DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - SOSTEGNO AL REDDITO DEI DIRIGENTI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI - TUTELE EX ART. 15 C.C.N.L. PER RESPONSABILITA’ CIVILE E/O PENALE

 

La Confindustria e Federmanager, in attuazione delle intese raggiunte al riguardo in occasione del contratto collettivo nazionale 2004-2008 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, hanno sottoscritto, il 27 luglio 2006, un primo accordo che stabilisce modalità, condizioni e limiti di applicazione del sistema che consentirà di erogare ai dirigenti involontariamente disoccupati un trattamento economico integrativo dell’indennità di disoccupazione corrisposta dall’Inps ed un secondo accordo rivolto a garantire al dirigente le tutele disciplinate dall’articolo 15 del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (relativo alla responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione), limitatamente ai casi in cui l’azienda di appartenenza del dirigente interessato venga a cessare, ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, oppure non sia esperibile, nei confronti della stessa impresa, la procedura esecutiva in quanto irreperibile o comunque detta procedura si sia conclusa negativamente.

In coerenza con l’impegno a suo tempo assunto, le risorse per finanziare tali sistemi derivano, inizialmente e prevalentemente, dalla liquidazione del FIPDAI (Fondo Integrativo Previdenza Dirigenti Aziende Industriali), le cui residue risorse economiche sono valutate in circa 45 milioni di euro.

Peraltro, poiché l’avvio degli interventi di cui trattasi è subordinato all’effettivo trasferimento delle risorse del Fondo sopra menzionato, non si è ancora potuta determinare la decorrenza dei nuovi istituti, in attesa che siano perfezionate tutte le relative operazioni. Si è comunque convenuto che il beneficio riguarderà anche le risoluzioni del rapporto di lavoro determinatesi nell’arco di otto mesi precedenti la data di avvio del nuovo sistema. Inoltre, nel comune intento di evitare la costituzione di nuove sedi bilaterali e i costi connessi ai relativi organismi gestionali ed amministrativi, le parti hanno deciso di affidare al FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa) i compiti di erogare i benefici previsti dagli accordi in esame, attraverso una Gestione Separata dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria ed amministrativa, al fine di conseguire la massima economicità gestionale. A tale scopo è stato modificato lo Statuto del FASI (in particolare con l’aggiunta dell’articolo 14) ed è stata creata una sezione aggiuntiva nel Regolamento del Fondo stesso, intitolata “Gestione Separata”.

Nel precisare che i testi degli accordi del 27 luglio 2006, nonché il nuovo testo dello Statuto e la nuova sezione del Regolamento del FASI, sono a disposizione presso i nostri uffici si sintetizzano qui di seguito gli elementi essenziali delle intese raggiunte, facendo riserva di fornire tutte le necessarie indicazioni allorché gli strumenti saranno effettivamente operativi.

 

Accordo sulla gestione separata fasi per il sostegno del reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati

 

Fase sperimentale della Gestione Separata

Poiché non vi sono elementi sufficienti per formulare un’attendibile quantificazione del possibile numero annuo di dirigenti interessati dai benefici dell’integrazione, si è convenuta una fase di avvio a carattere sperimentale, che avrà durata almeno fino al 31 dicembre 2008 (data di scadenza del contratto collettivo nazionale vigente).

 

Ipotesi di intervento del Fondo

L’intervento integrativo è riservato ai soli casi di oggettiva necessità derivante da un involontario stato di disoccupazione, che tiene conto – tra l’altro – del livello retributivo e dell’età dei dirigenti interessati ed è subordinato alla partecipazione del dirigente ad eventuali iniziative finalizzate alla sua ricollocazione ad opera dell’Agenzia per il Lavoro costituita tra le parti nell’ambito di Fondirigenti.

Sono pertanto ammessi al trattamento economico integrativo solo i dirigenti involontariamente disoccupati ai quali, nell’anno precedente a quello in cui è avvenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, sia stata corrisposta una retribuzione annua lorda globale non superiore a 1,5 volte il massimale più elevato previsto dalla normativa Previndai (attualmente di euro 145.000,00 e, dal 1° gennaio 2007, di euro 150.000,00).

La prestazione, inoltre, non spetta qualora il dirigente abbia un’anzianità complessivamente maturata nella qualifica, anche in diverse aziende, inferiore a due anni.

La prestazione compete in tutti i casi in cui è riconosciuta per legge l’indennità ordinaria di disoccupazione di cui al Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive norme ad esclusione delle seguenti fattispecie:

- qualora, in sede di risoluzione del rapporto di lavoro, sia stata riconosciuta l’applicazione dell’Accordo sull’indennità supplementare in caso di risoluzione del rapporto per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale ecc., sottoscritto tra la Confindustria e Federmanager il 27 aprile 1995;

- qualora, entro il termine del periodo di preavviso (anche se sostituito dalla relativa indennità), sia intervenuta una transazione tra le parti interessate;

- qualora il dirigente sia in possesso, alla scadenza del periodo di preavviso, dei requisiti per la pensione;

- qualora il recesso unilaterale da parte del datore di lavoro sia avvenuto per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile;

- qualora l’azienda che ha risolto unilateralmente il rapporto di lavoro non sia in regola con il versamento dei contributi dovuti;

- qualora l’azienda che ha risolto unilateralmente il rapporto di lavoro non sia iscritta alla Gestione Separata del FASI da almeno un anno. Tale specifica esclusione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008.

Il beneficio di cui trattasi è dovuto, altresì, in caso di dimissioni per giusta causa, ma non nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del dirigente in attuazione degli articoli 13 (Trasferimento di proprietà dell’azienda), 14 (Trasferimento del dirigente), 15 (Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione) e 16 (Mutamento di posizione) del citato c.c.n.l. del 24 novembre 2004.

 

Soggetti iscritti

Sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata le imprese e tutti i soggetti che applicano il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi siglato tra Confindustria e Federmanager, nonché le imprese e i soggetti che applicano un contratto collettivo nazionale diverso ma stipulato da almeno una delle parti sopra menzionate o da una Organizzazione nazionale aderente a una di esse, a condizione che tale contratto nazionale di lavoro preveda la possibilità di iscrizione alla Gestione medesima.

Si sottolinea che l’iscrizione comporta l’impegno a contribuire alla Gestione Separata, con riferimento ai soli dirigenti iscritti all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall’Inps.

 

Ammontare del trattamento integrativo

Il trattamento integrativo sarà erogato dalla Gestione Separata, in presenza dei medesimi requisiti e condizioni previsti ai fini della percezione dell’indennità di disoccupazione corrisposta dall’Inps, in misura pari a euro 1.500,00 mensili lordi e per una durata di sei mesi, a favore dei dirigenti di età inferiore a 50 anni, ovvero per una durata di dodici mesi, ai dirigenti che, al momento della scadenza del periodo di preavviso (anche se sostituito dalla relativa indennità), hanno un’età pari o superiore a 50 anni.

Per i dirigenti di età inferiore a 50 anni, i quali – per effetto del regime transitorio introdotto dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 – percepiscono da parte dell’Inps l’indennità di disoccupazione ordinaria per una durata di sette mesi, il trattamento erogato dalla Gestione Separata del FASI sarà esteso a sette mesi.

Tale estensione varrà anche in caso di proroga del predetto regime transitorio oltre il 31 dicembre 2006, limitatamente al periodo di vigenza della proroga stessa.

 

Fabbisogno della gestione

Le entrate iniziali della Gestione Separata comprendono:

- le risorse disponibili a seguito della liquidazione del FIPDAI;

- un contributo di avvio, in cifra fissa e di entità pari a euro 100,00 annui per ogni dirigente in servizio, posto a carico delle imprese per l’intera durata del periodo di sperimentazione.

Per il periodo successivo alla sperimentazione, e salvo diverse decisioni concordate tra le parti, sarà prevista una contribuzione convenzionalmente determinata in cifra fissa, sia a carico delle imprese, sia a carico dei dirigenti in servizio, in relazione alle risultanze a consuntivo delle prestazioni rese ed alle previsioni su base pluriennale.

 

Cause di cessazione della prestazione

Le cause di cessazione individuate dalle parti sono riconducibili al decorso del termine massimo di fruizione della prestazione, al verificarsi di una delle cause previste per legge che determinano la cessazione del diritto a percepire l’indennità ordinaria di disoccupazione (ad esempio una nuova attività lavorativa del dirigente), nonché alla mancata adesione del dirigente disoccupato ad iniziative finalizzate alla sua ricollocazione attuate dall’Agenzia per il lavoro costituita nell’ambito di Fondirigenti sopra richiamata.

 

Accordo per il riconoscimento al dirigente delle tutele disciplinate dall’art. 15 c.c.n.l., limitatamente ai casi in cui l’azienda venga a cessare ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, ecc.

 

Per quanto riguarda il secondo accordo in argomento, a seguito degli impegni assunti con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 24.11.2004, si è istituito un Gruppo paritetico di lavoro per valutare la costituzione di un Fondo o di uno strumento contrattuale equivalente che intervenga con riguardo a procedimenti civili o penali di cui all’articolo 15 del c.c.n.l., esclusivamente nelle fattispecie in cui l’azienda di appartenenza del dirigente interessato sia cessata, ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, oppure non sia esperibile, nei confronti della stessa impresa, la procedura esecutiva in quanto irreperibile o comunque qualora detta procedura si sia conclusa negativamente.

Le parti, ad esito dei lavori del Gruppo paritetico, hanno ritenuto opportuno procedere ad una fase di avvio a carattere sperimentale, di due anni, per accertare la reale dimensione della domanda di intervento nelle ipotesi considerate.

A tal fine, cogliendo l’occasione fornita dalla creazione della Gestione Separata del FASI, si è convenuto di realizzare uno strumento contrattuale finalizzato all’estensione, nei casi concordati, sopra ricordati, delle coperture previste dal citato articolo 15 del c.c.n.l., attraverso l’istituzione di una distinta sezione nell’ambito della medesima Gestione Separata del FASI.

Nel periodo di sperimentazione sarà riservata a questo specifico strumento contrattuale una quota parte, pari a euro 1.000.000,00, dei residui del FIPDAI destinati alla Gestione Separata del FASI.

A decorrere dalla fine del periodo di sperimentazione, salvo diverse intese tra le parti, sarà stabilita una contribuzione convenzionalmente determinata in cifra fissa a carico delle imprese, tenendo conto sia delle risultanze delle prestazioni rese, sia delle previsioni circa quelle da rendere.

Per quanto riguarda, infine, i profili statutari relativi all’istituzione ed al funzionamento di tale distinta sezione, si è fatto rinvio alle modifiche dello Statuto e del Regolamento del FASI che saranno successivamente apportate.