SICUREZZA
SUL LAVORO - D.LGS. N. 626/1994 - D.LGS. N. 257/2006 - PROTEZIONE DEI
LAVORATORI DAI RISCHI DA AMIANTO
È stato pubblicato sulla G.U.
n. 211 dell’11.9.2006 il Decreto Legislativo 25 luglio 2006 n. 257, di
“Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori
dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”.
Il decreto integra il D.Lgs.
n. 626 del 1994 mediante l’introduzione del “Titolo VI-bis – Protezione dei
lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto”.
Il provvedimento abroga il
Capo III del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e si applica alle attività
lavorative che possano comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione
ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali
contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei rifiuti.
Il datore di lavoro, dovrà
attuare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali a
“potenziale” contenuto d’amianto. Se vi è anche il minimo dubbio circa la
presenza di amianto il datore di lavoro deve applicare le norme contenute nel
decreto in oggetto.
Il datore di lavoro effettua
le valutazioni dei rischi da amianto, stabilendone la natura, il grado
dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
Per esposizioni sporadiche, a
condizione che non venga superato il valore limite di esposizione (0,1 fibre
per centimetro cubo d’aria, misurato come media ponderata nel tempo di
riferimento di otto ore), nelle seguenti attività:
a) brevi attività non
continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo
su materiali non friabili;
b) rimozione senza
deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono
fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e
sconfinamento di materiali contenenti
amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo
dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di
amianto in un determinato materiale,
il datore di lavoro è
esonerato dall’obbligo di notifica all’organo di vigilanza, di sorveglianza
sanitaria e di tenuta del registro di esposizione.
Negli altri casi il datore di
lavoro deve presentare la notifica che
dovrà contenere una serie di indicazioni tra cui l’ubicazione del cantiere, la
data di inizio lavori e la durata degli stessi.
La notifica viene
rieffettuata qualora vi fosse un aumento significativo dell’esposizione.
Le misure di prevenzione e
protezione sono volte alla riduzione dell’esposizione dei lavoratori al di
sotto del valore limite.
Il valore limite di
esposizione non deve mai essere superato. Se ciò dovesse avvenire il datore di
lavoro dovrà individuarne le cause e adottare misure appropriate per riportare
il valore al di sotto di 0,1fibre/cm³.
Se l’ esposizione non può
essere ridotta è necessario utilizzare dispositivi di protezioni individuali
delle vie respiratorie. L’uso dei DPI deve, tuttavia, essere limitato.
I lavori di demolizione o di
rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai
requisiti di cui all’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 22/97 (Iscrizione all’Albo
Gestori Rifiuti).
Nulla è cambiato rispetto al
D.Lgs. 277/91 per quanto concerne l’obbligo di predisposizione del piano di
lavoro. Copia del piano è inviata all’organismo di vigilanza almeno 30 giorni
prima dell’inizio dei lavori (si ricorda che nel D.Lgs. 277/91 l’organo di
vigilanza poteva rilasciare prescrizioni entro 90 giorni dall’invio della
documentazione) ma non deve attendere alcuna autorizzazione dallo stesso.
Chiaramente l’invio della
suddetta documentazione sostituisce l’obbligo di trasmissione della notifica.
Notevolmente ridimensionato,
rispetto al D.Lgs. 277/91, è l’apparato sanzionatorio.
Ad esempio la mancata
valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro, è sanzionata con
l’arresto da
Il provvedimento è entrato in
vigore il 26 settembre 2006.