APPALTI PUBBLICI - ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA NON SPETTA ALCUN POTERE GERARCHICO SULLE STAZIONI APPALTANTI
(Consiglio di Stato, Sezione IV, 12
settembre 2006, n. 5317)
Dall’attento esame dei compiti delineati dalla
normativa in materia non si evince che l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici sia dotata di poteri di supremazia gerarchica nei confronti delle
amministrazioni aggiudicatrici, statali o locali,
così da poter ipotizzare un potere di annullamento per
vizi di legittimità dei provvedimenti da queste adottati in tema di affidamento
di lavori pubblici: a conforto di tale assunto è significativa la disposizioni
contenuta nel comma 9 del ricordata articolo 4, della legge 109/94, a mente del
quale, qualora, a seguito dell’esercizio dei poter ispettivi o di verifica,
l’Autorità accerti l’esistenza di irregolarità, essa è tenuta a trasmettere gli
atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno
rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti; nel caso di
pregiudizio per il pubblico erario, gli atti ed i rilievi sono trasmessi anche
ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei Conti.
In altri termini, coerentemente con la stessa
ricostruzione dogmatica del concetto di vigilanza (che implica un rapporto organizzatorio diverso e più tenue del rapporto gerarchico
e che deve essere inteso come potere strumentale al corretto esercizio della
funzione in quella determinata materia stabilita dalla legge e non è
caratterizzata dal controllo su di un’attività amministrativa già svolta,
ponendosi piuttosto come indirizzo all’attività da svolgersi) l’Autorità di
vigilanza ha il compito di assicurare il corretto esercizio della funzione
pubblica in materia di lavori pubblici e non già quello, più specifico, di
verificare che l’attività posta in essere dalle
stazioni appaltanti sia coerente e rispettosa della disciplina positiva
stabilita dal legislatore.