NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI
Rimandando
a quanto già pubblicato sul Notiziario 8-9/2006 per una trattazione analitica
della tematica, in relazione alla nuova disciplina
fiscale delle locazioni degli immobili locati, posseduti dalle imprese, si
segnala che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14
settembre 2006, sono state stabilite le modalità e i termini per effettuare la
registrazione dei contratti di locazione in corso al 4 luglio 2006 ed
assoggettati ad IVA sino a tale data, nonché per provvedere al pagamento
dell’imposta di registro in misura proporzionale dovuta in virtù delle nuova
disciplina, nonché per esercitare l’opzione relativa all’imponibilità dell’IVA
per i soli immobili strumentali.
Il
DL n.233/2006, poi convertito in legge, prevede che
due sono le tipologie di locazione per le quali è
stata introdotta l’Imposta di Registro:
1)
le locazioni di fabbricati abitativi costruiti per la rivendita, che dal 4
luglio 2006 sono esenti da IVA e, quindi, debbono
scontare l’imposta di registro del 2%;
2)
le locazioni di fabbricati strumentali poste in essere
dalle imprese (che hanno optato per continuare ad assoggettare ad IVA le
locazioni di immobili strumentali per natura evitando così la parziale indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti), le
quali pur essendo soggette a IVA scontano l’Imposta di Registro dell’1%.
Registrazione del contratto
Nelle
ipotesi di cui sopra è prevista obbligatoriamente, a prescindere dal numero di immobili posseduti, la registrazione telematica dei dati
del contratto, da effettuarsi:
-
direttamente tramite Entratel o Internet;
-
tramite intermediari abilitati.
La
trasmissione telematica deve avere ad oggetto i soli dati del contratto e non
anche il testo dello stesso, e deve essere effettuata
per i contratti in corso al 4 luglio 2006 dal 2 al 30 novembre 2006.
Nella
registrazione del contratto si useranno gli appositi
codici.
Determinazione e versamento dell’imposta di registro
L’Imposta
di Registro è dovuta sempre dal 2 al 30 novembre 2006
assumendo, quale base imponibile, il corrispettivo pattuito per l’intera
residua durata del contratto, calcolata a decorrere dal 4 luglio 2006, e deve
essere versata tramite F24 telematico con le seguenti
modalità tra loro alternative:
-
annualmente, sull’ammontare del corrispettivo relativo a
ciascuna annualità che abbia scadenza successiva al 4 luglio 2006;
-
in un’unica soluzione, sull’importo complessivo dei canoni relativi
all’intera durata residua del contratto calcolata a partire dal
4/7/2006.
In
questo caso, spetta la riduzione dell’imposta in misura pari alla metà del
tasso di interesse legale moltiplicato per il numero
delle annualità però spetta a condizione che il contratto abbia durata
complessiva superiore a 2 anni e durata residua (calcolata a partire dal
4/7/2006) superiore a 12 mesi.