TRASFORMAZIONE
RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME- NUOVE ISTRUZIONI MINISTERO DEL
LAVORO
Il Ministero del Lavoro, con circolare 27 luglio 1998, n. 99, ha
diramato, nell'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure
amministrative, alcune direttive da valere per i casi di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 863/1984, è ammessa
la trasformazione del rapporto di lavoro originariamente costituito a tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale norma stabilisce che la
trasformazione richiede l'accordo delle parti risultante da atto scritto,
convalidato dall'Ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore
interessato, e che copia del contratto deve essere successivamente inviata
all'Ispettorato del lavoro, entro trenta giorni da quello della convalida.
Il Ministero del lavoro evidenzia, innanzitutto, che la prima
delle formalità sopra indicate, cioè la convalida da parte dell'Ufficio
provinciale del lavoro, è condizione di efficacia dell'accordo tra le parti per
la trasformazione del rapporto di lavoro. Infatti, come già precisato dallo
stesso Dicastero con circolare 26 agosto 1986, n. 102/86 la convalida
amministrativa risponde alla necessità di garantire che la trasformazione del
rapporto di lavoro in part-time sia determinata con il genuino consenso del
lavoratore.
Per converso, la mancata trasmissione dell'accordo convalidato
all'ispettorato del lavoro (ora Direzione provinciale del lavoro – Settore
Ispezione del lavoro), in quanto formalità di carattere meramente procedurale,
non compromette la validità ed efficacia dell'accordo delle parti, e comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 5, comma 14, della
legge n. 863/1984 (lire 300.000 da versare a favore della gestione contro la
disoccupazione).
A seguito dell'accorpamento degli Uffici del lavoro e degli
Ispettorati nelle Direzioni provinciali del lavoro, il Ministero, al fine, come
accennato, di semplificare la procedura amministrativa, ha fornito nuove
direttive applicative della disposizione in parola.
In particolare, ha chiarito che il datore di lavoro, in caso di
trasformazione, sempre concordata in forma scritta, del rapporto da tempo pieno
a tempo parziale, dovrà procedere solo alla richiesta di convalida presso la
Direzione provinciale del lavoro – Settore politiche del lavoro. Sarà
quest'ultimo Ufficio, una volta riscontrata la regolarità dell'accordo ed
emanato il relativo provvedimento di convalida, ad inviare copia dell'accordo
convalidato al Settore Ispezione del lavoro.
Agli effetti operativi, viene conseguentemente meno la necessità
di invio, a cura dell'azienda, di copia dell'accordo all'Ispettorato del
lavoro, poiché la trasmissione della stessa è effettuata d'ufficio.
Superfluo evidenziare che la semplificazione in parola trova
applicazione solamente nella fattispecie di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno in rapporto part-time. Nel caso, invece, di assunzione
effettuata direttamente con rapporto di lavoro part-time resta fermo, a carico
del datore di lavoro, l'obbligo di inviare copia del contratto, entro trenta
giorni dalla stipula, alla competente Direzione provinciale del lavoro –
Settore Ispezione del lavoro.