(a
cura di PAOLO VALDISERRI - LUCA ZANDOLI -
DIENCA - Dipartimento di Ingegneria
Energetica, Nucleare e del Controllo Ambientale Facoltà di Ingegneria -
Università di Bologna - pubblicato su INARCOS n. 671)
SOMMARIO
II
Decreto Legislativo 192/2005, di attuazione della
Direttiva europea 2002/91, ha introdotto alcune modifiche al preesistente quadro
legislativo italiano relativo alle prestazioni energetiche degli edifici e
degli impianti termici. Gli edifici possono essere
considerati “contenitori” all’interno dei quali, tramite una corretta
progettazione dell’involucro e dei sistemi impiantistici, vanno creati ambienti
con condizioni favorevoli sia per la salute sia per il benessere delle persone
che li vivono. L’applicazione del concetto di benessere
all’interno degli edifici mutua continuamente; la popolazione non si accontenta
del solo riscaldamento nella stagione invernale, ma richiede sempre più
frequentemente impianti di condizionamento con controllo della temperatura,
dell’umidità e della qualità dell’aria. Queste esigenze, in aggiunta al
crescente aumento del prezzo dei combustibili, hanno portato ad una modifica
dello scenario energetico rispetto a quello del 1991, anno di
emanazione della legge 10. Il sistema edificio-impianto deve quindi
rispondere all’esigenza crescente di maggior benessere e allo stesso tempo
portare a una riduzione del consumo energetico. Si
tratta di una sfida tecnologica; il Decreto 192 è il primo passo verso un
maggior benessere e una riduzione dei consumi energetici, che, in attesa dei decreti attuativi, riguardano solo la
climatizzazione invernale.
INTRODUZIONE
II
4 gennaio 2003 è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea la Direttiva 2002/91/CE “THE ENERGY
PERFORMANCE BUILDINGS DIRECTIVE” (EPBD). La Direttiva, che trae ispirazione dalla precedente 93/76/CEE “SAVE”, nasce dalla
constatazione che nella Comunità l’energia impiegata nel settore residenziale e
terziario rappresenta oltre il 40% del consumo finale. Nell’estate
Il
Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 stabilisce i criteri, le
condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e
l’integrazione delle fonti rinnovabili. Contribuisce inoltre a conseguire gli
obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a
effetto serra posti dal protocollo di Kyoto e a
promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo
tecnologico (comma 1, art. 1).
DISPOSIZIONI GENERALI
Per
quanto riguarda
i requisiti minimi prestazionali richiesti, sono
previsti diversi gradi di applicazione:
- un’applicazione
integrale a tutto l’edificio nel caso sia di edifici di nuova costruzione
(permesso di costruire successivo all’8 ottobre 2005), sia di edifici esistenti
di superficie calpestabile superiore a
- un’applicazione limitata al solo ampliamento
dell’edificio nel caso in cui lo stesso ampliamento superi il 20% del volume
dell’edificio esistente (lettera b, comma 2, art. 3);
-
un’applicazione di prescrizioni specifiche sia nei casi di altre
tipologie di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’involucro, sia
per nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici come pure per la
mera sostituzione di generatori di calore (lettera e, comma 2, art. 3).
Restano esclusi dall’applicazione: gli immobili
ricadenti nei beni culturali e paesaggistici; i fabbricati industriali,
artigianali e agricoli non residenziali se riscaldati per esigenze (o come
conseguenza) del processo produttivo; i fabbricati isolati di superficie
calpestabile inferiore a
Si
vuole evidenziare come il Decreto 192 faccia coincidere i termini prestazione
energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio, e gli attribuisca il significato di fabbisogno energetico
(specifico) complessivo (lettera e, art. 2), ricalcando l’impostazione pratica
della definizione fornita dalla Direttiva 2002/91 per il solo rendimento
energetico di un edificio.
Il
Decreto è in vigore dall’8 ottobre 2005 e stabilisce
l’obbligatorietà della certificazione energetica entro un anno da tale data per
gli edifici ai quali è prevista l’applicazione integrale delle disposizioni
(comma 1, art. 6).
In
particolare, l’attestato di certificazione ha validità massima di 10 anni e
deve essere aggiornato ad ogni intervento di
ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell’edificio o
dell’impianto (comma 5, art. 6).
Al
riguardo è stata introdotta una clausola importante: la possibilità di annullamento del contratto di compravendita o del
contratto di locazione di un immobile, fatta valere rispettivamente solo
dall’acquirente o solo dal conduttore, nel caso non sia rispettata
l’obbligatorietà di allegare ai suddetti contratti l’attestato di
certificazione energetica (commi 8 e 9, art. 15).
Va
segnalato che per gli appartamenti di un condominio, la certificazione può essere riferita all’intero edificio (se impianto termico
comune): oppure può essere riferita alla valutazione di un altro appartamento
rappresentativo della stessa tipologia (e appartenente allo stesso condominio)
(comma 2, art. 6).
Per
gli edifici pubblici (o ad uso pubblico) di superficie calpestabile superiore a
Il
Decreto dispone che la conformità delle opere realizzate, rispetto alla
documentazione progettuale, debba essere asseverata
dal direttore dei lavori e presentata al Comune di competenza contestualmente
alla dichiarazione di fine lavori (comma 2, art. 8).
Alcune novità anche per quel che riguarda le sanzioni
previste (art. 15), come di seguito riportate in tabella 1.
Tab.1 -
Sanzioni (art. 15) |
||
Soggetto |
Omissione |
Sanzione |
Progettista |
relazione tecnica o attestato di
certificazione energetica non congrui |
30% parcella |
Progettista |
relazione tecnica o attestato di
certificazione energetica non veritieri |
70% parcella +
segnalazione ordine o collegio professionale |
Direttore dei lavori |
mancata presentazione
dell’asseverazione di conformità |
50% parcella +
segnalazione ordine o collegio professionale |
Direttore dei lavori |
falsa asseverazione di
conformità |
reclusione fino a 6 mesi o multa
fino a 500 euro |
Responsabile
dell’impianto |
esercizio, controlli e
manutenzione |
sanzione amministrativa 500 + 3.000
euro |
Manutentore |
controllo e manutenzione non
congrui |
sanzione amministrativa 500 + 3.000
euro + segnalazione C.C.I.A. |
Costruttore |
mancata attestazione di
certificazione energetica |
sanzione amministrativa 5.000 +
30.000 euro |
Con
il Decreto 192 vengono introdotte nuove verifiche per
la progettazione e costruzione di edifici: la verifica del Cd e del FEN vengono
abrogate e sostituite dai limiti sulle trasmittanze
dei componenti di involucro (tabelle 2, 3 e 4, all. C, di seguito riportate) e
dai limiti sul nuovo parametro energetico considerato (tabella 1, all. C), il
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (EPCI), ossia
la quantità di energia primaria globalmente richiesta per mantenere negli
ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione
continuo (per 1 anno e per unità di superficie netta calpestabile) espresso in
[kW h/m2 anno].
Tab. 2 - Trasmittanza limite delle strutture
verticali opache |
||
Zona climatica |
Dall’1° gennaio 2006 U [W/m2 K] |
Dall’1° gennaio 2009 U [W/m2 K] |
A |
0,85 |
0,72 |
B |
0,64 |
0,54 |
C |
0,57 |
0,46 |
D |
0,50 |
0,40 |
E |
0,46 |
0,37 |
F |
0,44 |
0,35 |
Tab. 3 - Trasmittanza limite
delle strutture orizzontali opache |
||
Zona climatica |
Dall’ 1° gennaio 2006 U [W/m2 K] |
Dall’ 1° gennaio 2009 U [W/m2 K] |
A |
0,80 |
0,68 |
B |
0,60 |
0,51 |
C |
0,55 |
0,44 |
D |
0,46 |
0,37 |
E |
0,43 |
0,34 |
F |
0,41 |
0,33 |
Tab. 4a - Trasmittanza limite delle chiusure
trasparenti com-prensive degli infissi |
||
Zona climatica |
Dall’ 1° gennaio 2006 U [W/m2 K] |
Dall’ 1° gennaio 2009 U [W/m2 K] |
A |
5,5 |
5,0 |
B |
4,0 |
3,6 |
C |
3,3 |
3,0 |
D |
3,1 |
2,8 |
E |
2,8 |
2,5 |
F |
2,4 |
2,2 |
Tab. 4b - Trasmittanza
limite centrale dei vetri |
||
Zona climatica |
Dall’1° gennaio 2006 U [W/m2 K] |
Dall’ 1° gennaio 2009 U [W/m2 K] |
A |
5,0 |
5,0 |
B |
4,0 |
3,0 |
C |
3,0 |
2,3 |
D |
2,6 |
2,1 |
E |
2,4 |
1,9 |
F |
2,3 |
1,6 |
Tab. 5 - Valori limite del fabbisogno di energia
primaria EPci per la climatizzazione invernale [kWh/m2 anno] |
||||||||||
Rapporto di forma dell’edificio S/V |
Zona climatica |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
fino |
da |
a |
da |
a |
da |
a |
da |
a |
Oltre |
|
600 GG |
601 GG |
900 GG |
901 GG |
400 GG |
1401 GG |
2100 GG |
2101 GG |
3000 GG |
3000 GG |
|
0,2 |
10 |
10 |
15 |
15 |
25 |
25 |
40 |
40 |
55 |
55 |
0,9 |
45 |
45 |
60 |
60 |
85 |
85 |
110 |
110 |
145 |
145 |
REGIME TRANSITORIO
Anche se associazioni di categoria riferiscono che
fonti ministeriali avrebbero annunciato entro l’estate 2006 l’uscita dei
decreti attuativi previsti dall’art. 4 del Dlgs. 192 e vista la precedente
esperienza di “attuazione” della Legge 10/91, merita particolare attenzione un
approfondimento sulle disposizioni previste dal regime transitorio.
Un’alternativa
completamente diversa per l’attuazione del Decreto è rappresentata dalla
possibilità per le Regioni di recepire autonomamente
la Direttiva 2002/91/CE. A tale proposito, le regioni, oltre agli scontati
compiti di coordinamento, assistenza, informazione, verifica ed ispezione, dovrebbero avere compiti di attuazione di quanto richiesto
dalla legge di indirizzo nazionale, fissando eventualmente obiettivi più
stringenti ed incentivando economicamente un maggior contenimento dei consumi:
ma non hanno certo quella “esclusività” in materia che renderebbe labile il
decreto stesso e gli permetterebbe di modificare l’impianto normativo delineato
dalla legge nazionale, con conseguente diversificazione a livello locale dei
criteri di valutazione e del significato della certificazione energetica.
Al
momento, fino alla data di entrata in vigore dei
suddetti decreti, si deve fare riferimento all’art. 11, che di fatto mantiene
in vigore per il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria la Legge 10
del 9 gennaio 1991, con le abrogazioni di cui all’art. 16 e, soprattutto, con
le modifiche introdotte dall’Allegato I, che rappresenta il vero fulcro prescrittivo in materia di certificazione energetica
attualmente in vigore.
A seconda del tipo di intervento, l’allegato I presenta 4 differenti livelli di
verifica e alcune prescrizioni specifiche.
Livello 1
Si
applica al caso di:
-
Edifici di nuova costruzione;
-
Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie calpestabile superiore a
-
Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici
esistenti di superficie calpestabile superiore a
- Ampliamento volumetricamente
superiore al 20% dell’intero edificio esistente (limitatamente al solo
ampliamento dell’edificio).
Si
procede in sede progettuale alla determinazione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (EPCI)
e alla verifica che questo risulti inferiore ai valori limite riportati nella
tabella 5 (comma 1, all. I).
In
alternativa, se risultano soddisfatte le verifiche sulle trasmittanze
degli elementi di involucro di cui al Livello 2
contemporaneamente al requisito che il rendimento medio globale stagionale
dell’impianto termico non sia inferiore al valore
ηg
= (75 + 3 log10 Pn) % ,
allora è
possibile omettere il calcolo del EPCI, attribuendo all’edificio (o alla
porzione di ampliamento interessata) il valore limite previsto dalla tabella 5
(comma 5, all. I).
Una
terza opzione prevede la stessa semplificazione di calcolo e concede la
possibilità che la trasmittanza delle strutture
opache verticali superi fino ad un massimo del 30% i valori di tabella 2,
purché si adottino contemporaneamente chiusure trasparenti di trasmittanza inferiore almeno del 30% dei valori delle
tabelle 4a e 4b (comma 5, all. I).
Livello 2
Riferito
ai casi di:
Edifici
esistenti di superficie inferiore a
-
ristrutturazioni totali o parziali;
-
manutenzione straordinaria involucro.
Si
procede alla determinazione delle trasmittanze delle
superfici disperdenti e si verifica contemporaneamente che le trasmittanze delle chiusure trasparenti siano inferiori ai
valori limite delle tabelle 4a e 4b, e che le trasmittanze delle strutture opache (se ponte termico
corretto, cioè se la U della parete fittizia non supera per più del 15% la U
della parete corrente) o la trasmittanza media
ponderata di parete corrente, parete fittizia ed eventuali riduzioni di
spessore (nel caso di ponte termico non corretto) siano inferiori ai valori
delle rispettive tabelle 2 e 3 (commi 2, 6, 7 e 8, all. I).
Livello 3
-
Nuova installazione di impianti termici in edifici
esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti.
Si
procede al calcolo dell’indice EPci
verificando che il fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella
Tabella 5 aumentati del 50%.
Nel
caso di impianti di potenza inferiore a 100 kW, si può applicare il criterio per la sola sostituzione
del generatore di calore di cui al successivo punto (comma 3, all. I).
Livello 4
-
Sostituzione di generatori di calore.
Si intendono
rispettate le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia
qualora coesistano le seguenti condizioni:
-
i nuovi generatori siano certificati e dotati della
marcatura di rendimento energetico pari a tre o quattro stelle;
- la temperatura media del fluido termovettore
nelle condizioni di progetto sia non superiore a
-
siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della temperatura
ambiente;
-
nel solo caso di installazione di nuovi generatori di
calore di potenze nominali al focolare maggiori o uguali a 35 kW, i nuovi generatori devono avere un potenza nominale del
focolare non superiore del 10% a quella dei generatori che vengono sostituiti.
Qualora
non sia verificato anche solo uno dei precedenti requisiti è necessario
eseguire il calcolo del fabbisogno annuo di energia
primaria per la climatizzazione invernale e verificare che risulti inferiore ai
limiti della tabella 1 (comma 4, all. I).
Oltre
a questi 4 livelli di verifica, l’Allegato I indica
una serie di singole prescrizioni specifiche.
Per
tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi e ristrutturati è prevista l’installazione di dispositivi di regolazione
automatica della temperatura ambiente (comma 12, all. I).
Inoltre,
per tutti gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati bisogna prevedere le
predisposizioni atte a favorire l’integrazione di impianti
solari, fotovoltaici e per il collegamento a reti di
teleriscaldamento (comma 13, all. I).
Per
i nuovi edifici adibiti a residenza da realizzarsi in zona climatica C, D, E,
F, il valore della trasmittanza del divisorio
verticale tra unità immobiliari confinanti deve essere non superiore a 0,8 W/m2K (comma 9, all. I).
Per
gli edifici di nuova costruzione, escluso quelli adibiti ad attività
industriali e artigianali, si deve verificare l’assenza di condensazioni
superficiali e interstiziali (comma 10, all. I).
Sempre
nel caso di edifici di nuova costruzione, esclusi però
quelli adibiti ad attività commerciali, sportive, industriali e artigianali, ai
fini della climatizzazione estiva va contemporaneamente verificato:
-
che siano presenti elementi efficaci di schermatura
delle superfici vetrate;
- nelle zone climatiche A, B, C, e D, dove nel mese di
massima insolazione il valore medio mensile dell’irradianza
sul piano orizzontale è superiore a 250 W/m2, allora la massa superficiale
delle pareti opache deve essere maggiore di 230 kg/m2, oppure deve essere
previsto l’utilizzo di tecnologie innovative di cui certificarne il
contenimento delle oscillazioni di temperatura degli ambienti in funzione
dell’andamento dell’irraggiamento solare (comma 11, all. I).
Nel
caso di nuovi edifici pubblici o ad uso pubblico, è obbligatoria
l’installazione di impianti solari termici per la
produzione di almeno il 50% del consumo annuo di energia termica per il
riscaldamento dell’acqua sanitaria (comma 14, all. I).
Infine
è molto importante ricordare che le norme tecniche tornano ad
essere facoltative, anche se l’Allegato I dispone che i calcoli e le
verifiche siano eseguiti secondo le migliori regole tecniche: considera
rispondenti a tali regole, proprio le norme tecniche emanate dall’UNI e dal
CEN, nonché le procedure e i metodi emanati dall’ENEA, dal CNR, e dalle
Università (comma 16, all. I).
INDICAZIONI
OPERATIVE
Nell’attesa
dei decreti attuativi, il progettista, in base alla tipologia di intervento, può scegliere tra i livelli elencati al
paragrafo precedente.
Va
comunque sottolineato che la scelta progettuale ottimale, per tutte le tipologie
di intervento, è quella del calcolo del fabbisogno
annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (livello 1) e la
verifica che il valore ottenuto risulti inferiore ai limiti riportati nella
tabella
In
alcuni casi di semplificazione ed omissione del calcolo dell’indice EPci è emerso che, pur rispettando
la procedura prevista dal Decreto e i limiti imposti per le trasmittanze
degli elementi di involucro, non sia rispettato il limite sul fabbisogno
energetico nel caso in cui questo fosse stato calcolato.
Si
ha quindi il rischio che il fabbisogno energetico assegnato sia inferiore a
quello reale dell’edificio, incorrendo nel declassamento dell’edificio e in una possibile sanzione.
Tale
contraddizione emerge adottando come limiti per le trasmittanze
quelli previsti per il 2006 e si accentua all’aumentare del rapporto S/V (tra
superficie disperdente e volume riscaldato) e del rapporto Sfin/Slat (tra superficie finestrata e
superficie disperdente laterale).
Il
consiglio è dunque quello di considerare le verifiche dei limiti sulle trasmittanze come una preliminare fase necessaria alla
verifica del fabbisogno energetico effettivo, ma non sufficiente per garantirne
la rispondenza ai limiti imposti: nel caso si voglia omettere il calcolo dell’EPci, è consigliabile far
riferimento ai limiti per le trasmittanze previsti
per il 2009.
Al
fine del calcolo del fabbisogno energetico di energia
primaria per la climatizzazione invernale, la procedura da utilizzare è quella
definita nelle norme UNI EN 832 e UNI EN ISO 13790. Il fabbisogno di energia termica dello spazio riscaldato è ottenuto dalla:
QH
= (QL) - η(QG) (1)
dove:
QL
è l’energia dovuta alle dispersioni termiche totali
(trasmissione + ventilazione);
QG
è l’energia dovuta agli apporti termici;
η
è il fattore di utilizzazione degli apporti termici.
La
dispersione termica totale di un edificio con una singola zona termica,
riscaldato a temperatura interna uniforme, per il periodo di riscaldamento è data dalla:
QL
= 0,024 • GG • (HT + HV) in kWh
/ anno (2)
dove:
GG
sono i gradi giorno convenzionali della località considerata;
HT
è il coefficiente di dispersione termica per trasmissione dell’edificio
calcolato secondo
HV
è il coefficiente di dispersione termica per ventilazione dell’edificio
calcolato per mezzo della:
HV
= V ρa Ca (3)
dove:
V
è la portata d’aria di rinnovo dell’edificio;
ρa
Ca è la capacità termica volumica
dell’aria.
Per
il calcolo degli apporti totali di calore si fa riferimento alla formula
seguente:
QG
= QI + QS (4)
dove:
QI
è l’energia dovuta agli apporti interni includendo in essi
qualunque calore generato nello spazio riscaldato dalle sorgenti interne
diverse dal sistema di riscaldamento;
QS
è l’energia dovuta agli apporti solari sulle superfici trasparenti.
Il
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
invernale (Q) è l’energia primaria richiesta dal sistema di produzione e
distribuzione per soddisfare i fabbisogni energetici di riscaldamento
dell’edificio e può essere calcolato, tralasciando i termini energetici dei
sistemi ausiliari, dalla relazione:
Q
= QH / ηg (5)
dove:
ηg
è il rendimento medio stagionale definito come il rapporto tra il fabbisogno
energetico dell’involucro QH e l’energia fornita dal combustibile.
Tale
valore è dato dal prodotto:
ηg
= ηe . ηc . ηd . ηp (6)
dove:
ηe è rendimento di emissione;
ηc
è rendimento di regolazione;
ηd
è rendimento di distribuzione;
ηp
è rendimento di produzione medio stagionale.
L’indice
EPCI si ottiene dividendo il fabbisogno di energia
primaria Q per la superficie netta calpestabile.
CONCLUSIONI
II Decreto Legislativo 192 rappresenta un
aggiornamento della normativa italiana che disciplina il contenimento
energetico tenendo in considerazione la precedente esperienza applicativa, il
notevole sviluppo tecnologico del settore e, soprattutto, il sempre più oneroso
quadro dei costi legato agli aspetti energetici ed ambientali, in osservazione
dell’impostazione dettata delle direttive sovranazionali.
In
particolare convince il recepimento dei caratteri
generali della “Energy Performance Buildings Directive”, nonché la modularità delle prescrizioni in funzione
dell’entità degli interventi e del tempo di applicazione. Il giusto
innalzamento dei livelli prestazionali per le nuove
costruzioni corrisponde all’obiettivo di coniugare il perfezionamento delle
esigenze di confort ambientale con la sostenibilità
attuale e futura dei livelli di consumo ed emissioni.
Il
percorso di miglioramento dell’efficienza energetica enfatizza l’importanza di
una corretta e cosciente progettazione del sistema edificio-impianto, di cui,
al momento, il Decreto 192 ne fornisce gli strumenti generali, mentre
l’attestato di certificazione energetica ne rappresenta il mezzo di informazione degli attori e di valorizzazione degli
immobili.
BIBLIOGRAFIA
[1] Decreto
Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, Attuazione della Direttiva 2002/91 /CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 23 settembre 2005 (supplemento ordinario n.222). Ripubblicato nella G.U. del 15 ottobre 2005 (suppl. ord. n.241)
corredato di note.
[2] Directive 2002/91/EC of
the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy
performance of buildings.
[3] UNI
EN 832/2001, Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia
per il riscaldamento - Edifici residenziali.
[4] UNI
10379/2005, Riscaldamento degli edifici - Fabbisogno energetico convenzionale
normalizzato - Metodo di calcolo e verifica.
[5] UNI
EN ISO 13789/2001, Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita
di calore per trasmissione - Metodo di calcolo.
[6] UNI
EN ISO 13790/2005, Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno
di energia per il riscaldamento.
[7]
Certificazione energetica degli edifici, Procedura operativa. Assessorato
all’Ambiente - Settore Energia, Provincia di Milano, gennaio 2006.