APPALTI
PUBBLICI -
(Corte dei conti, Sezione II, 20 luglio 2006, n. 270)
Condannato dalla Corte dei
conti il direttore dei lavori che non redige correttamente il libretto delle
misure, consentendo all’appaltatore di presentare una falsa contabilità e di
ottenere il pagamento di un corrispettivo maggiore dall’ente pubblico
appaltante. Si tratta di una responsabilità colposa, dalla quale
è scaturito un ingiusto profitto per l’impresa con pregiudizio per le finanze
dell’amministrazione, a seguito di un esborso di denaro superiore a quello
dovuto. E tutto questo è stato possibile proprio perché il Direttore dei lavori
ha tenuto una condotta gravemente negligente consistente nel non aver provveduto a tenere a regola d’arte il libretto delle misure
e con una superficialità delle stesse verifiche. Così motivando i giudici
contabili hanno confermato la condanna per un ingegnere a risarcire 15mila euro
in favore del Comune di Como, a fronte di un danno accertato di circa 78mila
euro. Il P.m. contabile chiedeva l’integrale rifusione al professionista,
mentre i giudici hanno sanzionato la sola colpa grave
per aver contribuito materialmente alla consumazione del delitto di truffa,
reato per il quale in sede l’appaltatore è stato condannato dal tribunale
penale, mentre il direttore dei lavori è stato assolto.
Le carenze nell’effettuazione dell’incarico
sono state determinanti nel giudizio contabile, dove la condotta dell’ingegnere
non è immune da censure. “Ancorché la sua presenza non sia necessariamente
continua presso il cantiere - riferisce ancora la Corte dei conti -
l’insufficienza dei controlli e soprattutto la mancata istituzione del libretto
delle misure, rilevata anche nella sentenza penale di assoluzione,
costituiscono elementi sufficienti per stabilire la colpa grave”.
Il libretto delle misure, previsto
dall’articolo 158 del D.p.r. 554/99, è infatti uno dei
documenti costituenti la contabilità di cantiere e consiste in una sorta di
brogliaccio sul quale vengono annotati i risultati delle operazioni di
misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni
operati in contraddittorio fra la stazione appaltante, in persona del direttore
dei lavori, e l’appaltatore o chi lo rappresenta. Le indicazioni riportate
devono essere successivamente riversate, sempre a cura
del D.l., nel registro di contabilità e fatte sottoscrivere dall’impresa
esecutrice. Tornando al caso esaminato, relativo alla
realizzazione di una strada comunale a Como, il tecnico si era difeso
sostenendo di essere stato in qualche modo raggirato dallo stesso appaltatore
che avrebbe volutamente emesso delle fatture non corrispondenti al reale
ammontare dei lavori svolti. La replica della Corte dei conti è secca e punta dritto sulla responsabilità del D.l., definita
dall’articolo 124 del D.p.r 554: “È evidente che l’impresa appaltatrice ha
potuto avvantaggiarsi delle negligenze d.ell’ingegnere e conseguire l’ingiusto
profitto a danno dell’amministrazione”.