DIRIGENTI
DI AZIENDE INDUSTRIALI - SOSTEGNO AL REDDITO DEI DIRIGENTI INVOLONTARIAMENTE
DISOCCUPATI - TUTELE EX ART.
La
Confindustria e Federmanager, in attuazione delle intese raggiunte al riguardo
in occasione del contratto collettivo nazionale 2004-2008 per i dirigenti di
aziende produttrici di beni e servizi, hanno sottoscritto, il 27 luglio 2006,
un primo accordo che stabilisce modalità, condizioni e limiti di applicazione
del sistema che consentirà di erogare ai dirigenti involontariamente
disoccupati un trattamento economico integrativo dell’indennità di
disoccupazione corrisposta dall’Inps ed un secondo accordo rivolto a garantire
al dirigente le tutele disciplinate dall’articolo 15 del c.c.n.l. per i
dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (relativo alla
responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione), limitatamente ai
casi in cui l’azienda di appartenenza del dirigente interessato venga a
cessare, ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, oppure non sia
esperibile, nei confronti della stessa impresa, la procedura esecutiva in
quanto irreperibile o comunque detta procedura si sia conclusa negativamente.
In coerenza
con l’impegno a suo tempo assunto, le risorse per finanziare tali sistemi
derivano, inizialmente e prevalentemente, dalla liquidazione del FIPDAI (Fondo
Integrativo Previdenza Dirigenti Aziende Industriali), le cui residue risorse
economiche sono valutate in circa 45 milioni di euro.
Peraltro,
poiché l’avvio degli interventi di cui trattasi è subordinato all’effettivo
trasferimento delle risorse del Fondo sopra menzionato, non si è ancora potuta
determinare la decorrenza dei nuovi istituti, in attesa che siano perfezionate
tutte le relative operazioni. Si è comunque convenuto che il beneficio
riguarderà anche le risoluzioni del rapporto di lavoro determinatesi nell’arco
di otto mesi precedenti la data di avvio del nuovo sistema. Inoltre, nel comune
intento di evitare la costituzione di nuove sedi bilaterali e i costi connessi
ai relativi organismi gestionali ed amministrativi, le parti hanno deciso di
affidare al FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa) i compiti di erogare
i benefici previsti dagli accordi in esame, attraverso una Gestione Separata
dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria ed amministrativa, al fine di
conseguire la massima economicità gestionale. A tale scopo è stato modificato
lo Statuto del FASI (in particolare con l’aggiunta dell’articolo 14) ed è stata
creata una sezione aggiuntiva nel Regolamento del Fondo stesso, intitolata
“Gestione Separata”.
Nel
precisare che i testi degli accordi del 27 luglio 2006, nonché il nuovo testo
dello Statuto e la nuova sezione del Regolamento del FASI, sono a disposizione
presso i nostri uffici si sintetizzano qui di seguito gli elementi essenziali
delle intese raggiunte, facendo riserva di fornire tutte le necessarie
indicazioni allorché gli strumenti saranno effettivamente operativi.
Accordo
sulla gestione separata fasi per il sostegno del reddito dei dirigenti
involontariamente disoccupati
Fase
sperimentale della Gestione Separata
Poiché non
vi sono elementi sufficienti per formulare un’attendibile quantificazione del
possibile numero annuo di dirigenti interessati dai benefici dell’integrazione,
si è convenuta una fase di avvio a carattere sperimentale, che avrà durata
almeno fino al 31 dicembre 2008 (data di scadenza del contratto collettivo
nazionale vigente).
Ipotesi di
intervento del Fondo
L’intervento
integrativo è riservato ai soli casi di oggettiva necessità derivante da un
involontario stato di disoccupazione, che tiene conto – tra l’altro – del
livello retributivo e dell’età dei dirigenti interessati ed è subordinato alla
partecipazione del dirigente ad eventuali iniziative finalizzate alla sua
ricollocazione ad opera dell’Agenzia per il Lavoro costituita tra le parti
nell’ambito di Fondirigenti.
Sono
pertanto ammessi al trattamento economico integrativo solo i dirigenti
involontariamente disoccupati ai quali, nell’anno precedente a quello in cui è
avvenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, sia stata corrisposta una
retribuzione annua lorda globale non superiore a 1,5 volte il massimale più
elevato previsto dalla normativa Previndai (attualmente di euro 145.000,00 e,
dal 1° gennaio 2007, di euro 150.000,00).
La
prestazione, inoltre, non spetta qualora il dirigente abbia un’anzianità
complessivamente maturata nella qualifica, anche in diverse aziende, inferiore
a due anni.
La
prestazione compete in tutti i casi in cui è riconosciuta per legge l’indennità
ordinaria di disoccupazione di cui al Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935, n.
1827 e successive norme ad esclusione delle seguenti fattispecie:
- qualora,
in sede di risoluzione del rapporto di lavoro, sia stata riconosciuta
l’applicazione dell’Accordo sull’indennità supplementare in caso di risoluzione
del rapporto per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, crisi
aziendale ecc., sottoscritto tra la Confindustria e Federmanager il 27 aprile
1995;
- qualora,
entro il termine del periodo di preavviso (anche se sostituito dalla relativa
indennità), sia intervenuta una transazione tra le parti interessate;
- qualora il
dirigente sia in possesso, alla scadenza del periodo di preavviso, dei
requisiti per la pensione;
- qualora il
recesso unilaterale da parte del datore di lavoro sia avvenuto per giusta causa
ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile;
- qualora
l’azienda che ha risolto unilateralmente il rapporto di lavoro non sia in
regola con il versamento dei contributi dovuti;
- qualora
l’azienda che ha risolto unilateralmente il rapporto di lavoro non sia iscritta
alla Gestione Separata del FASI da almeno un anno. Tale specifica esclusione
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008.
Il beneficio
di cui trattasi è dovuto, altresì, in caso di dimissioni per giusta causa, ma
non nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del dirigente
in attuazione degli articoli 13 (Trasferimento di proprietà dell’azienda), 14
(Trasferimento del dirigente), 15 (Responsabilità civile e/o penale connessa
alla prestazione) e 16 (Mutamento di posizione) del citato c.c.n.l. del 24
novembre 2004.
Soggetti
iscritti
Sono
obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata le imprese e tutti i soggetti
che applicano il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e
servizi siglato tra Confindustria e Federmanager, nonché le imprese e i
soggetti che applicano un contratto collettivo nazionale diverso ma stipulato
da almeno una delle parti sopra menzionate o da una Organizzazione nazionale
aderente a una di esse, a condizione che tale contratto nazionale di lavoro
preveda la possibilità di iscrizione alla Gestione medesima.
Si
sottolinea che l’iscrizione comporta l’impegno a contribuire alla Gestione
Separata, con riferimento ai soli dirigenti iscritti all’assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall’Inps.
Ammontare
del trattamento integrativo
Il
trattamento integrativo sarà erogato dalla Gestione Separata, in presenza dei
medesimi requisiti e condizioni previsti ai fini della percezione
dell’indennità di disoccupazione corrisposta dall’Inps, in misura pari a euro
1.500,00 mensili lordi e per una durata di sei mesi, a favore dei dirigenti di
età inferiore a 50 anni, ovvero per una durata di dodici mesi, ai dirigenti
che, al momento della scadenza del periodo di preavviso (anche se sostituito
dalla relativa indennità), hanno un’età pari o superiore a 50 anni.
Per i
dirigenti di età inferiore a 50 anni, i quali – per effetto del regime
transitorio introdotto dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 – percepiscono da
parte dell’Inps l’indennità di disoccupazione ordinaria per una durata di sette
mesi, il trattamento erogato dalla Gestione Separata del FASI sarà esteso a
sette mesi.
Tale
estensione varrà anche in caso di proroga del predetto regime transitorio oltre
il 31 dicembre 2006, limitatamente al periodo di vigenza della proroga stessa.
Fabbisogno
della gestione
Le entrate
iniziali della Gestione Separata comprendono:
- le risorse
disponibili a seguito della liquidazione del FIPDAI;
- un
contributo di avvio, in cifra fissa e di entità pari a euro 100,00 annui per
ogni dirigente in servizio, posto a carico delle imprese per l’intera durata
del periodo di sperimentazione.
Per il
periodo successivo alla sperimentazione, e salvo diverse decisioni concordate
tra le parti, sarà prevista una contribuzione convenzionalmente determinata in
cifra fissa, sia a carico delle imprese, sia a carico dei dirigenti in
servizio, in relazione alle risultanze a consuntivo delle prestazioni rese ed
alle previsioni su base pluriennale.
Cause di
cessazione della prestazione
Le cause di
cessazione individuate dalle parti sono riconducibili al decorso del termine
massimo di fruizione della prestazione, al verificarsi di una delle cause
previste per legge che determinano la cessazione del diritto a percepire
l’indennità ordinaria di disoccupazione (ad esempio una nuova attività
lavorativa del dirigente), nonché alla mancata adesione del dirigente
disoccupato ad iniziative finalizzate alla sua ricollocazione attuate
dall’Agenzia per il lavoro costituita nell’ambito di Fondirigenti sopra
richiamata.
Accordo per
il riconoscimento al dirigente delle tutele disciplinate dall’art. 15 c.c.n.l.,
limitatamente ai casi in cui l’azienda venga a cessare ovvero sia incorsa in
una procedura concorsuale, ecc.
Per quanto
riguarda il secondo accordo in argomento, a seguito degli impegni assunti con
il contratto collettivo nazionale di lavoro del 24.11.2004, si è istituito un
Gruppo paritetico di lavoro per valutare la costituzione di un Fondo o di uno
strumento contrattuale equivalente che intervenga con riguardo a procedimenti
civili o penali di cui all’articolo 15 del c.c.n.l., esclusivamente nelle
fattispecie in cui l’azienda di appartenenza del dirigente interessato sia
cessata, ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, oppure non sia
esperibile, nei confronti della stessa impresa, la procedura esecutiva in
quanto irreperibile o comunque qualora detta procedura si sia conclusa
negativamente.
Le parti, ad
esito dei lavori del Gruppo paritetico, hanno ritenuto opportuno procedere ad
una fase di avvio a carattere sperimentale, di due anni, per accertare la reale
dimensione della domanda di intervento nelle ipotesi considerate.
A tal fine,
cogliendo l’occasione fornita dalla creazione della Gestione Separata del FASI,
si è convenuto di realizzare uno strumento contrattuale finalizzato
all’estensione, nei casi concordati, sopra ricordati, delle coperture previste
dal citato articolo 15 del c.c.n.l., attraverso l’istituzione di una distinta
sezione nell’ambito della medesima Gestione Separata del FASI.
Nel periodo
di sperimentazione sarà riservata a questo specifico strumento contrattuale una
quota parte, pari a euro 1.000.000,00, dei residui del FIPDAI destinati alla
Gestione Separata del FASI.
A decorrere
dalla fine del periodo di sperimentazione, salvo diverse intese tra le parti,
sarà stabilita una contribuzione convenzionalmente determinata in cifra fissa a
carico delle imprese, tenendo conto sia delle risultanze delle prestazioni
rese, sia delle previsioni circa quelle da rendere.
Per quanto
riguarda, infine, i profili statutari relativi all’istituzione ed al funzionamento
di tale distinta sezione, si è fatto rinvio alle modifiche dello Statuto e del
Regolamento del FASI che saranno successivamente apportate.