SICUREZZA
SUL LAVORO - ESPOSIZIONE A RUMORE - D.LGS. 195/2006
Di seguito
si pubblica la nota dell’ANCE ad illustrazione della nuova disciplina in
materia di tutela dei lavoratori all’esposizione a rumore, contenuta nel D.Lgs.
n. 195/2006.
Nota ANCE
È stato
pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30/05/2006 il D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195
“Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
Il decreto
che, per il settore delle costruzioni, entrerà in vigore il 14/12/2006, abroga
le disposizioni contenute nel capo IV del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277
relative all’esposizione al rumore.
Il
provvedimento integra il D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 prevedendo l’inserimento del
titolo V - bis “PROTEZIONE DA AGENTI FISICI”.
Il nuovo
decreto definisce i valori limite di esposizione e i valori di azione.
I valori
limite di esposizione sono quei valori che non devono mai essere superati e
cioè:
- LEX,8h =
87 dB(A) e ppeak= 140 dB(C)
I valori
inferiori e superiori d’azione sono quelli a partire dei quali il datore di
lavoro è obbligato ad adottare specifiche misure di tutela per i lavoratori
esposti.
- Valori
superiori di azione:
LEX,8h = 85
dB(A) e ppeak = 137 dB(C)
- Valori
inferiori di azione:
LEX,8h = 80
dB(A) e ppeak = 135 dB(C)
dove LEX,8h
è il livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore e ppeak è il
valore massimo della pressione acustica istantanea ponderato in frequenza
<<C>>.
Il datore di
lavoro dovrà effettuare la valutazione dei rischi prendendo in considerazione
una serie di fattori tra cui:
- il
livello, il tipo e la durata dell’esposizione, inclusa ogni esposizione a
rumore impulsivo;
- i valori
limite di esposizione e i valori di azione;
- la
disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate
caratteristiche di attenuazione.
Se a seguito
della valutazione il datore di lavoro può fondatamente ritenere che i valori
inferiori di azione possono essere superati, (LEX,8h = 80 dB(A) o ppeak = 135
dB(C) ), dovrà misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.
La
valutazione e la misurazione vanno ripetute almeno ogni 4 anni e in ogni caso
il datore di lavoro aggiorna le valutazioni in occasioni di mutamenti
significativi.
Se, a
seguito della valutazione di rischi, risulta che vengono superati i valori
superiori di azione (LEX,8h = 85 dB(A) o ppeak = 137 dB(C) il datore di lavoro
dovrà elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative
volte a ridurre l’esposizione al rumore.
I luoghi di
lavoro dove i valori superiori di azione possono essere superati vanno indicati
da appositi segnali; l’accesso a tali aree, che devono essere delimitate, è
limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal livello di
esposizione.
È importante
segnalare che l’art. 49 septies, comma 2, prevede che il datore di lavoro tenga
conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuali
(DPI) dell’udito indossati dal lavoratore ai fini di valutare il rispetto dei
valori limite di esposizione.
Ad esempio
se il livello di esposizione del lavoratore è pari a 92 dB(A) e il dispositivo
di protezione individuale garantisce una attenuazione di 15 dB(A), il livello
di esposizione, ai fini della sola valutazione del valore limite di esposizione
risulta pari a 92-15=77 dB(A).
Resta
inteso, comunque, che nell’esempio sopra riportato sia il valore superiore di
azione che, ovviamente, quello inferiore risultano superati in quanto nella
valutazione degli stessi non si deve tener conto dell’attenuazione prodotta dai
DPI.
Il datore di
lavoro dovrà evitare che i valori limite di esposizione vengano superati
adottando le misure indicate nel decreto.
Se,
nonostante ciò, si individuano esposizioni superiori ai suddetti valori, il
datore di lavoro adotterà misure immediate per riportare l’esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione, individuerà le cause dell’esposizione
eccessiva, modificherà le misure di protezione e prevenzione per evitare che la
situazione si ripeta.
Questa
rappresenta una importante novità rispetto al D.Lgs. 277/91 che prevedeva, nel
caso di superamento dei valori limite di esposizione (90 dbA o 140 dB) la
comunicazione, da parte del datore di lavoro, all’organo di vigilanza, delle
misure tecniche ed organizzative applicate per riportare le esposizioni al di
sotto di tali valori limite.
Gli obblighi
di informazione e formazione scattano al raggiungimento o al superamento dei
valori inferiori di azione.
Il datore di
lavoro è obbligato a sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui
esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.
Si fa notare
come, a differenza di quanto previsto nel D.Lgs. 277/91, non c’è l’obbligo di
effettuare visite mediche periodiche con frequenza annuale o biennale; la
periodicità della stessa verrà stabilita dal medico competente.
È possibile,
come nel D.Lgs. 277/91, ricorrere alla deroga in casi particolari.
L’apparato
sanzionatorio è notevolmente ridimensionato rispetto a quanto previsto nel
D.Lgs. 277/91. Infatti la mancata valutazione del rischio e la mancata
redazione del realtivo documento, comporta, per il datore di lavoro e per i
dirigenti, l’arresto da
Si segnala
che, essendo stato abrogato l’intero capo IV del D.Lgs. 277/91, viene abolito
anche l’obbligo di iscrizione dei lavoratori nel “Registro delle esposizioni”.
Infine si
sottolinea che l’art. 16 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. (Modalità di attuazione
della valutazione del rumore), in cui si dice che nel settore delle costruzioni
l’esposizione del lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva
facendo riferimento a studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla
commissione prevenzione infortuni (vedi ad es. il “Manuale per la valutazione
del rischio rumore” del CPT di Torino), conserva tutta la sua validità.