SICUREZZA
SUL LAVORO - D. LGS. N. 235/2003 - PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO DEI
PONTEGGI - PIMUS - INDICAZIONI PER LA REDAZIONE - CIRCOLARE MINISTERO DEL
LAVORO N. 25/2006
Si fa seguito a quanto
precedente comunicato, per informare che i contenuti minimi del piano di
montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, c.d. PIMUS, indicati dal
Coordinamento Tecnico delle Regioni (cfr. Not. n. 8-9/2006) sono stati
ufficialmente confermati dal Ministero del Lavoro, con circolare n. 25 del 13
settembre 2006.
Pertanto, nella redazione del
PIMUS, si dovrà tener conto di tali indicazioni impartite dal Ministero.
Nel rinviare al Not. n.
8-9/2006 per l’elencazione dei contenuti minimi, di seguito si pubblica la
prima parte della richiamata circolare ministeriale.
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
Circolare 13 settembre 2006,
n. 25/2006
Oggetto:
Articolo 36-quater D.lgs. n. 626/94 e s.m.i. - Obblighi del datore di lavoro
relativi all’impiego dei ponteggi - Contenuti minimi del Piano di montaggio,
uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).
L’articolo 36-quater del D.lgs.
n. 626/94, così come introdotto dal D.lgs. n. 235/03, prevede, tra l’altro che
“Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano
di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio
scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione
generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli
schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del
preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”.
Al fine di consentire ai
datori di lavoro di poter redigere un documento coerente con i principi
ispiratori del D.lgs. n. 626/94 e del D.lgs. n. 494/96 - basati su elementi che
siano concretamente finalizzati all’innalzamento del livello di sicurezza
durante l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di ponteggi -,
questo Ministero, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e
P.a., ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, riportate in allegato, a
cui fare riferimento per la redazione del PiMUS previsto dal citato articolo
36-quater del D.lgs. n. 626/94.
In tale allegato, in ossequio
al dettato di legge, le indicazioni sono finalizzate, prioritariamente, ad
approfondire:
- descrizione delle regole da
applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del
ponteggio che si sostanziano in indicazioni generali, ovvero “piano di
applicazione generalizzata” (vedi capitolo 6 dell’autorizzazione ministeriale
ex articolo 30 del Dpr n. 164/56);
- descrizione delle regole da
applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del
ponteggio che si sostanziano in indicazioni puntuali, ovvero “istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio”;
- descrizione delle regole da
applicare durante l’uso del ponteggio.
Allegato
…(omissis, cfr. Not. n.
8-9/2006)…