TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME- NUOVE ISTRUZIONI MINISTERO DEL LAVORO

 

Il Ministero del Lavoro, con circolare 27 luglio 1998, n. 99, ha diramato, nell'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, alcune direttive da valere per i casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 863/1984, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro originariamente costituito a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale norma stabilisce che la trasformazione richiede l'accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'Ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, e che copia del contratto deve essere successivamente inviata all'Ispettorato del lavoro, entro trenta giorni da quello della convalida.

Il Ministero del lavoro evidenzia, innanzitutto, che la prima delle formalità sopra indicate, cioè la convalida da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro, è condizione di efficacia dell'accordo tra le parti per la trasformazione del rapporto di lavoro. Infatti, come già precisato dallo stesso Dicastero con circolare 26 agosto 1986, n. 102/86 la convalida amministrativa risponde alla necessità di garantire che la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time sia determinata con il genuino consenso del lavoratore.

Per converso, la mancata trasmissione dell'accordo convalidato all'ispettorato del lavoro (ora Direzione provinciale del lavoro – Settore Ispezione del lavoro), in quanto formalità di carattere meramente procedurale, non compromette la validità ed efficacia dell'accordo delle parti, e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 5, comma 14, della legge n. 863/1984 (lire 300.000 da versare a favore della gestione contro la disoccupazione).

A seguito dell'accorpamento degli Uffici del lavoro e degli Ispettorati nelle Direzioni provinciali del lavoro, il Ministero, al fine, come accennato, di semplificare la procedura amministrativa, ha fornito nuove direttive applicative della disposizione in parola.

In particolare, ha chiarito che il datore di lavoro, in caso di trasformazione, sempre concordata in forma scritta, del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, dovrà procedere solo alla richiesta di convalida presso la Direzione provinciale del lavoro – Settore politiche del lavoro. Sarà quest'ultimo Ufficio, una volta riscontrata la regolarità dell'accordo ed emanato il relativo provvedimento di convalida, ad inviare copia dell'accordo convalidato al Settore Ispezione del lavoro.

Agli effetti operativi, viene conseguentemente meno la necessità di invio, a cura dell'azienda, di copia dell'accordo all'Ispettorato del lavoro, poiché la trasmissione della stessa è effettuata d'ufficio.

Superfluo evidenziare che la semplificazione in parola trova applicazione solamente nella fattispecie di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto part-time. Nel caso, invece, di assunzione effettuata direttamente con rapporto di lavoro part-time resta fermo, a carico del datore di lavoro, l'obbligo di inviare copia del contratto, entro trenta giorni dalla stipula, alla competente Direzione provinciale del lavoro – Settore Ispezione del lavoro.