APPALTI PUBBLICI - IL RIBASSO DELL’OFFERTA NON PUO’ MAI ESSERE APPLICATO, NEMMENO IN PARTE, AGLI ONERI PER LA SICUREZZA

(Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4276)

 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 1 bis della legge n. 109/1994 dell’art. 89 del DPR n. 554/1999 ai fini del calcolo dell’anomalia delle offerte per gli appalti, a misura occorre tener conto, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, del solo dato costituito dalla percentuale di ribasso: tale percentuale di sconto sul prezzo richiesto è l’unico dato che, nella valutazione del legislatore, è ritenuta il più idoneo a rappresentare la volontà dell’offerente e ad esso soltanto occorre far riferimento per determinare la maggiore o minore convenienza dei prezzi concretamente offerti dai concorrenti.

Né il principio indicato può ritenersi derogabile per il fatto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 77 del DPR n. 554/1999, l’importo dei lavori a misura, come quello a corpo o in economia, deve essere suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per l’attuazione dei piani di sicurezza, per i cui oneri, ai sensi dell’art. 31 legge n. 109/94, non è ammesso ribasso: anche in tal caso, infatti, nella valutazione del legislatore, l’unico dato che assume rilevanza ai fini dell’individuazione della portata dell’offerta del concorrente è sempre quello della percentuale di ribasso sul prezzo complessivo dell’appalto, sia pure depurato dai costi relativi alla sicurezza.

 

. . . . omissis . . . .

 

DIRITTO

Con un unico motivo di appello, il Consorzio ricorrente censura la sentenza impugnata per eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, erroneità e travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità, sviamento, violazione del bando di gara e della lettera di invito, violazione dei principi di par condicio e di imparzialità, violazione dell’art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109/94.

I giudici di primo grado - secondo il Consorzio appellante – non avrebbero adeguatamente considerato che, secondo la lex specialis di gara, il ribasso indicato nell’offerta doveva rappresentare lo sconto percentuale sul prezzo dell’appalto posto a base dell’asta preventivamente depurato degli oneri di sicurezza, mentre il prezzo finale offerto dalle imprese concorrenti doveva essere determinato dalla sommatoria tra i predetti oneri e l’esatto rapporto percentuale, in ragione del ribasso offerto, dell’importo a base d’asta meno 183.855.636 di lire relative agli oneri di sicurezza.

Non era pertanto stata colta dai giudici di primo grado l’illegittimità dell’operato della Commissione di gara la quale, all’indomani dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nel riordinare l’elenco dei partecipanti alla gara in ragione del ribasso e del prezzo complessivo proposto, avrebbe dovuto immediatamente rilevare le evidenti discrepanze tra le due indicate grandezze risultanti all’evidenza delle offerte di alcuni dei partecipanti e non considerare, invece, come unico parametro di riferimento, per l’individuazione della soglia di anomalia, il solo ribasso percentuale.

In sostanza, secondo il Consorzio ricorrente, dal momento che i ribassi percentuali indicati da alcuni dei partecipanti alla gara erano stati conteggiati con riferimento al prezzo complessivo posto a base dell’asta (senza preventiva scorporazione degli oneri di sicurezza e stante l’equivocità sul punto del bando di gara) la commissione aggiudicatrice, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, avrebbe dovuto considerare il solo prezzo offerto senza tener conto della percentuale di ribasso dei concorrenti.

La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma, dal canto suo, ha eccepito, preliminarmente, il difetto di interesse ad agire del Consorzio appellante, in quanto l’offerta dallo stesso proposta implicava una percentuale di ribasso (del 22,04%) superiore alla soglia di anomalia (21,44%); il che le precludeva in ogni caso l’aggiudicazione dovendo essa essere, in quanto anomala esclusa dalla gara.

Così puntualizzati i termini del giudizio - ad avviso del collegio - si impone il rigetto dell’appello prescindendo dall’esame dell’eccezione indicata di difetto di legittimazione del ricorrente consorzio, per essere l’impugnazione dallo stesso proposta infondata nel merito.

Ed invero, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 1 bis della legge n. 109/1994 e dell’art. 89 del DPR n. 554/1999 ai fini del calcolo dell’anomalia delle offerte per gli appalti, come quello di specie, a misura occorre tener conto, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, del solo dato costituito dalla percentuale di ribasso: tale percentuale di sconto sul prezzo richiesto è l’unico dato che, nella valutazione del legislatore, è ritenuta il più idoneo a rappresentare la volontà dell’offerente e ad esso soltanto occorre far riferimento per determinare la maggiore o minore convenienza dei prezzi concretamente offerti dai concorrenti.

Né il principio indicato può ritenersi derogabile per il fatto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 77 del DPR n. 554/1999, l’importo dei lavori a misura, come quello a corpo o in economia, deve essere suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per l’attuazione dei piani di sicurezza, per i cui oneri, ai sensi dell’art. 31 legge n. 109/94, non è ammesso ribasso: anche in tal caso, infatti, nella valutazione del legislatore, l’unico dato che assume rilevanza ai fini dell’individuazione della portata dell’offerta del concorrente è sempre quello della percentuale di ribasso sul prezzo complessivo dell’appalto, sia pure depurato dai costi relativi alla sicurezza.

Né, poi, convince la tesi del Consorzio ricorrente secondo cui, nel caso in esame, avendo lo schema delle offerte predisposto dalla stazione appaltante specificato che, dei 3.886.382 di lire indicato a base d’asta, lire 183.855.636 rappresentavano il corrispettivo per gli oneri di sicurezza che non erano suscettibili di ribasso, se ne dovesse dedurre la conseguenza che la percentuale di ribasso effettivamente offerta non era quella specificamente indicata dai concorrenti, bensì quella ricalcolata dopo aver depurato dal prezzo complessivo posto a base di gara, il costo degli oneri relativi alla sicurezza.

Anche ad ammettere, infatti, che nel caso in esame per alcune offerte la percentuale di ribasso proposta volesse riferirsi, nell’intenzione dell’offerente, al prezzo includente gli oneri per la sicurezza, non era consentito alla commissione di gara - per ragione di trasparenza e par condicio - come correttamente ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale - “manipolare” le offerte asseritamente irregolari per una non prevista regolarizzazione delle stesse e pervenire all’aggiudicazione della gara in maniera non coerente con quanto specificatamente previsto dalla legge e dal bando.

Malgrado l’infondatezza dell’appello si può provvedere all’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali per la novità delle questioni trattate.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello e conferma l’impugnata decisione.