D.LGS.
276/2003 - APPRENDISTATO - LIMITI QUANTITATIVI ALL’ASSUNZIONE - MINISTERO
LAVORO NOTA 10/10/2006
Il Ministero
del Lavoro, con nota del 10 ottobre
La citata
norma prevede che il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di
occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’azienda stessa”.
Il Ministero
con la nota in commento ha precisato che ai fini del rispetto dei limiti
quantitativi per l’assunzione degli apprendisti il socio lavoratore della
società di persone può essere assimilato ai lavoratori dipendenti qualificati e
specializzati, se e in quanto effettivamente e stabilmente inserito e occupato
nello svolgimento dell’attività lavorativa aziendale e in possesso delle
relative qualità e competenze professionali.