VERSAMENTI CON F24 MEDIANTE MODALITÀ TELEMATICHE
L’articolo
37, comma 49, del decreto legge 223/06 stabilisce che i soggetti titolari di
partita IVA, dal 1 ottobre 2006, sono tenuti ad effettuare
i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalità
telematiche, anche servendosi di intermediari.
I
contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e
potranno continuare ad effettuare i versamenti con
modello F24 presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei
concessionari della riscossione.
I
soggetti IVA che devono effettuare il versamento
unitario (F24) delle imposte e dei contributi per via telematica possono farlo:
A) direttamente
1) mediante lo stesso servizio (Entratel
o Fisconline) da utilizzare per la presentazione
telematica delle dichiarazioni,
2)
oppure ricorrendo ai servizi di remote banking
offerti dagli istituti di credito, qualora non intendessero avvalersi
dei servizi telematici dell’Agenzia;
B) per il tramite degli intermediari abilitati a
Entratel
1)
che aderiscono alla specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate,
utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione “Servizi” del
sito web di Entratel,
2)
o che si avvalgono dei predetti servizi di remote banking.
Anche
i contribuenti non titolari di partita IVA, benché non obbligati, possono
adottare le modalità telematiche di versamento
utilizzando i servizi on-line dell’Agenzia delle entrate.
Gli
utenti abilitati all’utilizzo dei servizi telematici Fisconline o Entratel possono effettuare il versamento utilizzando il software F24-online
scaricabile gratuitamente dal sito dell’agenzia delle entrate
(www.agenziaentrate.gov.it).