DECRETO
BERSANI - L. 248/2006 - CIRCOLARE INPS N. 111/2006 - CIRCOLARE INAIL N. 45/2006
L’Inps e l’Inail,
rispettivamente con circolare n. 111 del 13 ottobre 2006 e n. 45 del 23 ottobre
2006, hanno fornito, per quanto di competenza, ulteriori chiarimenti in merito
ai contenuti del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con
modificazioni nella legge n. 248 del 4 agosto 2006.
Nel
pubblicare il testo della circolare emanata dall’Inps, si segnalano alcuni
punti contenuti nelle due circolari di particolare interesse.
In primo
luogo, ai fini dell’ambito di applicazione della norma che impone di comunicare
al Centro per l’impiego competente l’assunzione di un lavoratore, con
documentazione di data certa, il giorno precedente a quello della instaurazione
del rapporto stesso l’Istituto previdenziale ha chiarito che si applica a tutti
i datori di lavoro inquadrati ovvero inquadrabili come edili ai fini
previdenziali ossia con un codice statistico contributivo (C.S.C.) nel seguente
formato: 1./4.13.XX.
A questo
proposito l’Inail precisa che poiché la norma non contiene alcun riferimento
alla denuncia nominativa degli assicurati (D.N.A) da effettuare contestualmente
all’instaurazione del rapporto di lavoro,è da ritenersi che, in assenza di
espressa abrogazione, l’obbligo verso l’Inail è da considerarsi tuttora
vigente.
A parere dei
due istituti mentre in passato i lavoratori in nero erano soltanto i lavoratori
subordinati, dopo il 12 agosto 2006, data di entrata in vigore dell’art. 36 bis
della Legge n. 248/06, sono da considerare lavoratori in nero anche i
parasubordinati, nonché gli autonomi, sconosciuti agli istituti previdenziali.
Nelle circolari in commento è esplicitato che lavoratore in nero è il soggetto
(subordinato, parasubordinato, autonomo) che:
- non è
registrato nei libri paga e matricola regolamentari,
- è anche
sconosciuto come lavoratore della ditta ai competenti Servizi per l’Impiego a
seguito di omessa comunicazione di denuncia di assunzione, denuncia che si può
considerare quale documentazione obbligatoria, di data certa da cui si può
trarre l’indicazione della effettiva esistenza del rapporto di lavoro e della
esatta data di assunzione del lavoratore.
Pertanto è
da considerare “lavoratore in nero” anche l’autonomo che presta attività
lavorativa nel cantiere edile, non iscritto alla Camera di Commercio e ai
relativi albi di categoria e quindi sconosciuto agli enti previdenziali.
Infine,
nelle circolari in commento, viene chiarito che per quanto attiene ai profili
contributivi e assicurativi l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore c.d. in nero
non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della
prestazione lavorativa e non è diffidabile ai sensi dell’art.13 del D.lgs.
n.124/2004. Considerato che la sanzione civile nell’importo minimo di 3000 euro
è riferita all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun
lavoratore, la disposizione è applicabile nel momento in cui sia già scaduto il
termine per il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi
al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento e non prima della
scadenza del predetto termine. Qualora l’ispettore di vigilanza, effettuati i
conteggi per ciascun lavoratore interessato, rilevi che l’importo delle
sanzioni civili per omesso versamento sia inferiore a euro 3000, deve
addebitare tale importo facendo esplicito riferimento al comma 7 dell’art.
36-bis del d.l. 223/2006, convertito nella legge n.248/2006.
INPS
Roma, 13
Ottobre 2006
Circolare n.
111
Oggetto: Art. 36 bis - Legge n. 248/06
Sommario: Interventi in materia di entrate e di contrasto al lavoro
nero.
Il decreto
legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 248
del 4 agosto 2006 e pubblicato in data 11 agosto 2006 sul S.O. della Gazzetta
Ufficiale n. 86, affronta nel titolo III, tra le misure in materia di contrasto
all’evasione ed elusione fiscale e recupero della base imponibile, all’articolo
36 bis ( misura per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza nei posti di lavoro ) alcuni fenomeni che interessano direttamente
l’attività del personale ispettivo dell’Istituto, nell’ambito della lotta al
lavoro nero ed al recupero contributivo.
L’articolo
36 bis, contenuto nella legge di conversione n. 248 del 4 agosto
Per le
irregolarità indicate nel provvedimento in esame, punite con sanzioni
amministrative, si applicano i principi contenuti nella legge n. 689/81 e
successive modifiche ed integrazioni.
In linea
generale, salvo disposizione contraria indicata nella legge stessa, le violazioni
costituenti illeciti amministrativi possono essere rilevate e contestate dagli
organi ispettivi degli Enti preposti ai controlli fiscali, contributive e del
lavoro.
1.
Provvedimento di sospensione cantiere edile
(art.
36-bis, comma 1)
Il primo comma
dell’articolo 36-bis, assegna al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale la competenza ad adottare provvedimenti di
“sospensione dei cantieri edili” tutte le volte che i predetti ispettori
riscontrino direttamente, ovvero a seguito di segnalazione da parte dell’INPS o
dell’INAIL, la presenza nel cantiere di personale al lavoro non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o
superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel
cantiere ovvero, in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui
agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. 8.4.2003, n. 66 e successive modificazioni.
Per
l’individuazione dell’ambito applicativo della disposizione in esame per
“ambito dei cantieri edili“ il riferimento è alle imprese svolgenti le attività
indicate nell’allegato I del D.Lgs n. 494/96, ossia sia aziende inquadrate o
inquadrabili previdenzialmente come imprese edili, sia come imprese non edili
che operano comunque nell’ambito delle realtà di cantiere.
Per
l’individuazione del personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria si rimanda al successivo punto 4.
La
segnalazione, conseguente ad accertamenti effettuati da ispettori dell’INPS,
dell’esistenza di fatti che possono determinare la sospensione del cantiere
edile, deve essere trasmessa sollecitamente, anche in via telematica, con una
specifica nota sottoscritta dall’ispettore direttamente alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente per territorio, considerato che la competenza
all’assunzione del provvedimento di sospensione del cantiere, dove sono
occupati lavoratori non registrati ovvero rilevate le predette violazioni,
appartiene esclusivamente al personale ispettivo della Direzione Provinciale
del Ministero del Lavoro.
La
disposizione legislativa fa riferimento alla reiterazione della violazione,
cioè alla ripetizione per una seconda volta
o anche più volte non necessariamente in uno stesso tratto temporale.
Si ritiene
che la segnalazione debba essere effettuata sempre e comunque anche se la
violazione non risulti reiterata, in quanto la verifica dell’esistenza o meno
della reiterazione delle violazioni è di esclusiva competenza del personale
ispettivo del Ministero del Lavoro, che, fra l’altro, può essere in possesso
per altre vie anche di informazioni non a conoscenza dell’ispettore dell’INPS.
2. Documento
di riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili
(art. 36
bis, commi 3,4 e 5)
A decorrere
dal 1° ottobre 2006 è previsto che il datore di lavoro edile, come sopra
individuato, munisca il proprio personale occupato nel cantiere di una apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, di qualsivoglia formato,
contenente le generalità complete del lavoratore e la denominazione del datore
di lavoro, documento che i lavoratori sono tenuti ad esporre. Analoga
esposizione è fatta carico ai lavoratori autonomi che devono, a proprie spese,
munirsi della tessera di riconoscimento.
Dal predetto
obbligo dell’esposizione della tessera di riconoscimento sono esclusi i datori
di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti, a condizione però che in un
apposito registro da tenersi sul posto di lavoro (registro preventivamente
vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro e della Previdenza Sociale
competente per territorio) annotino gli estremi identificativi di tutto il
personale, sia autonomo che subordinato, comunque giornalmente occupato nel
cantiere.
La
violazione sia dell’obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento, che
dell’annotazione nel registro giornaliero degli estremi identificativi dei
lavoratori occupati giornalmente nel cantiere, sia la mancata tenuta sul posto
di lavoro del registro stesso è punita con la sanzione amministrativa da euro
100 ad euro 500 per ciascun lavoratore occupato.
Anche il
lavoratore che non espone la tessera di riconoscimento, ancorché munito del
documento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.
Le due
sopradette sanzioni amministrative non sono diffidali ai sensi dell’articolo 13
del D.Lgs. n. 124/2004.
3.
Assunzioni in edilizia
(art. 36
bis, comma 6).
Innovando le
precedenti disposizioni legislative, il termine, entro cui il datore di lavoro
dell’edilizia, inquadrato ovvero inquadrabile come edile ai fini previdenziali
(c.s.c. 1./4.13.XX), deve comunicare l’assunzione di un lavoratore, con
documentazione di data certa, è anticipato al giorno precedente a quello della
instaurazione del rapporto stesso.
La
violazione dell’obbligo della comunicazione preventiva di instaurazione del
rapporto di lavoro è punita con la sanzione amministrativa pari ad una somma da
euro 100 ad euro 500.
4.
Lavoratori in nero
(art. 36
bis, comma 7)
Le
innovazioni introdotte dal comma sette sono sia in relazione ai soggetti non
registrati, sia all’Ente competente per l’irrogazione della sanzione
amministrativa .
“Il datore
di lavoro che impiega lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa
in vigore, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro
La sanzione
si aggiunge ad ogni ulteriore provvedimento di carattere sanzionatorio legato
all’utilizzo di manodopera irregolare.
La
formulazione dell’art. 36 bis si differenzia dalla precedente di cui al comma 3
del decreto legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito con modificazioni dalla
legge 23 aprile 2002, n.73 per “l’impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria”.
In altri
termini mentre prima dell’entrata in vigore dell’art. 36 bis i lavoratori in
nero erano soltanto i lavoratori subordinati, dopo il 12 agosto sono da
considerare lavoratori in nero anche i parasubordinati, nonché gli autonomi,
sconosciuti agli istituti previdenziali.
Infatti
l’indicazione di cui all’art. 36 bis di “lavoratori non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria” diversificandosi dalla
precedente norma sopra richiamata (“lavoratori dipendenti non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatorie“) porta alla conclusione che
lavoratore in nero è il soggetto ( subordinato, parasubordinato, autonomo) che:
- non è
registrato nei libri paga e matricola regolamentari,
- è anche
sconosciuto come lavoratore della ditta ai competenti Servizi per l’Impiego a
seguito di omessa comunicazione di denuncia di assunzione, denuncia che si può
considerare quale documentazione obbligatoria, di data certa da cui si può
trarre l’indicazione della effettiva esistenza del rapporto di lavoro e della
esatta data di assunzione del lavoratore.
Per lo
stesso principio è da considerare altresì lavoratore in nero anche l’autonomo
che presta attività lavorativa nel cantiere edile, non iscritto alla Camera di
Commercio e ai relativi albi di categoria e quindi sconosciuto agli enti previdenziali.
La
competenza alla irrogazione della sanzione amministrativa non appartiene più
all’Agenzia delle Entrate (che applicava la sanzione amministrativa dal 200 al
400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del
lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il
periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di contestazione della
violazione), ma dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n.
248/2006 la competenza fa capo alla Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competente.
Ne consegue
che l’Ispettore dell’INPS, che rileverà la condotta punibile con la sanzione in
discorso, dovrà procedere alla trasmissione alla Direzione provinciale del
Lavoro competente per territorio del verbale di accertamento, accompagnata da
una esauriente nota illustrativa.
In linea
generale resta fermo comunque il principio che la constatazione e la
conseguente contestazione della violazione compete agli organi preposti ai
controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.
Per quanto
attiene ai profili contributivi il settimo comma stabilisce altresì che
l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e
premi riferiti a ciascun lavoratore c.d. in nero non può essere inferiore a
euro 3000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa e non è
diffidabile ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.124/2004.
Considerato
che la sanzione civile nell’importo minimo di 3000 euro è riferita all’omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore, la
disposizione è applicabile nel momento in cui sia già scaduto il termine per il
pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al periodo di
paga in corso al momento dell’accertamento e non prima della scadenza del
predetto termine.
Inoltre
ciascun ente, titolare dei contributi dovuti, è competente a ricevere la
“sanzione civile” come sopra individuata in considerazione del fatto che i
termini di scadenza per il versamento dei contributi previsto dall’art. 116,
comma 8 e seguenti della legge n. 388/2000 sono messi in relazione al termine
previsto per ciascuno dei predetti Enti.
Pertanto la
verifica del calcolo delle sanzioni civili come formulate sopra dovrà essere
effettuata dall’ispettore individualmente
per ciascun lavoratore in nero e verificata con l’effettivo importo
delle sanzioni dovute per l’evasione contributiva contestata.
Qualora
l’ispettore di vigilanza, effettuati i conteggi per ciascun lavoratore
interessato, rilevi che l’importo delle sanzioni civili per omesso versamento
sia inferiore a euro 3000, deve addebitare tale importo facendo esplicito
riferimento al comma 7 dell’art. 36 bis del d.l. 223/2006, convertito in legge
n.248/2006.
5. Riduzioni
contributive alle imprese edili (art. 36-bis, comma ottavo).
Sono
confermate le agevolazioni contributive, gli sgravi per il Mezzogiorno e le
riduzioni per le fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese edili,
previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 264,
convertito con modificazioni nella legge n.341/1995, con esclusione dei datori
di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazione
della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e tale
esclusione dai benefici sopra indicati si estende per la durata di cinque anni
dalla pronuncia della sentenza.
6. Proroga
del termine di prescrizione dei contributi ex art.2, c.26 della legge
n.335/1995 (art. 36-bis, comma 11).
Il termine
prescrizionale dei contributi di pertinenza della gestione di cui all’art. 2,
c. 26 della legge n.335/95 (c.d. parasubordinati) relativo all’anno 1996 è
prorogato al 31.12.2007.