INAIL - ACCENTRAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE - ISTRUZIONI ISTITUTO

 

Come noto, cfr. Notiziario n. 5/98, con decreto 24 febbraio 1998, sono state modificate le regole, contenute nell'art. 12 delle vigenti modalità tariffarie (decreto ministeriale 18 giugno 1988), concernenti l'accentramento presso un'unica sede dell'I.N.A.I.L. delle posizioni assicurative relative a lavori, a carattere continuativo, classificabili alle medesime voci di tariffa ed esercitati da uno stesso datore di lavoro in più luoghi, ciascuno dei quali compreso in una diversa circosrcizione territoriale dell'istituto.

Le nuove disposizioni in particolare riguardano:

1. la fissazione di un termine per la presentazione delle istanze, indicato al 15 settembre dell'anno precedente quello per cui l'accentramento viene richiesto;

2. i destinatari delle richieste; le istanze infatti non dovranno più essere indirizzate indiscriminatamente alla Direzione Generale dell'Istituto (come in passato), bensì  vanno rivolte;

a. alla Direzione regionale competente per territorio, se le unità produttive interessate sono ubicate in diverse regioni ovvero in diverse provincie della stessa regione;

b. direttamente alla Sede provinciale, se le unità produttive interessate sono localizzate nella stessa provincia.

E' stato anche chiarito che, nel caso di cui alla lettera a), le istanze vanno indirizzate alla Direzione regionale Inail competente nel territorio in cui l'azienda stessa ha la propria sede legale, amministrativa o operativa, a seconda delle proprie esigenze specifiche.

L' I.N.A.I.L. ha diramato istruzioni operative con la circolare n. 47/98 che si pubblica qui di seguito:

 

I.N.A.I.L.

Circolare 47/98

 

OGGETTO: Accentramento delle posizioni assicurative:

1) Modificazione all'articolo 12 delle Modalità di applicazione della Tariffa dei premi INAIL approvate con il decreto ministeriale 18 giugno 1988.

2) Articolo 11 delle predette Modalità.

NORMATIVA

- articolo 13 del Testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

- decreto 26 gennaio 1988 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- decreto 18 giugno 1988 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente la tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalità di applicazione;

- articolo 12 delle modalità di applicazione della tariffa dei premi, concernente l'accentramento delle posizioni assicurative;

- decreto 24 febbraio 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente modificazioni al predetto articolo 12.

L'articolo 13 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede che la “denuncia dei lavori e le modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede circoscrizionale dell'istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'istituto medesimo, e sui moduli dallo stesso predisposti”.

In deroga al principio della competenza territoriale l'istituto ha la facoltà di autorizzare il datore di lavoro, che eserciti lavori in più luoghi compresi ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali, a presentare la relativa denuncia presso un'unica Sede dell'istituto.

I criteri per il rilascio di dette autorizzazioni già dettati dall'articolo 12 delle Modalità tariffarie prevedevano la presentazione da parte del datore di lavoro di una istanza motivata da indirizzare alla Direzione generale, corredata dalla copia del provvedimento di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dall'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la Sede dell'INAIL presso la quale si chiede l'accentramento.

Nel quadro del processo di ristrutturazione in atto che comporta il graduale decentramento sul territorio delle attività gestionali ed in stretta connessione con la vigente normativa sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi tesa alla riduzione delle fasi procedimentali nonché dei termini per la conclusione dei provvedimenti medesimi, si è ritenuto indispensabile procedere al decentramento alle Strutture territoriali degli adempimenti relativi al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'accentramento.

A seguito della delibera n. 22 adottata nella seduta del 14 gennaio 1998 dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è stato, pertanto, emanato il decreto 24 febbraio 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante “Modificazione al decreto ministeriale 18 giugno 1988 concernente le Modalità di applicazione della tariffa dei premi INAIL” - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998 - (all. n. 1).

Ai sensi del citato decreto, l'articolo 12, comma 1, delle Modalità tariffarie è cosi' modificato:

“Il datore di lavoro, per ottenere l'autorizzazione all'accentramento presso un'unica Sede dell'INAIL delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo di cui al precedente art. 11, deve presentare motivata istanza, corredata dalla copia del provvedimento di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la Sede INAIL presso la quale si chiede l'accentramento. Detta istanza deve essere indirizzata, entro il 15 settembre dell'anno precedente quello per cui viene chiesto l'accentramento, alla Direzione regionale INAIL competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente Sede provinciale INAIL, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale. In detta istanza il datore di lavoro deve indicare tutti i lavori in atto e quelli cessati nel quadriennio antecedente la data di presentazione dell'istanza medesima ed i relativi numeri delle posizioni assicurative nonché le corrispondenti Sedi dell'INAIL”.

A partire dall'entrata in vigore del sopraindicato decreto, devono essere, pertanto, le predette Strutture territoriali ad espletare le fasi istruttoria e decisionale attualmente attribuite alla Direzione generale - Direzione centrale rischi.

Nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, competente ad effettuare le predette attività sarà, pertanto, la Direzione regionale nel cui ambito territoriale sia situata la sede legale, amministrativa o operativa dell'azienda, in base alle esigenze manifestate da quest'ultima.

Nel caso di accentramenti a carattere provinciale, invece, competente sarà la stessa Sede presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento medesimo.

E' da sottolineare che il termine per la presentazione delle istanze di accentramento è stato fissato improrogabilmente al 15 settembre, tenuto conto della necessità per le Unità competenti di completare le attività relative agli accentramenti in relazione alla tempificazione annuale prevista per la rielaborazione dei tassi specifici da parte della Consulenza statistico-attuariale.

 

LAVORI A CARATTERE CONTINUATIVO (art.12)

Istanza di accentramento

Presupposto necessario per l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'accentramento presso un'unica Sede INAIL delle posizioni assicurative è lo svolgimento da parte di uno stesso datore di lavoro in più luoghi, compresi ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali dell'istituto, di lavori classificabili alla stessa voce di tariffa.

La richiesta deve riguardare tutti i lavori classificati alla stessa voce di tariffa, non potendosi infatti concedere autorizzazioni parziali.

Le istanze dovranno essere presentate - alla Struttura territorialmente competente - entro il 15 settembre di ciascun anno per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

 

ADEMPIMENTI DELLA STRUTTURA TERRITORIALE COMPETENTE

(DIREZIONE REGIONALE O SEDE PROVINCIALE)

- Istruttoria delle istanze

Ai fini dell'istruttoria delle istanze dovranno essere acquisiti i seguenti dati e documenti:

1) codice fiscale e/o partita IVA della ditta che chiede l'accentramento o l'estensione di un precedente accentramento;

2) Sede dell'istituto presso la quale si chiede l'accentramento contributivo o l'estensione di un precedente accentramento;

3) copia di eventuali precedenti provvedimenti di accentramento contributivo concessi dall'istituto e la Sede competente;

4) elenco di tutte le posizioni assicurative, oggetto dell'accentramento, sia in atto che cessate nel quadriennio antecedente la data di decorrenza dell'accentramento con l'indicazione dell'eventuale data di cessazione nonché le corrispondenti Sedi INAIL, informazioni queste necessarie per l'elaborazione dei tassi specifici;

5) denuncia di esercizio aggiornata, con la descrizione dettagliata delle lavorazioni svolte nei diversi luoghi di lavoro;

6) copia (in carta semplice) del provvedimento di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la Sede INAIL presso la quale si chiede l'accentramento, tenendo presente che l'ambito territoriale per il quale si richiede l'accentramento contributivo dovrà coincidere con quello per il quale è stata rilasciata la predetta autorizzazione.

Resta fermo che, qualora la richiesta non contenga tutti gli elementi necessari, si provvederà a richiederli al datore di lavoro nel più breve tempo possibile.

- Verifica dei requisiti

Acquisiti i dati necessari, si procederà quindi alla verifica dell'omogeneità classificativa utilizzando le procedure informatiche di consultazione, ovvero, qualora ritenuto necessario, richiedendo alle Sedi accentrate le ultime denunce di esercizio.

In tale contesto dovrà essere altresì verificata la correttezza della classificazione dell'attività, con l'ausilio, se ritenuto necessario, delle Consulenze tecniche regionali accertamento rischi professionali prevenzione e protezione.

- Concessione del provvedimento

Verificata la ricorrenza delle condizioni previste deve essere notificato, con la massima tempestività, il provvedimento di accentramento al datore di lavoro, invitandolo a prendere contatti con la Sede accentrante al fine di acquisire le informazioni sui successivi adempimenti. Nel contempo sarà autorizzata l'istituzione (o la conferma nel caso di estensione o di autorizzazione formale) di una o più posizioni accentranti, evitando, per quanto possibile, il ricorso all'istituzione di posizioni classificate a più voci.

I provvedimenti emessi possono riferirsi ad autorizzazioni “adottate con decorrenza” o ad autorizzazioni cosiddette “formali” e dovranno essere rilasciati nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 241/1990.

Le autorizzazioni rilasciate “con decorrenza” hanno validità dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della richiesta inoltrata, come già detto, entro il 15 settembre dell'anno precedente. II provvedimento, quindi, prevederà l'istituzione da parte della Sede accentrante di una o più posizioni assicurative accentranti nelle quali far confluire le retribuzioni del personale dipendente già tutelato con le posizioni assicurative interessate all'accentramento, le quali dovranno essere cessate al 31 dicembre dell'anno antecedente la data di decorrenza dell'autorizzazione.

Contestualmente al provvedimento indirizzato alla ditta richiedente l'Unità che ha rilasciato l'autorizzazione (Direzione regionale o Sede competente) dovrà quindi inviare lettera di istruzioni alla Sede accentrante, indirizzata per conoscenza alle Sedi accentrate, indicando gli adempimenti che le Unità dovranno osservare (cfr. Ia nota tecnica allegata - all. n. 2).

Copia della medesima nota di istruzioni andrà, inoltre, inviata per conoscenza alla Consulenza statistico-attuariale che riceverà poi la richiesta, da parte della Sede accentrante, di rielaborazione del tasso oscillato da applicare alle posizioni assicurative accentranti.

Le autorizzazioni cosiddette “formali” vengono invece rilasciate per formalizzare un accentramento già operato di fatto dalla ditta.

In questo caso, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, occorrerà verificare se all'unica posizione assicurativa in vigore siano stati correttamente collegati tutti i rapporti in essere con il datore di lavoro ed in particolare dovrà essere attentamente verificata l'inclusione nelle denunce annuali delle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti interessati all'accentramento.

A tal fine sarà opportuno farsi inviare dal datore di lavoro il dettaglio - relativo all'ultimo anno regolato - delle retribuzioni denunciate per singolo luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto classificativo, dovrà essere effettuato un puntuale controllo in merito all'omogeneità classificativa delle lavorazioni esercitate nei diversi luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda poi gli adempimenti dell'Unità (Direzione regionale o Sede provinciale) competente al rilascio dell'autorizzazione si fa rinvio a quanto indicato per gli accentramenti con decorrenza. Naturalmente, qualora siano presenti tutte le condizioni sopra indicate, non sarà necessario richiedere alla Consulenza Statistico-attuariale la rideterminazione del tasso applicabile.

 

- ISTANZA Dl ESTENSIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'ACCENTRAMENTO

Tale ipotesi, che riguarda l'estensione dell'ambito territoriale del provvedimento di accentramento contributivo già concesso dall'istituto e che deve essere comprovata dal provvedimento della Direzione provinciale del lavoro, è relativa alle:

a) estensioni con decorrenza,

b) estensioni formali.

- Le estensioni di cui alla lettera a) prevedono il caso in cui la ditta abbia provveduto all'apertura della relativa posizione assicurativa per late nuova/e dipendenza/e. Tali estensioni verranno concesse con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

- Le estensioni di cui alla lettera b), riguardano i casi in cui il personale della nuova/e dipendenza/e sia già stato incluso nella/e posizione/i assicurativa/e già accentrante/i. Tali estensioni verranno concesse alle condizioni di cui al precedente provvedimento di autorizzazione eventualmente integrato.

I provvedimenti in parola verranno rilasciati - dalle Direzioni regionali o Sedi provinciali competenti per territorio - alle ditte ed indirizzati anche alle Unità interessate, come precedentemente precisato (cfr. pagg. 5/6).

In particolare, dovranno essere espletati tutti gli adempimenti previsti per le “nuove” Sedi accentrate (ad es. apertura sottoposizione, ecc.).

E' opportuno sottolineare che qualora la ditta inoltri espressa richiesta di estensione del provvedimento di accentramento in essere per nuove dipendenze, che rientrano nell'ambito territoriale del provvedimento in parola (solitamente concesso nell'ambito nazionale), ci si dovrà limitare a ribadire la validità dello stesso con apposita comunicazione da inoltrare alla ditta e per conoscenza alla Sede accentrante che provvederà ai consueti adempimenti presso le Sedi accentrate.

 

- ISTANZA DI ACCENTRAMENTO A SEGUITO DI FUSIONE DI AZIENDE

In caso di fusione di una o più aziende si potranno verificare le seguenti fattispecie:

- prima richiesta di accentramento a nome della ditta incorporante;

estensione dell'accentramento in presenza di:

a) accentramento già in atto per una delle ditte interessate

b) accentramento già in atto per tutte le ditte interessate.

In tutti i casi, il datore di lavoro dovrà comunicare, oltre ai dati indicati a pag. 4:

- la data di fusione (allegando copia del relativo atto),

- le posizioni assicurative in corso e cessate - nell'ultimo quadriennio - relative alle aziende oggetto di fusione, compresa la posizione accentrante da cessare,

- il provvedimento di autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro in caso di variazione della ragione sociale dell'azienda incorporante.

Naturalmente l'Unità competente (Direzione regionale o Sede provinciale) dovrà emettere un nuovo provvedimento di accentramento secondo le modalità precentemente esposte

Si rammenta, infine, che è indispensabile che la Sede accentrante comunichi alle Sedi accentrate di provvedere ad effettuare il corretto collegamento delle sottoposizioni relative all'accentramento a suo tempo concesso alla/e ditta/e oggetto di fusione.

 

- MODIFICA DELLA SEDE ACCENTRANTE

Per questa particolare fattispecie, andrà verificato che il datore di lavoro, nel comunicare i dati indicati a pag. 5, inoltri il provvedimento della competente Direzione provinciale del lavoro.

L'Unità competente (Direzione regionale o Sede provinciale) emetterà, quindi, un nuovo provvedimento di accentramento secondo le modalità precentemente esposte.

E' opportuno precisare che in tal caso la Sede accentrante dovrà provvedere a:

1 ) istituire una nuova posizione assicurativa accentrante;

2) cessare la precedente posizione assicurativa accentrante;

3) agganciare alla nuova posizione le sottoposizioni già preesistenti;

4) agganciare la posizione accentrante di cui al punto 2 alla nuova posizione accentrante.

Nell'eventualità che dovessero sorgere particolari problematiche su questa fattispecie potrà essere contattato il centro assistenza.

 

- VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

In tal caso, alla richiesta di accentramento il datore di lavoro dovrà allegare il provvedimento della Direzione provinciale del lavoro intestato alla nuova ragione sociale.

Il provvedimento di voltura dell'accentramento a cura della Struttura competente (Direzione regionale o Sede provinciale) andrà comunicato alla ditta e contestualmente alla Sede accentrante che ne darà a sua volta notizia alle Sedi accentrate.

 

- RIGETTO DELL'ISTANZA DI ACCENTRAMENTO

In caso di richiesta di accentramento riguardante posizioni assicurative diversamente classificate, la Struttura competente (Direzione regionale o Sede provinciale) dovrà notificare al datore di lavoro il relativo provvedimento di rigetto.

In tale occasione sarà comunque opportuno provvedere preliminarmente ad accertare la correttezza della classificazione adottata.

 

- REVOCA DELL'ACCENTRAMENTO

La revoca dell'accentramento può essere:

a) effettuata direttamente dall'INAIL;

b) richiesta dal datore di lavoro.

- Nel caso di cui al punto a) è da tener presente che il provvedimento di autorizzazione all'accentramento riveste per l'INAIL carattere discrezionale e non vincolante. Il comma 3 dell'articolo 12 delle Modalità tariffarie, infatti, dà facoltà all'INAIL di revocare l'autorizzazione nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca le notizie richieste dal comma 2 dello stesso articolo ovvero la località di svolgimento dei lavori, il numero dei dipendenti adibiti ai singoli lavori con generalità, le qualifiche e i relativi codici fiscali, le retribuzioni erogate e le ore di lavoro eseguite.

L'autorizzazione può essere altresì revocata nel caso di diversificazione delle attività già accentrate che non consentano una classificazione unitaria delle posizioni assicurative in precedenza accentrate.

- Nel caso di cui al punto b) è lo stesso datore di lavoro che, per il venir meno dei presupposti che lo hanno indotto alla richiesta dell'accentramento, ne chiede la revoca.

La richiesta, che avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta medesima, dovrà essere inviata all'Unità competente entro il 15 settembre dell'anno precedente.

La revoca in ambedue i casi sopraindicati comporterà l'emanazione di un provvedimento che la Struttura competente (Direzione regionale o Sede provinciale) dovrà notificare, con la massima tempestività, alla ditta e per conoscenza alle Sedi interessate.

 

LAVORI A CARATTERE TEMPORANEO (art. 11)

L'articolo 11 delle Modalità tariffarie prevede, invece, l'accentramento d'ufficio per i lavori a carattere temporaneo, sempreché i lavori stessi siano classificabili alla medesima voce di tariffa ed esercitati dallo stesso datore di lavoro in più luoghi, compreso ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali dell'INAIL.

Per lavori a carattere temporaneo, come indicato nella circolare n. 2/1989, devono intendersi quei lavori il cui svolgimento è limitato nel tempo e per i quali, quindi, è già prevista la data di cessazione anche se a lungo termine (in genere, attività edili, anche se di lunga durata).

In detta ipotesi la ditta dovrà presentare la denuncia di ogni singolo lavoro e di ogni eventuale sua modificazione alla Sede dell'INAIL nella cui circoscrizione l'azienda ha la sua sede legale ed i relativi lavori - a carattere temporaneo - classificabili alla medesima voce di tariffa dovranno essere inclusi in un'unica posizione assicurativa.

Dovrà, inoltre, essere allegato l'elenco di tutte le posizioni assicurative, oggetto dell'accentramento, sia in atto che cessate nel quadriennio antecedente, la data di decorrenza dell'accentramento con l'indicazione dell'eventuale data di cessazione nonché le corrispondenti Sedi INAIL, informazioni queste necessarie per l'elaborazione dei tassi specifici.

Le Sedi accentrate provvederanno, quindi, ad istituire tante sottoposizioni assicurative quanti sono i luoghi di lavoro riconducibili alla/e medesima/e voce/i, con effetto:

a) dal momento in cui è intervenuto l'accentramento, nel caso di formalizzazione di situazione di fatto;

b) dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del provvedimento di accentramento, nel caso di posizioni assicurative in corso presso Sedi accentrate.

Naturalmente in presenza di più rischi andranno aperte più posizioni assicurative accentranti.

Si ricorda infatti che, anche in questo caso, il ricorso a classificazioni ponderate dovrà, per quanto possibile, essere evitato.

Naturalmente si dovrà procedere alla verifica dell'omogeneità classificativa utilizzando le procedure informatiche di consultazione, ovvero, qualora ritenuto necessario, richiedendo alle Sedi accentrate le ultime denunce di esercizio.

In tale contesto dovrà essere altresì verificata la correttezza della classificazione dell'attività, con l'ausilio, se ritenuto necessario, delle citate Consulenze tecniche regionali accertamento rischi professionali prevenzione e protezione.

Dovrà essere poi inviata la consueta richiesta alla Consulenza statistico-attuariale ai fini della rielaborazione del tasso oscillato da applicare alle posizioni assicurative accentranti.

Di quanto precede la Sede accentrante dovrà dare comunicazione in pari data:

- al datore di lavoro, con provvedimento adeguatamente motivato e con l'invito a prendere diretti contatti con la Sede stessa per l'attuazione dell'accentramento;

- alle Sedi territorialmente competenti, onde consentire alle stesse di cessare e definire le eventuali posizioni assicurative di propria competenza, nonché dei vari adempimenti che le stesse dovranno osservare (di cui alla nota tecnica allegata).

E' opportuno far presente che le istruzioni sopra indicate riguardanti le richieste alla Consulenza statistico-attuariale di rielaborazione del tasso oscillato da applicare alle posizioni assicurative accentranti rimangono valide fino al rilascio della nuova procedura che consentirà di effettuare in locale il calcolo di detta rielaborazione.

Per quanto riguarda le fattispecie attualmente all'esame della Direzione centrale rischi (richieste pervenute e non ancora istruite, richieste in fase di istruttoria o già istruite) - tenuto conto che con l'emanazione del decreto ministeriale la Direzione generale non è più competente a concedere le autorizzazioni all'accentramento - si provvederà a trasmettere, nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione alle Direzioni regionali competenti.

La Direzione centrale rischi costituirà, comunque, un punto di riferimento per dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere con i datori di lavoro sulla materia in esame.

Al fine di un costante monitoraggio del fenomeno, le Direzioni regionali provvederanno a trasmettere trimestralmente - ovvero entro il 10 aprile per il I trimestre, entro il 10 luglio per il II trimestre, entro il 10 ottobre per il III trimestre, entro il 10 gennaio per il IV trimestre - alla predetta Direzione centrale rischi un prospetto riepilogativo (come da modello allegato - all. n. 3) sul quale andranno indicati relativamente ai casi definiti:

- il numero delle richieste di accentramento accolte;

- il numero delle richieste di accentramento respinte;

- la struttura - Direzione regionale o Sede provinciale - che ha emesso il provvedimento;

- il tipo di posizione assicurativa - continuativa o temporanea;

- la classificazione delle posizioni assicurative accentranti;

- la Sede accentrante;

- il numero, per ogni posizione assicurativa, delle Sedi accentrate.