INPS
- INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI
CIVILI DAL 9 AGOSTO 2006
In
relazione al citato provvedimento l’Inps, con circolare n. 94 del 29 agosto 2006, e l’Inail, con circolare n. 41 del 31 agosto 2006, hanno reso
noto che, con decorrenza 9 agosto 2006, la misura del tasso di dilazione, di
differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi risultano essere:
Interessi di differimento
Nei casi di
autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi
l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 9% (Tasso
Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione
relativa al mese di agosto 2006.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è
fissato nella misura del 9% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 9 agosto
2006.
Sanzioni Civili
La misura delle sanzioni
civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della legge n.
388/2000 a decorrere dal 9 agosto 2006 è così determinata:
-
nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui
ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota
è pari al 8,50% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere
superiore al 40% dell’importo dovuto);
- nel caso di
evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non
conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere
superiore al 60% dell’importo dovuto;
- nel caso di
inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo
assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa,
purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori,
l’aliquota è pari al 8,50% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque
essere superiore al 40% dell’importo dovuto).