VERSAMENTI F24 ON LINE - ULTERIORI CHIARIMENTI
(Circolare
Ag. Entrate 29/9/06, n.30/E)
L’Agenzia
delle Entrate con la Circolare 29/9/06, n.30/E ha
fornito alcuni chiarimenti interpretativi delle disposizioni contenute
nell’art. 37, comma 49, D.L. n. 223/006 (convertito con
modificazioni dalla legge n. 248/2006).
La
norma ha stabilito - dal 1° ottobre 2006 - l’obbligo per i soggetti titolari di
partita IVA di utilizzare, anche tramite intermediari, modalità
di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché
delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali. I contribuenti
non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno
continuare ad effettuare i versamenti con modello F24
cartaceo.
Si
ricorda, in via preliminare, che soggetti che devono effettuare
i versamenti in via telematica possono
farlo:
-
direttamente (mediante il servizio Entratel o Fisconline, ovvero ricorrendo ai
servizi di home banking delle banche e di Poste
Italiane, nonché utilizzando i servizi di remote banking
(CBI) offerti dalle banche, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia);
-
tramite gli intermediari abilitati a Entratel che aderiscono alla specifica convenzione con
l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software F24 cumulativo, ovvero che si
avvalgono dei servizi telematici offerti dalle banche
e da Poste Italiane.
Gruppi societari
Le
società appartenenti a gruppi societari possono essere
incaricate della sola trasmissione telematica delle dichiarazioni delle
altre società appartenenti al gruppo. Esse non hanno però
le caratteristiche per essere ricomprese nel novero
degli intermediari che possono aderire alla convenzione F24 cumulativo.
Pertanto,
finché non sarà individuata una soluzione che
legittimi tali società ad eseguire i versamenti per conto delle altre società
del gruppo mediante il servizio Entratel, i
versamenti telematici di queste ultime dovranno
essere eseguiti o direttamente da ciascuna società – attraverso i servizi telematici dell’Agenzia - ovvero ricorrendo al CBI.
Esito dei versamenti
L’Agenzia
fornisce, per ogni file contenente F24 trasmesso via Entratel o Fisconline, tre
ricevute telematiche:
-
di conferma di avvenuta accettazione del file da parte
del sistema;
-
di conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza
formale dei dati ad esso relativi;
-
recante l’esito della richiesta di addebito sulla base
di quanto comunicato dalle banche o da Poste Italiane.
L’intermediario
abilitato è tenuto a consegnare al contribuente copia dei modelli di versamento
F24 trasmessi per via telematica, nonché delle
relative ricevute rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Per
i versamenti eseguiti a partire dal 1° ottobre 2006,
le comunicazioni postali, consistenti nell’invio di copia del modello F24
inviato telematicamente e correttamente addebitato,
sono sostituite da un estratto conto semestrale che rendiconterà tutti gli F24
presentati nel periodo, purché andati a buon fine.
Annullamento di un pagamento telematico
È
imminente l’ampliamento dell’intervallo temporale (il quintultimo giorno
precedente la data dell’addebito indicata nel F24) entro il quale
è possibile richiedere l’annullamento dei versamenti telematici
inviati dagli intermediari via Entratel, sino al
penultimo giorno lavorativo antecedente
Casi particolari
-
i contribuenti destinatari di F24 predeterminati che intendano
eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni possono procedere
presentando il modello cartaceo ai consueti sportelli. I pagamenti di modelli
F24 precompilati di pertinenza INPS potranno essere
ancora effettuati con modalità non telematica fino al
raggiungimento di specifiche intese con l’istituto previdenziale;
-
i contribuenti che - alla data del 1° ottobre 2006 - avevano
iniziato a pagare in modo rateale i tributi e i contributi previdenziali
utilizzando il modello F24 cartaceo, possono continuare a effettuare i
versamenti seguendo la stessa modalità;
-
i titolari di partita IVA che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella
forma di crediti d’imposta, che possono essere esercitate
solo presso i concessionari della riscossione possono utilizzare il modello F24
cartaceo;
-
i soggetti obbligati al versamento telematico ai
quali fosse inibita - per cause oggettive (protestati, curatori fallimentari, etc.) - la possibilità
di accedere ad un proprio conto corrente bancario o postale possono utilizzare
il modello F24 cartaceo ovvero rivolgersi a un intermediario che aderisce al
CBI;
-
è ammesso il versamento con modalità non telematiche
per i soli adempimenti, eseguiti dagli eredi di titolare di partita IVA,
concernenti la liquidazione dell’attività del de cuius;
-
non sono assoggettati all’obbligo di versamento telematico
i produttori agricoli, titolari di partita IVA, che hanno realizzato un volume di affari non superiore a 2.582,28 euro (o 7.746,85 euro se
operano in comuni montani), esonerati dagli obblighi IVA ex art. 34, comma 6,
D.P.R. n. 633/1972;
-
i soggetti che hanno cessato l’attività e chiuso la relativa partita IVA possono eseguire i residuali versamenti di imposte,
contributi e premi, relativi all’ormai cessata attività, con modalità non
telematiche;
-
in caso di affitto d’azienda da parte di imprenditore
individuale, essendo sospesa