SICUREZZA SUL
LAVORO - UTILIZZAZIONE GRU PER SOLLEVAMENTO PERSONE - CIRCOLARE MINISTERO
LAVORO
Si pubblica qui di seguito la circolare n. 103/98 del Ministero
del Lavoro con la quale viene chiarito come, in applicazione dell'art. 184 del
DPR n. 547/55, il sollevamento di lavoratori mediante gru e altri apparecchi di
sollevamento muniti di cestelli portapersone e l'effettuazione di lavorazioni
sostando su detti cestelli è consentito, purchè siano adottate, in relazione
allo specifico utilizzo, le cautele e le avvertenze suggerite dalla buona
tecnica.
Tali misure di buona tecnica sono ricapitolate nella parte finale
della circolare e l'utilizzatore sceglierà tra queste, quelle ritenute
necessarie per le varie situazioni di utilizzo.
Ministero del Lavoro
Circolare n. 103/98
Oggetto: DPR n. 547/55, art. 184 - Applicabilita' a lavori in
altezza effettuati con l'utilizzo di cestelli di lavoro - Parere -
E' stato chiesto di conoscere se, nel quadro della legislazione
vigente, sia ammesso l'impiego di apparecchi destinati al sollevamento e
trasporto di materiali per sollevare anche speciali attrezzature quali ceste,
piattaforme e simili, per l'esecuzione di determinati lavori in altezza -
caratteristici delle attivita' impiantistiche, dell'industria delle costruzioni
e della cantieristica navale - comportanti, oltre al vero e proprio
sollevamento (inteso come lo spostamento da una quota ad un altra), anche lo
stazionamento alla quota di lavoro degli operatori ad essi addetti.
Al riguardo si fa, preliminarmente,. osservare che l'uso dei mezzi
di cui al Capo I del Titolo V del DPR n 547/55 per effettuare operazioni
diverse da quelle strettamente connesse alla loro destinazione costruttiva e'
previsto e regolamentato dall'art. 154 del DPR n. 547/55, ed ammesso
limitatamente al sollevamento o trasporto di persone in particolare, va
precisato che, il legislatore non limita l'impiego di tali mezzi di
sollevamento a particolari tipi di operazioni ma ne condiziona l'uso alla
previa apposizione di efficaci dispositivi di sicurezza, o qualora cio' non sia
tecnicamente possibile, alla adozione di idonee misure precauzionali. Inoltre
nel medesimo articolo, viene ammesso esplicitamente l'uso dei mezzi in discorso
(con le cautele viste) per sollevare persone anche per eseguire sole operazioni
di riparazione e di manutenzione, le quali sono operazioni che -per loro natura
- comportano la necessita' che l'operatore addetto stazioni in altezza presso
l'opera da riparare o sottoporre a manutenzione, e che possono essere eseguite
in sicurezza solo a bordo di attrezzature e con il rispetto di procedure le une
e le altre specificamente mirate al controllo dei rischi della particolare
operazione.
Ne deriva l'ammissibilita' dell'impiego di tali mezzi quando si
tratti di sollevare e mantenere in quota piattaforme di lavoro o attrezzature
similari destinate a costituire posto di lavoro per operazioni da eseguirsi in
altezza.
Peraltro, che la nozione di sollevamento utilizzata dal
legislatore nell'art. 154 del DPR n. 547/55 si possa ritenere comprensiva anche
di quella di sospensione e stazionamento in quota, oltre che dalle
considerazioni che precedono, e' confermato dalla lettura del punto 0.2.1
dell'allegato A al D. M. 4 3.82, dove, in tema di disposizioni tecniche per la
costruzione e l'impiego dai ponteggi sospesi motorizzati (definiti come
piattaforme o navicelle di qualsiasi forma geometrica sollevate da argani a
motore destinate al sollevamento di persone e materiali inerenti il lavoro da
eseguire.....”) il medesimo termine di sollevamento e' riferito alle persone e
materiali inerenti il lavoro da eseguire, lavoro che, dovendo essere effettuato
in quota, presuppone lo stazionamento dell'attrezzatura da sollevare.
Come piu' sopra detto, per rendere sicuro siffatto impiego
dell'insieme costituito dall'apparecchio di sollevamento e dalla struttura di
lavoro ad esso sospesa, il datore di lavoro deve osservare una serie di
adempimenti che vanno dall'applicazione di dispositivi di sicurezza
all'adozione di misure precauzionali. A questo riguardo si ritiene opportuno
far rilevare la disponibilita' di norme di buona tecnica (ad es. si vedano l'Allegato
C della ISO 12480-1, per gli aspetti dell'organizzazione dei lavori ed il CEN
prEN 12077-5-1 per le caratteristiche costruttive delle attrezzature) e fornire
un elenco indicativo, di elementi di valutazione, da prendersi in
considerazione a seconda delle singole situazioni e casistiche operative, utili
per realizzare condizioni di sicurezza per queste particolari situazioni di
lavoro.
Requisiti di sicurezza per la navicella:
· resistenza strutturale adeguata alte sollecitazioni (carichi e
spinte) prevedibili, in condizioni normali o eccezionali
· configurazione adatta ai lavori da eseguirsi ed ai rischi di
caduta nel vuoto
· disponibilita'di dispositivi di comunicazione sicura tra i
lavoratori sulla navicella e l'operatore addetto alla manovra dal mezzo di
sollevamento
· disponibilita' dei necessari spazi operativi al di sopra del
piano di lavoro
· limitazione delle velocità di sollevamento-spostamento
· disponibilita' a bordo navicella di un comando per l'arresto di
emergenza, ove cio' sia tecnicamente possibile e sempreche' non induca altri
rischi,
· disponibilita' a bordo navicella di punti di attacco per cinture
di sicurezza
· struttura di sospensione in grado di mantenere l'orizzontalita'
della navicella
· struttura di sospensione con ridotta sensibilita' alla rotazione
attorno all'asse verticale
· disponibilita' di sistemi di ancoraggio all'opera servita per il
controllo delle oscillazioni sistemi sicuri ed agevoli per l'accesso a bordo
Procedure comportamentali
· nomina di un sovrintendente alle operazioni o di un capomanovra
· impiego di personale specificamente addestrato
· assistenza continua terra-bordo
· uso dei mezzi personali di protezione (in particolare cinture di
sicurezza)
· codifica dei messaggi (segnaletica vocale/gestuale) di sicurezza
terra-bordo a viceversa
· assistenza al manovratore dall'apparecchio di sollevamento, ove
la presenza di ostacoli nel suo campo visivo non consenta di rilevare
direttamente la posizione della navicella durante tutte le fasi di
movimentazione della stessa
· individuazione dei parametri ambientali limite per
l'operativita' (condizioni atmosferiche, climatiche, di visibilita'. ecc)
· individuazione e controllo delle possibili cause di interferenza
tra strutture fisse e navicella durante i movimenti lungo l'opera servita
· procedure per il recupero dei lavoratori trasportati in caso di
emergenza
· procedure per il recupero dei lavoratori trasportati in caso di
guasto dell'apparecchio di sollevamento