APPALTI PUBBLICI - LA D.L. E’ SEMPRE RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL LIBRETTO, DELLE MISURE E DEI MATERIALI IMPIEGATI IN CANTIERE E CONTABILIZZATI

(Corte dei conti, Sezione II,  20 luglio 2006, n. 270)

 

Condannato dalla Corte dei conti il direttore dei lavori che non redige correttamente il libretto delle misure, consentendo all’appaltatore di presentare una falsa contabilità e di ottenere il pagamento di un corrispettivo maggiore dall’ente pubblico appaltante. Si tratta di una responsabilità colposa, dalla quale è scaturito un ingiusto profitto per l’impresa con pregiudizio per le finanze dell’amministrazione, a seguito di un esborso di denaro superiore a quello dovuto. E tutto questo è stato possibile proprio perché il Direttore dei lavori ha tenuto una condotta gravemente negligente consistente nel non aver provveduto a tenere a regola d’arte il libretto delle misure e con una superficialità delle stesse verifiche. Così motivando i giudici contabili hanno confermato la condanna per un ingegnere a risarcire 15mila euro in favore del Comune di Como, a fronte di un danno accertato di circa 78mila euro. Il P.m. contabile chiedeva l’integrale rifusione al professionista, mentre i giudici hanno sanzionato la sola colpa grave per aver contribuito materialmente alla consumazione del delitto di truffa, reato per il quale in sede l’appaltatore è stato condannato dal tribunale penale, mentre il direttore dei lavori è stato assolto.

Le carenze nell’effettuazione dell’incarico sono state determinanti nel giudizio contabile, dove la condotta dell’ingegnere non è immune da censure. “Ancorché la sua presenza non sia necessariamente continua presso il cantiere - riferisce ancora la Corte dei conti - l’insufficienza dei controlli e soprattutto la mancata istituzione del libretto delle misure, rilevata anche nella sentenza penale di assoluzione, costituiscono elementi sufficienti per stabilire la colpa grave”.

Il libretto delle misure, previsto dall’articolo 158 del D.p.r. 554/99, è infatti uno dei documenti costituenti la contabilità di cantiere e consiste in una sorta di brogliaccio sul quale vengono annotati i risultati delle operazioni di misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni operati in contraddittorio fra la stazione appaltante, in persona del direttore dei lavori, e l’appaltatore o chi lo rappresenta. Le indicazioni riportate devono essere successivamente riversate, sempre a cura del D.l., nel registro di contabilità e fatte sottoscrivere dall’impresa esecutrice. Tornando al caso esaminato, relativo alla realizzazione di una strada comunale a Como, il tecnico si era difeso sostenendo di essere stato in qualche modo raggirato dallo stesso appaltatore che avrebbe volutamente emesso delle fatture non corrispondenti al reale ammontare dei lavori svolti. La replica della Corte dei conti è secca e punta dritto sulla responsabilità del D.l., definita dall’articolo 124 del D.p.r 554: “È evidente che l’impresa appaltatrice ha potuto avvantaggiarsi delle negligenze d.ell’ingegnere e conseguire l’ingiusto profitto a danno dell’amministrazione”.