APPALTI PUBBLICI - IL RIBASSO DELL’OFFERTA NON PUO’
(Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4276)
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 21,
comma 1 bis della legge n. 109/1994 dell’art. 89 del DPR n. 554/1999 ai fini
del calcolo dell’anomalia delle offerte per gli appalti, a misura occorre tener
conto, in caso di aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso, del solo dato costituito dalla percentuale di ribasso: tale
percentuale di sconto sul prezzo richiesto è l’unico dato che, nella
valutazione del legislatore, è ritenuta il più idoneo a rappresentare la
volontà dell’offerente e ad esso soltanto occorre far riferimento per
determinare la maggiore o minore convenienza dei prezzi concretamente offerti
dai concorrenti.
Né il principio indicato può ritenersi
derogabile per il fatto che, ai sensi del comma 2
dell’art. 77 del DPR n. 554/1999, l’importo dei lavori a misura, come quello a
corpo o in economia, deve essere suddiviso in importo per l’esecuzione delle
lavorazioni ed importo per l’attuazione dei piani di sicurezza, per i cui
oneri, ai sensi dell’art. 31 legge n. 109/94, non è ammesso ribasso: anche in
tal caso, infatti, nella valutazione del legislatore, l’unico dato che assume
rilevanza ai fini dell’individuazione della portata dell’offerta del
concorrente è sempre quello della percentuale di ribasso sul prezzo complessivo
dell’appalto, sia pure depurato dai costi relativi alla sicurezza.
. . . .
omissis . . . .
DIRITTO
Con un unico motivo di appello,
il Consorzio ricorrente censura la sentenza impugnata per eccesso di potere per
contraddittorietà manifesta, erroneità e travisamento dei fatti,
irragionevolezza, illogicità, sviamento, violazione del bando di gara e della
lettera di invito, violazione dei principi di par condicio
e di imparzialità, violazione dell’art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109/94.
I giudici di primo grado - secondo il Consorzio
appellante – non avrebbero adeguatamente considerato che, secondo la lex specialis di gara, il ribasso
indicato nell’offerta doveva rappresentare lo sconto
percentuale sul prezzo dell’appalto posto a base dell’asta preventivamente
depurato degli oneri di sicurezza, mentre il prezzo finale offerto dalle
imprese concorrenti doveva essere determinato dalla sommatoria tra i predetti
oneri e l’esatto rapporto percentuale, in ragione del ribasso offerto,
dell’importo a base d’asta meno 183.855.636 di lire relative agli oneri di
sicurezza.
Non era pertanto stata colta dai giudici di primo
grado l’illegittimità dell’operato della Commissione
di gara la quale, all’indomani dell’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, nel riordinare l’elenco dei partecipanti alla gara in ragione del
ribasso e del prezzo complessivo proposto, avrebbe dovuto immediatamente
rilevare le evidenti discrepanze tra le due indicate grandezze risultanti
all’evidenza delle offerte di alcuni dei partecipanti e non considerare,
invece, come unico parametro di riferimento, per l’individuazione della soglia
di anomalia, il solo ribasso percentuale.
In sostanza, secondo il Consorzio ricorrente, dal momento che i ribassi percentuali indicati da alcuni dei
partecipanti alla gara erano stati conteggiati con riferimento al prezzo
complessivo posto a base dell’asta (senza preventiva scorporazione degli oneri
di sicurezza e stante l’equivocità sul punto del bando di gara) la commissione aggiudicatrice, ai fini del calcolo della soglia di
anomalia, avrebbe dovuto considerare il solo prezzo offerto senza tener conto
della percentuale di ribasso dei concorrenti.
La Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura di Roma, dal canto suo, ha eccepito, preliminarmente, il difetto di interesse ad agire del Consorzio appellante, in quanto
l’offerta dallo stesso proposta implicava una percentuale di ribasso (del
22,04%) superiore alla soglia di anomalia (21,44%); il che le precludeva in
ogni caso l’aggiudicazione dovendo essa essere, in quanto anomala esclusa dalla
gara.
Così puntualizzati i termini del giudizio - ad avviso
del collegio - si impone il rigetto dell’appello
prescindendo dall’esame dell’eccezione indicata di difetto di legittimazione
del ricorrente consorzio, per essere l’impugnazione dallo stesso proposta
infondata nel merito.
Ed invero, ai sensi del combinato disposto dell’art.
21, comma 1 bis della legge n. 109/1994 e dell’art. 89 del DPR n. 554/1999 ai
fini del calcolo dell’anomalia delle offerte per gli appalti, come quello di
specie, a misura occorre tener conto, in caso di aggiudicazione
con il criterio del prezzo più basso, del solo dato costituito dalla
percentuale di ribasso: tale percentuale di sconto sul prezzo richiesto è
l’unico dato che, nella valutazione del legislatore, è ritenuta il più idoneo a
rappresentare la volontà dell’offerente e ad esso soltanto occorre far
riferimento per determinare la maggiore o minore convenienza dei prezzi
concretamente offerti dai concorrenti.
Né il principio indicato può ritenersi derogabile per il fatto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 77 del DPR
n. 554/1999, l’importo dei lavori a misura, come quello a corpo o in economia,
deve essere suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni ed importo
per l’attuazione dei piani di sicurezza, per i cui oneri, ai sensi dell’art. 31
legge n. 109/94, non è ammesso ribasso: anche in tal caso, infatti, nella
valutazione del legislatore, l’unico dato che assume rilevanza ai fini
dell’individuazione della portata dell’offerta del concorrente è sempre quello
della percentuale di ribasso sul prezzo complessivo dell’appalto, sia pure
depurato dai costi relativi alla sicurezza.
Né, poi, convince la tesi del Consorzio ricorrente
secondo cui, nel caso in esame, avendo lo schema delle offerte predisposto
dalla stazione appaltante specificato che, dei 3.886.382 di lire indicato a
base d’asta, lire 183.855.636 rappresentavano il corrispettivo per gli oneri di
sicurezza che non erano suscettibili di ribasso, se ne dovesse
dedurre la conseguenza che la percentuale di ribasso effettivamente offerta non
era quella specificamente indicata dai concorrenti, bensì quella ricalcolata dopo aver depurato dal prezzo complessivo posto
a base di gara, il costo degli oneri relativi alla sicurezza.
Anche ad ammettere, infatti, che nel caso in esame
per alcune offerte la percentuale di ribasso proposta volesse riferirsi,
nell’intenzione dell’offerente, al prezzo includente gli oneri per la
sicurezza, non era consentito alla commissione di gara - per ragione di
trasparenza e par condicio - come correttamente
ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale - “manipolare” le offerte asseritamente irregolari per una non prevista regolarizzazione delle stesse e pervenire all’aggiudicazione
della gara in maniera non coerente con quanto specificatamente previsto dalla
legge e dal bando.
Malgrado l’infondatezza dell’appello
si può provvedere all’integrale compensazione tra le parti delle spese
processuali per la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge l’appello e conferma l’impugnata decisione.