INPS -
INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DALL’ 11
OTTOBRE 2006
Interessi di
differimento
Nei casi di
autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi
l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 9,25% (Tasso
Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione
relativa al mese di ottobre 2006.
Interessi di
dilazione
L’interesse
di dilazione è fissato nella misura del 9,25% a decorrere dalle rateazioni
concesse dall’11 ottobre 2006.
Sanzioni
Civili
La misura
delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della legge n. 388/2000
a decorrere dall’11 ottobre 2006 è così determinata:
- nel caso
di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al
8,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40%
dell’importo dovuto);
- nel caso
di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non
conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere
superiore al 60% dell’importo dovuto;
- nel caso
di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo
assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa,
purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori,
l’aliquota è pari al 8,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque
essere superiore al 40% dell’importo dovuto).