D.M. 10/3/1998 –
CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
Con riferimento a quanto
già comunicato in materia (cfr. nota supplemento n° 8 del Notiziario mensile n°
7/98) si pubblica qui di seguito il testo del D.M. 10 marzo 1998 pubblicato sul
suppl. ordinario della G.U. n°81 del 7 aprile 1997 relativo alle disposizioni
generali di sicurezza antincendio, nonchè la relativa circolare ministeriale di
commento.
Ministero dell'interno
Decreto 10 marzo 1998.
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Il Ministro dell'interno
di concerto con
il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1966, n. 242;
Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609;
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto - Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto
dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i
criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed
indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al
fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono
nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n.
626/1994.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o
mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le
attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 2
Valutazione dei rischi di incendio
1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure
di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui
all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i
nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello
del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in
conformità ai criteri di cui allegato I.
4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro
valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di
singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle
seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio
c) livello di rischio basso.
Art. 3.
Misure preventive, protettive e
precauzionali di esercizio
1. All'esito della valutazione di rischi di incendio, il datore di
lavoro adotta le misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i
criteri di cui all'allegato II:
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di
seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così
come modificato dall'art. 33 del
decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in
sicureza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato
III;
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio
al fine di garantire l'attivazione dei
sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai
criteri di cui all'allegato IV;
d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri
di cui all'allegato V;
e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio
secondo i criteri di cui all'allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione
sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.
2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi
provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si
applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).
Art. 4.
Controllo e manutenzione degli impianti e
delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e
sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica
emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di
dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o
dall'installatore.
Art. 5.
Gestione dell'emergenza in caso di incendio
1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore
di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in
caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità
ai criteri di cui all'allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art.3, comma 2, del
presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10
dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di
emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e
gestionali da attuare in caso d'incendio.
Art. 6.
Designazione degli addetti al servizio
antincendio
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base
del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5,
lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti
dall'art. 10 del decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di
formazione di cui al successivo art. 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di
lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire
l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996,
n. 609.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il
datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica
del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la
stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della
legge 28 novembre 1996, n. 609.
Art. 7.
Formazione degli addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
secondo quanto previsto nell'allegato IX.
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto legislativo
n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui
all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, del presente decreto, devono essere
adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di
emergenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data in
vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati
entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 1998
* * * * *
Servizio Tecnico Centrale
Prot. n. P1034 / 4146 sott 2/B (6) Roma, 8 luglio 1998
CIRCOLARE N. 16 MI.SA
Oggetto: Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti.
Omissis
PREMESSA
Sul supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 1998 e' stato pubblicato il Decreto Interministeriale 10 marzo 1998
emanato in attuazione del disposto dell'art. 13 del decreto legislativo n. 626
del 1994.
La finalita' del decreto 10 marzo 1998 e' quella di dare ai datori
di lavoro uno strumento adattabile alle varie realta' lavorative e nel contempo
di indicare riferimenti precisi per poter verificare, organizzare e gestire la
sicurezza antincendio nell'ambito della propria azienda od unita' produttiva.
Infatti l'atto normativo citato contiene criteri, validi per tutti
i luoghi di lavoro, per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione
antincendio, dando cosi' pratica attuazione al disposto degli articoli 33 e 34
del D.P.R. n. 547 del 1955 confermato e rafforzato dall'art. 4, comma 5 -
lettere h) e q) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Il percorso logico che viene seguito dal decreto per arrivare alla
scelta delle necessarie misure di sicurezza antincendio, tiene conto della
specifica realta' aziendale, attraverso l'identificazione dei pericoli di
incendio, la loro possibile eliminazione o riduzione, la valutazione dei rischi
per la necessaria tutela dei lavoratori e di terzi.
Quanto sopra premesso, al fine di evitare erronee interpretazioni
del decreto in parola, sentito al riguardo il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale - Direzione Rapporti di Lavoro -, tenuto conto della diretta
correlazione dello stesso con le disposizioni normative impartite con il
Decreto Legislativo n. 626 del 1994, si forniscono i seguenti chiarimenti.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO
L'art. 2 del decreto, riprendendo le linee strategiche del D.Lgs.
n. 626 del 1994, fissa nella valutazione del rischio di incendio il punto di
riferimento per stabilire la congruita' delle necessarie misure di sicurezza
preventive e protettive e riporta nell'allegato I le linee guida per procedere
a detta valutazione.
La valutazione di cui sopra e le conseguenti misure vanno
riportate nel documento di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 626 del 1994.
Tale specifico adempimento non e' previsto per le aziende
riportate al comma 11 dell'art. 4 del citato D.Lgs. in tale circostanza e,
sufficiente una autocertificazione sull'avvenuta valutazione del rischio di incendio.
In sostanza l'art. 2 del decreto, nulla aggiungendo a guanto gia',
stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994, indica, attraverso le linee guida
di cui all'allegato I, una esemplificazione di come procedere alla valutazione
di uno specifico rischio in ambito aziendale quale e' appunto il rischio di
incendio.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO
L'art. 3 del decreto, in una serie di allegati, stabilisce sulla
base della valutazione del rischio d'incendio i criteri per la scelta delle
principali misure di sicurezza antincendio sia di tipo strutturale ed
impiantistico che di tipo organizzativo e gestionale, da attuare tenendo conto
della specifica realta' aziendale.
Le principali misure che vengono affrontate riguardano:
accorgimenti finalizzati a prevenire gli incendi;
l'evacuazione delle persone presenti:
la segnalazione e l'allarme in caso di incendio;
l'estinzione dell'incendio;
il mantenimento in efficienza delle attrezzature e degli impianti
antincendio;
l'informazione e la formazione dei lavoratori.
Nell'allegato III sono trattate con particolare approfondimento le
vie ed uscite di emergenza, in quanto per tale specifica e fondamentale misura
di sicurezza necessitava che venissero esplicitati precisi criteri al fine di
dare concreta attuazione a quanto disposto nei seguenti commi dell'art. 13 del
D.P.R. n. 547 del 1955 così' come modificato dall'art. 33 del D.Lgs. n. 626 del
1994 e precisamente:
- comma 4 = numero, distribuzione e dimensioni delle vie ed uscite
di emergenza;
- comma 5 = larghezza minima delle vie ed uscite di emergenza;
- comma 6 = verso di apertura delle porte delle uscite di
emergenza.
Per l'eventuale adeguamento dell'azienda alle misure stabilite
nell'allegato III viene concesso un termine di 2 anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto.
E, fatto salvo comunque il disposto dell'art. 13, comma 13, del
D.P.R. n. 547/l9SS per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del I gennaio
1993.
Il comma 2 dell'art. 3 precisa che le disposizioni del comma 1,
relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme e
sull'estinzione, non si applicano alle attivita' soggette ai controlli da parte
dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
Tale disposto vuole significare che per le suddette attivita' tali
misure devono conformarsi alle specifiche direttive emanate dal Ministero
dell'interno, ove esistenti, o ai criteri generali di prevenzione incendi,
secondo le procedure previste dal D.P.R. n. 37/1998.
Pertanto i criteri riportati negli allegati III, IV, V trovano
piena attuazione in tutti i luoghi di lavoro non ricompresi tra le attivita',
soggette al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco.
Si ritiene che possono costituire comunque un utile riferimento,
in fase progettuale, anche nell'ambito delle attivita' soggette al controllo
obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco, qualora l'attivita' in questione
non sia disciplinata da specifica disposizione di prevenzione incendi.
GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO
L'art. 5 prevede la redazione del piano di emergenza in
conformita' dei criteri riportati nell'allegato VIII, per i luoghi di lavoro
ove sono occupati non meno di 10 dipendenti, o comunque ricompresi tra le
attivita' soggette al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco al fine del
rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
DESIGNAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE
MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDI E GESTIONE DELL'EMERGENZA
Gli articoli 6 e 7 del decreto costituiscono l'attuazione delle
disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 riportate all'art. 4, comma 5 -lettera a)
ed all'art. 22, comma 5, rispettivamente per quanto attiene la designazione e
la formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio m gestione dell'emergenza.
Nell'allegato IX sono riportati i contenuti minimi e la durata dei
corsi di formazione in relazione al livello di rischio di incendio
dell'azienda.
Nell'allegato X sono invece elencati i luoghi di lavoro ove e'
richiesto agli addetti antincendio uno specifico requisito, aggiuntivo alla
formazione, consistente nel conseguimento dell'attestato di idoneita' tecnica
di cui all'art. 3, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 609.
Tale requisito e' stato previsto in quanto nelle aziende riportate
nell'allegato X si svolgono attivita' che, in caso di incendio, possono
comportare rischi non solo per i lavoratori, ma anche per l'ambiente esterno ed
in particolare per l'incolumita' pubblica.
L'art. 8, comma 2, fa salva la formazione gia' acquisita dagli
incaricati, prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo.
In analogia a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, del D.Lgs. n.
626/1994 sul ricorso a servizi esterni all'azienda, si ritiene che
l'affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, tramite apposito
contratto, degli incarichi finalizzati all'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza, possa essere
consentito come misura integrativa e non sostitutiva del disposto di cui
all'art. 4, comma 5 - lettera a) del predetto D.Lgs. n. 626/1994.
Detto personale esterno dovra', in ogni caso, essere formato a
cura del proprio datore di lavoro in relazione al livello di rischio di
incendio dell'attivita' presso la quale prestera' il servizio.
Qualora non sia prefigurabile a priori l'attivita' presso la quale
verra' espletato il servizio, la formazione dovra' essere basata su contenuti
che siano i piu' completi e dettagliati possibili, ed al riguardo si ritiene
che il corso di tipo C, di cui all'allegato IX del DM 10 marzo 1998, sia quello
adatto a tal fine.
Inoltre si ritiene necessario che il livello di formazione
acquisito vada attestato secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge n.
609 del 1996.
Da ultimo occorre precisare che il datore di lavoro che ricorre a
tale servizio esterno, e' tenuto a fornire ai predetti lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e
gestione dell'emergenza, la necessaria informazione sui rischi specifici e
sulle misure di sicurezza attuate nella propria azienda, secondo modalita' da
precisare negli accordi contrattuali.
FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO CEE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL
D.LGS. N. 626/1994, POSSONO SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DI ADDETTO ALLA
PREVENZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE.
L'art. 10 del D.Lgs. n. 626/1994 consente al datore di lavoro
delle seguenti aziende:
aziende artigiane ed industriali sino a 30 addetti;
aziende agricole sino a 10 addetti;
aziende della pesca sino a 20 addetti;
altre aziende sino a 200 addetti, con esclusione delle seguenti
aziende:
aziende industriali soggette all'obbligo della dichiarazione e
della notifica ai sensi del DPR n. 175 del 1988;
centrali termoelettriche;
impianti m laboratori nucleari;
aziende estrattive ed altre attivita' minerarie;
fabbriche e depositi di esplosivi;
strutture di ricovero e cura pubbliche e private,
di poter svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, nonche' di prevenzione incendi e di
evacuazione, purche' frequenti un apposito corso di formazione in materia di
sicurezza e salute, il cui attestato di frequenza va trasmesso all'organo di
vigilanza.
L'art. 95 del D.Lgs. n. 626/1994 ha consentito, fino al 31
dicembre 1996, ai datori di lavoro di svolgere direttamente quanto previsto
dall'art. 10 senza l'obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con il decreto
16 gennaio 1997 ha stabilito i contenuti minimi dei corsi di formazione per i
datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i Compiti di cui all'art.
10.
Tale corso della durata minima di 16 ore, prevede, tra l'altro,
anche l'argomento specifico della prevenzione incendi e della gestione
dell'emergenza.
Dalla data di entrata in vigore del DM 10 marzo 1998, il corso di
cui sopra, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, deve recepire i
contenuti di cui all'allegato IX.
Sono comunque fatti salvi i corsi espletati prima della data di
entrata in vigore del decreto nonche' la speciale esenzione di cui all'art. 95
del D.Lgs. n. 626/1994, purche', ne sia stata data comunicazione all'organo di
vigilanza, entro il 31 dicembre 1996.