TACHIGRAFO DIGITALE - MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
(DM 31/3/06)
Con il decreto 31/3/2006, il Ministro del Lavoro ha
dettato le modalità di conservazione e di
trasferimento dati dal tachigrafo digitale.
Le nuove disposizioni confermano che “le imprese di
trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici
(cioè i fogli di registrazione del vecchio cronotachigrafo analogico) per il periodo previsto dalla
vigente normativa (almeno un anno dalla data di utilizzazione – art. 14 Reg. CE 3821/85) al fine di consentire al personale
ispettivo di effettuare i relativi controlli”.
Riguardo al trasferimento dei dati dai nuovi tachigrafi digitali e dalle carte conducente, il decreto ha
previsto che tale operazione debba essere eseguita
dalle imprese di trasporto, sempre al fine di consentire al personale ispettivo
di effettuare i relativi controlli; in particolare:
- i dati giornalieri provenienti dal tachigrafo digitale vanno trasferiti entro
e non oltre tre mesi;
- i dati relativi alle carte
dei conducenti, entro e non oltre tre settimane;
- i dati trasferiti devono essere
provvisti di firma elettronica.
Tempi diversi per l’operazione di trasferimento dati
sono invece stabiliti nei casi di cessione del veicolo ad altra impresa,
sostituzione di un apparecchio non perfettamente funzionante, di richiesta
delle autorità di controllo, di scadenza della carta
conducente o prima che lo stesso conducente lasci l’impresa (il trasferimento
va fatto prima del verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro).
Sulla conservazione dei dati, il decreto dispone che
l’impresa di trasporto conservi tutte le registrazioni derivanti dal tachigrafo digitale “per il periodo previsto dalla
normativa vigente” cioè per almeno un anno dalla data
di utilizzo.
I dati devono essere conservati
in un luogo sicuro, accessibile solo a persone autorizzate e devono essere resi
disponibili, presso la sede dell’impresa, all’autorità di controllo.
In particolare, l’impresa è responsabile della
conservazione dei dati anche per gli automezzi da essa
presi in locazione.
L’impresa è obbligata ad effettuare
il trasferimento e la conservazione dei dati in sicurezza, su un supporto
esterno che ne garantisca l’inalterabilità ed il mantenimento nel tempo, avendo
cura di predisporre almeno un’ulteriore copia di salvataggio.
L’impresa con dipendenti ha poi l’obbligo di istruire
il conducente circa il funzionamento del cronotachigrafo
digitale e di vigilare sul suo corretto uso.
Allo stesso modo, gli autisti dipendenti sono tenuti “al corretto uso dell’apparecchio di controllo e
della carta conducente qualora il veicolo sia dotato di tachigrafo
digitale”.