medesimo.
E' da sottolineare che il termine per la presentazione delle
istanze di accentramento è stato fissato improrogabilmente al 15 settembre,
tenuto conto della necessità per le Unità competenti di completare le attività
relative agli accentramenti in relazione alla tempificazione annuale prevista
per la rielaborazione dei tassi specifici da parte della Consulenza
statistico-attuariale.
LAVORI A CARATTERE CONTINUATIVO (art.12)
Istanza di accentramento
Presupposto necessario per l'adozione del provvedimento di
autorizzazione all'accentramento presso un'unica Sede INAIL delle posizioni
assicurative è lo svolgimento da parte di uno stesso datore di lavoro in più
luoghi, compresi ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali dell'istituto,
di lavori classificabili alla stessa voce di tariffa.
La richiesta deve riguardare tutti i lavori classificati alla
stessa voce di tariffa, non potendosi infatti concedere autorizzazioni
parziali.
Le istanze dovranno essere presentate - alla Struttura
territorialmente competente - entro il 15 settembre di ciascun
anno per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
ADEMPIMENTI DELLA STRUTTURA TERRITORIALE COMPETENTE
(DIREZIONE REGIONALE O SEDE PROVINCIALE)
- Istruttoria delle istanze
Ai fini dell'istruttoria delle istanze dovranno essere acquisiti i
seguenti dati e documenti:
1) codice fiscale e/o partita IVA della ditta che chiede
l'accentramento o l'estensione di un precedente accentramento;
2) Sede dell'istituto presso la quale si chiede l'accentramento
contributivo o l'estensione di un precedente accentramento;
3) copia di eventuali precedenti provvedimenti di accentramento
contributivo concessi dall'istituto e la Sede competente;
4) elenco di tutte le posizioni assicurative, oggetto
dell'accentramento, sia in atto che cessate nel quadriennio antecedente la data
di decorrenza dell'accentramento con l'indicazione dell'eventuale data di
cessazione nonché le corrispondenti Sedi INAIL, informazioni queste necessarie
per l'elaborazione dei tassi specifici;
5) denuncia di esercizio aggiornata, con la descrizione
dettagliata delle lavorazioni svolte nei diversi luoghi di lavoro;
6) copia (in carta semplice) del provvedimento di autorizzazione
all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla
Direzione Provinciale del Lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la Sede
INAIL presso la quale si chiede l'accentramento, tenendo presente che l'ambito
territoriale per il quale si richiede l'accentramento contributivo dovrà
coincidere con quello per il quale è stata rilasciata la predetta
autorizzazione.
Resta fermo che, qualora la richiesta non contenga tutti gli
elementi necessari, si provvederà a richiederli al datore di lavoro nel più
breve tempo possibile.
- Verifica dei requisiti
Acquisiti i dati necessari, si procederà quindi alla verifica
dell'omogeneità classificativa utilizzando le procedure informatiche di
consultazione, ovvero, qualora ritenuto necessario, richiedendo alle Sedi
accentrate le ultime denunce di esercizio.
In tale contesto dovrà essere altresì verificata la correttezza
della classificazione dell'attività, con l'ausilio, se ritenuto necessario,
delle Consulenze tecniche regionali accertamento rischi professionali
prevenzione e protezione.
- Concessione del provvedimento
Verificata la ricorrenza delle condizioni previste deve essere
notificato, con la massima tempestività, il provvedimento di accentramento al
datore di lavoro, invitandolo a prendere contatti con la Sede accentrante
al fine di acquisire le informazioni sui successivi adempimenti. Nel contempo
sarà autorizzata l'istituzione (o la conferma nel caso di estensione o di
autorizzazione formale) di una o più posizioni accentranti, evitando, per
quanto possibile, il ricorso all'istituzione di posizioni classificate a più
voci.
I provvedimenti emessi possono riferirsi ad autorizzazioni “adottate
con decorrenza” o ad autorizzazioni cosiddette “formali” e dovranno essere
rilasciati nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 241/1990.
Le autorizzazioni rilasciate “con decorrenza” hanno
validità dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della
richiesta inoltrata, come già detto, entro il 15 settembre dell'anno
precedente. II provvedimento, quindi, prevederà l'istituzione da parte della
Sede accentrante di una o più posizioni assicurative accentranti nelle quali
far confluire le retribuzioni del personale dipendente già tutelato con le
posizioni assicurative interessate all'accentramento, le quali dovranno essere cessate
al 31 dicembre dell'anno antecedente la data di decorrenza dell'autorizzazione.
Contestualmente al provvedimento indirizzato alla ditta
richiedente l'Unità che ha rilasciato l'autorizzazione (Direzione regionale o
Sede competente) dovrà quindi inviare lettera di istruzioni alla Sede
accentrante, indirizzata per conoscenza alle Sedi accentrate, indicando gli
adempimenti che le Unità dovranno osservare (cfr. Ia nota tecnica allegata - all.
n. 2).
Copia della medesima nota di istruzioni andrà, inoltre, inviata
per conoscenza alla Consulenza statistico-attuariale che riceverà poi la
richiesta, da parte della Sede accentrante, di rielaborazione del tasso
oscillato da applicare alle posizioni assicurative accentranti.
Le autorizzazioni cosiddette “formali” vengono invece
rilasciate per formalizzare un accentramento già operato di fatto dalla ditta.
In questo caso, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione,
occorrerà verificare se all'unica posizione assicurativa in vigore siano stati
correttamente collegati tutti i rapporti in essere con il datore di lavoro ed
in particolare dovrà essere attentamente verificata l'inclusione nelle denunce
annuali delle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti interessati
all'accentramento.
A tal fine sarà opportuno farsi inviare dal datore di lavoro il
dettaglio - relativo all'ultimo anno regolato - delle retribuzioni denunciate
per singolo luogo di lavoro.
Sotto l'aspetto classificativo, dovrà essere effettuato un
puntuale controllo in merito all'omogeneità classificativa delle lavorazioni
esercitate nei diversi luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda poi gli adempimenti dell'Unità (Direzione
regionale o Sede provinciale) competente al rilascio dell'autorizzazione si fa
rinvio a quanto indicato per gli accentramenti con decorrenza. Naturalmente,
qualora siano presenti tutte le condizioni sopra indicate, non sarà necessario
richiedere alla Consulenza Statistico-attuariale la rideterminazione del tasso
applicabile.
- ISTANZA Dl ESTENSIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE
DELL'ACCENTRAMENTO
Tale ipotesi, che riguarda l'estensione dell'ambito territoriale
del provvedimento di accentramento contributivo già concesso dall'istituto e
che deve essere comprovata dal provvedimento della Direzione provinciale del
lavoro, è relativa alle:
a) estensioni con decorrenza,
b) estensioni formali.
- Le estensioni di cui alla lettera a) prevedono il caso in cui la
ditta abbia provveduto all'apertura della relativa posizione assicurativa per
late nuova/e dipendenza/e. Tali estensioni verranno concesse con decorrenza 1°
gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.
- Le estensioni di cui alla lettera b), riguardano i casi in cui
il personale della nuova/e dipendenza/e sia già stato incluso nella/e
posizione/i assicurativa/e già accentrante/i. Tali estensioni verranno concesse
alle condizioni di cui al precedente provvedimento di autorizzazione
eventualmente integrato.
I provvedimenti in parola verranno rilasciati - dalle Direzioni
regionali o Sedi provinciali competenti per territorio - alle ditte ed
indirizzati anche alle Unità interessate, come precedentemente precisato (cfr.
pagg. 5/6).
In particolare, dovranno essere espletati tutti gli adempimenti
previsti per le “nuove” Sedi accentrate (ad es. apertura sottoposizione, ecc.).
E' opportuno sottolineare che qualora la ditta inoltri espressa
richiesta di estensione del provvedimento di accentramento in essere per nuove
dipendenze, che rientrano nell'ambito territoriale del provvedimento in parola
(solitamente concesso nell'ambito nazionale), ci si dovrà limitare a ribadire
la validità dello stesso con apposita comunicazione da inoltrare alla ditta e
per conoscenza alla Sede accentrante che provvederà ai consueti adempimenti presso
le Sedi accentrate.
- ISTANZA DI ACCENTRAMENTO A SEGUITO DI FUSIONE DI AZIENDE
In caso di fusione di una o più aziende si potranno verificare le
seguenti fattispecie:
- prima richiesta di accentramento a nome della ditta
incorporante;
estensione dell'accentramento in presenza di:
a) accentramento già in atto per una delle ditte interessate
b) accentramento già in atto per tutte le ditte interessate.
In tutti i casi, il datore di lavoro dovrà comunicare, oltre ai
dati indicati a pag. 4:
- la data di fusione (allegando copia del relativo atto),
- le posizioni assicurative in corso e cessate - nell'ultimo
quadriennio - relative alle aziende oggetto di fusione, compresa la posizione
accentrante da cessare,
- il provvedimento di autorizzazione della Direzione provinciale
del lavoro in caso di variazione della ragione sociale dell'azienda
incorporante.
Naturalmente l'Unità competente (Direzione regionale o Sede
provinciale) dovrà emettere un nuovo provvedimento di accentramento secondo le
modalità precentemente esposte
Si rammenta, infine, che è indispensabile che la Sede accentrante
comunichi alle Sedi accentrate di provvedere ad effettuare il corretto
collegamento delle sottoposizioni relative all'accentramento a suo tempo
concesso alla/e ditta/e oggetto di fusione.
- MODIFICA DELLA SEDE ACCENTRANTE
Per questa particolare fattispecie, andrà verificato che il datore
di lavoro, nel comunicare i dati indicati a pag. 5, inoltri il provvedimento
della competente Direzione provinciale del lavoro.
L'Unità competente (Direzione regionale o Sede provinciale)
emetterà, quindi, un nuovo provvedimento di accentramento secondo le modalità
precentemente esposte.
E' opportuno precisare che in tal caso la Sede accentrante dovrà
provvedere a:
1 ) istituire una nuova posizione assicurativa accentrante;
2) cessare la precedente posizione assicurativa accentrante;
3) agganciare alla nuova posizione le sottoposizioni già
preesistenti;
4) agganciare la posizione accentrante di cui al punto 2 alla
nuova posizione accentrante.
Nell'eventualità che dovessero sorgere particolari problematiche
su questa fattispecie potrà essere contattato il centro assistenza.
- VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE
In tal caso, alla richiesta di accentramento il datore di lavoro
dovrà allegare il provvedimento della Direzione provinciale del lavoro
intestato alla nuova ragione sociale.
Il provvedimento di voltura dell'accentramento a cura della
Struttura competente (Direzione regionale o Sede provinciale) andrà comunicato
alla ditta e contestualmente alla Sede accentrante che ne darà a sua volta
notizia alle Sedi accentrate.
- RIGETTO DELL'ISTANZA DI ACCENTRAMENTO
In caso di richiesta di accentramento riguardante posizioni
assicurative diversamente classificate, la Struttura competente (Direzione
regionale o Sede provinciale) dovrà notificare al datore di lavoro il relativo
provvedimento di rigetto.
In tale occasione sarà comunque opportuno provvedere
preliminarmente ad accertare la correttezza della classificazione adottata.
- REVOCA DELL'ACCENTRAMENTO
La revoca dell'accentramento può essere:
a) effettuata direttamente dall'INAIL;
b) richiesta dal datore di lavoro.
- Nel caso di cui al punto a) è da tener presente che il
provvedimento di autorizzazione all'accentramento riveste per l'INAIL carattere
discrezionale e non vincolante. Il comma 3 dell'articolo 12 delle Modalità
tariffarie, infatti, dà facoltà all'INAIL di revocare l'autorizzazione nel caso
in cui il datore di lavoro non fornisca le notizie richieste dal comma 2 dello
stesso articolo ovvero la località di svolgimento dei lavori, il numero dei
dipendenti adibiti ai singoli lavori con generalità, le qualifiche e i relativi
codici fiscali, le retribuzioni erogate e le ore di lavoro eseguite.
L'autorizzazione può essere altresì revocata nel caso di
diversificazione delle attività già accentrate che non consentano una
classificazione unitaria delle posizioni assicurative in precedenza accentrate.
- Nel caso di cui al punto b) è lo stesso datore di lavoro
che, per il venir meno dei presupposti che lo hanno indotto alla richiesta
dell'accentramento, ne chiede la revoca.
La richiesta, che avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla richiesta medesima, dovrà essere inviata all'Unità
competente entro il 15 settembre dell'anno precedente.
La revoca in ambedue i casi sopraindicati comporterà l'emanazione
di un provvedimento che la Struttura competente (Direzione regionale o Sede
provinciale) dovrà notificare, con la massima tempestività, alla ditta e per
conoscenza alle Sedi interessate.
LAVORI A CARATTERE TEMPORANEO (art. 11)
L'articolo 11 delle Modalità tariffarie prevede, invece, l'accentramento
d'ufficio per i lavori a carattere temporaneo, sempreché i lavori stessi siano
classificabili alla medesima voce di tariffa ed esercitati dallo
stesso datore di lavoro in più luoghi, compreso ciascuno in diverse
circoscrizioni territoriali dell'INAIL.
Per lavori a carattere temporaneo, come indicato nella
circolare n. 2/1989, devono intendersi quei lavori il cui svolgimento è
limitato nel tempo e per i quali, quindi, è già prevista la data di cessazione
anche se a lungo termine (in genere, attività edili, anche se di lunga
durata).
In detta ipotesi la ditta dovrà presentare la denuncia di ogni
singolo lavoro e di ogni eventuale sua modificazione alla Sede dell'INAIL nella
cui circoscrizione l'azienda ha la sua sede legale ed i relativi lavori - a
carattere temporaneo - classificabili alla medesima voce di tariffa dovranno
essere inclusi in un'unica posizione assicurativa.
Dovrà, inoltre, essere allegato l'elenco di tutte le posizioni
assicurative, oggetto dell'accentramento, sia in atto che cessate nel
quadriennio antecedente, la data di decorrenza dell'accentramento con
l'indicazione dell'eventuale data di cessazione nonché le corrispondenti Sedi
INAIL, informazioni queste necessarie per l'elaborazione dei tassi specifici.
Le Sedi accentrate provvederanno, quindi, ad istituire tante
sottoposizioni assicurative quanti sono i luoghi di lavoro riconducibili alla/e
medesima/e voce/i, con effetto:
a) dal momento in cui è intervenuto l'accentramento, nel
caso di formalizzazione di situazione di fatto;
b) dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del provvedimento
di accentramento, nel caso di posizioni assicurative in corso presso Sedi
accentrate.
Naturalmente in presenza di più rischi andranno aperte più
posizioni assicurative accentranti.
Si ricorda infatti che, anche in questo caso, il ricorso a
classificazioni ponderate dovrà, per quanto possibile, essere evitato.
Naturalmente si dovrà procedere alla verifica dell'omogeneità
classificativa utilizzando le procedure informatiche di consultazione, ovvero,
qualora ritenuto necessario, richiedendo alle Sedi accentrate le ultime denunce
di esercizio.
In tale contesto dovrà essere altresì verificata la correttezza
della classificazione dell'attività, con l'ausilio, se ritenuto necessario,
delle citate Consulenze tecniche regionali accertamento rischi professionali
prevenzione e protezione.
Dovrà essere poi inviata la consueta richiesta alla Consulenza
statistico-attuariale ai fini della rielaborazione del tasso oscillato da
applicare alle posizioni assicurative accentranti.
Di quanto precede la Sede accentrante dovrà dare comunicazione in
pari data:
- al datore di lavoro, con provvedimento adeguatamente motivato e
con l'invito a prendere diretti contatti con la Sede stessa per l'attuazione
dell'accentramento;
- alle Sedi territorialmente competenti, onde consentire alle
stesse di cessare e definire le eventuali posizioni assicurative di propria
competenza, nonché dei vari adempimenti che le stesse dovranno osservare (di
cui alla nota tecnica allegata).
E' opportuno far presente che le istruzioni sopra indicate riguardanti
le richieste alla Consulenza statistico-attuariale di rielaborazione del tasso
oscillato da applicare alle posizioni assicurative accentranti rimangono valide
fino al rilascio della nuova procedura che consentirà di effettuare in locale
il calcolo di detta rielaborazione.
Per quanto riguarda le fattispecie attualmente all'esame della
Direzione centrale rischi (richieste pervenute e non ancora istruite, richieste
in fase di istruttoria o già istruite) - tenuto conto che con l'emanazione del
decreto ministeriale la Direzione generale non è più competente a concedere le
autorizzazioni all'accentramento - si provvederà a trasmettere, nel più breve
tempo possibile, tutta la documentazione alle Direzioni regionali competenti.
La Direzione centrale rischi costituirà, comunque, un punto di
riferimento per dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere con i
datori di lavoro sulla materia in esame.
Al fine di un costante monitoraggio del fenomeno, le Direzioni
regionali provvederanno a trasmettere trimestralmente - ovvero entro il 10
aprile per il I trimestre, entro il 10 luglio per il II trimestre, entro il 10
ottobre per il III trimestre, entro il 10 gennaio per il IV trimestre -
alla predetta Direzione centrale rischi un prospetto riepilogativo (come da
modello allegato - all. n. 3) sul quale andranno indicati relativamente ai casi
definiti:
- il numero delle richieste di accentramento accolte;
- il numero delle richieste di accentramento respinte;
- la struttura - Direzione regionale o Sede provinciale - che ha
emesso il provvedimento;
- il tipo di posizione assicurativa - continuativa o temporanea;
- la classificazione delle posizioni assicurative accentranti;
- la Sede accentrante;
- il numero, per ogni posizione assicurativa, delle Sedi
accentrate.