APPALTI PUBBLICI - L’APPALTATORE PUO’ ESEGUIRE OPERE AGGIUNTIVE SOLO PREVIO ORDINE DELLA  P.A. E NON DELLA DIREZIONE LAVORI

(Corte di Cassazione, Sezione I civile, 17 maggio 2006, n. 11501)                        

 

Il pagamento di opere non previste in contratto si giustifica solo quando l’Amministrazione abbia disposto addizioni o variazioni nei limiti di legge, ovvero quando le addizioni o variazioni introdotte unilateralmente dall’appaltatore e non preventivamente autorizzate siano indispensabili all’esecuzione dell’opera e siano state riconosciute meritevoli di collaudazione e sempre che l’importo totale dell’opera, compresi i lavori extracontrattuali, rientri nei limiti delle spese approvate, secondo quanto prescritto dal R.D. n. 350 del 1895, art. 103; pertanto, non vale a giustificare il pagamento di lavori non previsti in contratto l’eventuale emanazione di un ordine scritto del direttore dei lavori su parere conforme dell’Amministrazione committente, essendo necessario che detto ordine di servizio indichi gli estremi della specifica approvazione dei lavori da parte della committente, adottata nelle forme di legge.