I.N.P.S. – LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA – ULTERIORI PRECISAZIONI

ISTITUTO

 

La direzione Centrale Prestazioni Temporanee dell'I.N.P.S., con circolare 7 agosto 1998, n. 183, riprodotta in calce, ha fornito ulteriori precisazioni in merito agli effetti della irregolare indicazione dell'indirizzo del lavoratore sulla certificazione di malattia. Le indicazioni riepilogano, ed in parte modificano, le istruzioni già emanate dall'istituto in materia, e contenute nelle circolari 6 giugno 1990, n. 129, e 4 agosto 1997, n. 182

Le istruzioni dell'I.N.P.S. sono state elaborate distintamente con riferimento a tre fattispecie: l'omissione, l'incompletezza e l'inesattezza dell'indicazione dell'indirizzo del lavoratore sul certificato di malattia. Di seguito sono riassunti i punti principali.

 

1) Omessa indicazione dell'indirizzo

 

Con riferimento a tale ipotesi l'I.N.P.S. conferma quanto già contenuto nella citata circolare n. 182/1997, e cioè che la mancata indicazione dell'indirizzo sul certificato di malattia può non avere conseguenze, qualora i dati già in possesso dell'istituto, compresi quello registrati nella procedura di gestione dei certificati, consentano comunque la disposizione della visita di controllo.

Al riguardo va precisato che, ai fini delle prestazioni economiche di malattia, l'indirizzo del lavoratore corrisponde alla sua residenza, da intendersi, secondo la definizione contenuta nell'art. 43 del codice civile, come luogo in cui il lavoratore stesso ha la dimora abituale. Non assume rilievo, invece, la “residenza anagrafica”, cioè il luogo in cui lo stesso lavoratore è iscritto nei registri anagrafci, anche se è fatto obbligo al lavoratore, che trasferisca altrove la propria dimora abituale, di tempestiva comunicazione della variazione al comune del luogo in cui si sia trasferito.

Diversamente, nel caso in cui l'indirizzo non sia noto all'Istituto, si configura la non indennizzabilità della malattia fino al momento in cui il dato non venga acquisito. Rientra nell'ipotesi in parola anche la conoscenza, da parte dell'Istituto, di un indirizzo che, in occasione di un eventuale controllo, si rivela non più attuale.

Alcune indicazioni particolari valgono per il caso in cui il lavoratore, che cambi residenza, non provveda a comunicare tempestivamente al datore di lavoro tale variazione. Come precisato nella circolare, l'I.N.P.S. viene comunque a conoscenza del nuovo indirizzo, che, in sede di compilazione, viene trascritto sul retro del certificato, cioè sulla parte che non consente il ricalco sulla copia destinata al datore di lavoro. Nel caso, quindi, che il datore di lavoro chieda una visita di controllo, indicando un indirizzo diverso da quello riportato sulla copia del certificato di malattia già pervenuta all'I.N.P.S., le Sedi periferiche dell'Istituto dovranno segnalare tale discordanza al datore di lavoro, che potrà confermare la visita all'indirizzo in suo possesso. In tale ipotesi, dovrà essere fatto presente che l'eventuale irreperibilità del lavoratore non potrà avere conseguenze sulle prestazioni erogate dall'I.N.P.S., mentre potrà avere eventuali riflessi disciplinari nei confronti del lavoratore che abbia violato le disposizioni contrattuali che impongono di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali cambi di residenza.

Nell'ipotesi in cui la copia del certificato di pertinenza dell'I.N.P.S., riportante un indirizzo diverso da quello indicato al datore di lavoro, pervenga dopo l'effettuazione del controllo da questi richiesto, dovrà essere disposto d'ufficio un nuovo controllo, all'indirizzo che il lavoratore ha indicato all'Istituto. Il datore di lavoro dovrà essere informato del diverso indirizzo e dell'esito del controllo stesso.

Al fine di agevolare la soluzione del problema accennato l'Istituto invita le Sedi periferiche a richiamare i lavoratori sul fatto che il nuovo indirizzo, non comunicato al datore di lavoro, deve essere indicato anche nella parte “reperibilità durante la malattia” della prima pagina del certificato, che consente il ricalco sulla copia di pertinenza del datore di lavoro stesso.

 

2) Comunicazione di un indirizzo incompleto

 

Come nell'ipotesi di omessa indicazione dell'indirizzo, anche in caso di indicazione sul certificato di malattia di un indirizzo incompleto, l'I.N.P.S. potrà procedere alla visita quando sia in grado di reperire dai propri archivi i dati mancanti. La stessa regola vale nell'ipotesi in cui, nonostante i dati parziali, il medico di controllo possa adoperarsi per reperire il lavoratore in malattia.

L'istituto ravvisa, inoltre, una fattispecie particolare di impedimento alla visita di controllo quando la non reperibilità del dipendente derivi dall'ubicazione della residenza in luoghi di difficile ritrovo. In particolare, qualora l'indirizzo indicato sul certificato, formalmente corrispondente a quello di residenza, sia tuttavia insufficiente ai fini della reperibilità, il lavoratore deve adoperarsi per fornire ogni elemento utile per consentire l'esatta individuazione dell'abitazione. Ciò costituisce applicazione, precisa l'I.N.P.S., dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza 26 gennaio 1988.

In via del tutto eccezionale l'irreperibilità è giustificata, nei casi predetti, quando l'indirizzo indicato dal lavoratore, e insufficiente ai fini della reperibilità, sia lo stesso di quello risultante dagli atti anagrafici. In tal caso, tuttavia, le Sedi dovranno invitare i lavoratori a precisare, in occasione di successivi periodi di malattia, ulteriori elementi di dettaglio per consentire l'esperimento della visita di controllo, con la precisazione che, in mancanza, l'Istituto dovrà negare la prestazione economica.

 

3) Comunicazione di un indirizzo inesatto

 

Secondo l'I.N.P.S., la fattispecie in parola è autonoma dalla precedente, e ricorre nei casi in cui sul certificato di malattia sia indicato un indirizzo apparentemente corretto, e quindi completo, e l'irregolarità emerga solo al momento della visita. Questa ipotesi non comporta la perdita delle prestazioni solo se il medico riesca comunque a rintracciare il lavoratore e a visitarlo.

 

I.N.P.S. – Direzione Centrale Prestazioni Temporanee

Circolare 7 agosto 1998, n. 183

 

Oggetto: omessa, incompleta o inesatta indicazione dell'indirizzo sulla certificazione di malattia.

 

In occasione dell'esame di alcune sospensive ex art. 46 della legge n. 88/1989, il comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti si è soffermato sulla casistica inerente alla mancata reperibilità alla visita medica di controllo per omessa, incompleta o inesatta indicazione dell'indirizzo sulla certificazione di malattia inviata dagli assicurati, nel duplice aspetto della rilevanza che l'inadempimento (o il non corretto adempimento) può rivestire sia nei confronti dell'I.N.P.S. che del datore di lavoro, soggetto anch'esso destinatario della certificazione di malattia e pertanto abilitato, come l'istituto, a richiedere la visita di controllo.

 

Sull'argomento si forniscono le seguenti precisazioni, che riepilogano ed in parte modificano le istruzioni già emanate sulla materia (circ. n. 129 del 6.6. 1990 e n. 182 del 4.8. 1997).

 

1) omessa indicazione dell'indirizzo.

 

Si conferma che l'omessa indicazione dell'indirizzo sul certificato di malattia non comporta di per sé l'immediato disconoscimento del diritto alla prestazione; infatti, come precisato con la citata circolare n. 182/1997, l'inadempienza puo non essere determinante ai fini della irreperibilità quando l'indirizzo del lavoratore è ricavabile dai dati in possesso nell'istituto (busta o altra documentazione inviata dall'assicurato), compresi quelli registrati nella procedura di gestione dei certificati o nella procedura “arca”.

Diversamente, quando cioè l'indirizzo di interesse non è noto all'istituto (tale è da considerare anche l'eventuale conoscenza di un indirizzo che, in occasione del controllo disposto, si rileva non più attuale),l'irregolarità comporterà la non indennizzabilità – come è stato ritenuto dalla giurisprudenza – fino a quando il dato non venga acquisito.

Talvolta la situazione di irreperibilità può conseguire ad un comportamento non corretto del lavoratore nei soli confronti del datore di lavoro a cui il lavoratore stesso non provvede a comunicare tempestivamente – come invece sarebbe proprio obbligo contrattuale – la nuova diversa residenza. Nell'ipotesi, all'I.N.P.S. il nuovo indirizzo viene  invece normalmente comunicato attraverso la compilazione del certificato: però su quest'ultimo, nell'attuale formulazione, l'indirizzo abituale viene trascritto sul retro, parte che non consente il ricalco sulla copia destinata al datore di lavoro, che, quindi, sempre nell'ipotesi formulata, richiede la visita di controllo all'indirizzo, diverso, a lui conosciuto.

Su tale aspetto si invitano codeste sedi a richiamare l'attenzione dei lavoratori, attraverso i canali ritenuti più opportuni, sulla necessità, per il caso che al datore di lavoro non sia stata comunicata la variazione dell'indirizzo a suo tempo segnalato, di indicazione del nuovo indirizzo anche sulla parte “reperibilità durante la malattia” della prima pagina del certificato (che consente il ricalco sulla copia destinata al datore di lavoro), come del resto esplicato nelle avvertenze per la compilazione e la spedizione del certificato.

Eventuali difformità riscontrate tra l'indirizzo indicato dal datore di lavoro all'atto della richiesta della visita e quello riportato sulla copia del certificato inviato all'I.N.P.S., ovviamente se già pervenuta, dovranno essere comunque segnalate immediatamente al datore di lavoro, per le conseguenti sue decisioni in ordine alla esecuzione della visita.

Qualora il datore di lavoro confermi, per la visita stessa, l'indirizzo in precedenza indicato – circostanza su cui dovrà essere acquisita formale attestazione – dovrà essere fatto presente che l'istituto non terrà conto, per quanto riguarda le prestazioni di propria competenza, della eventuale irreperibilità al controllo, che pertanto potrà avere, ove ritenuto, riflessi solo sul piano contrattuale.

Nell'eventualità che la copia del certificato di pertinenza dell'I.N.P.S., riportante un indirizzo diverso da quello indicato dal datore di lavoro, pervenga dopo l'effettuazione del controllo da questi richiesto, dovrà essere disposto un controllo d'ufficio all'indirizzo  segnalato all'I.N.P.S. del lavoratore. Il diverso indirizzo così risultante sarà comunque comunicato al datore di lavoro, a cura dell'istituto, unitamente all'esito del controllo.

 

2) comunicazione di un indirizzo incompleto.

La situazione di cui trattasi presenta delle connotazioni simili all'ipotesi di omissione, per cui alla irregolarità potrà essere ovviato, prima della predisposizione dell'eventuale controllo, procedendo all'integrazione dell'indirizzo indicato attraverso i dati in possesso dell'istituto.

Se ciò non è consentito, qualora si ritenga possibile il reperimento nonostante le indicazioni parziali, i controlli possono essere disposti ugualmente.

Nel caso, dovrà essere particolarmente raccomandato ai medici di controllo – come del resto è esplicitamente previsto nel relativo “disciplinare” – di adoperarsi affinché nell'espletamento delle visite loro affidate non trascurino di svolgere tutte le iniziative (es. assunzione di informazioni sul posto, controlli telefonici) idonee al reperimento degli assicurati.

Nell'eventualità di richieste di visite di controllo da parte dei datori di lavoro, dovranno essere seguite le stesse indicazioni fornite per il caso di omissione dell'indirizzo.

Sull'argomento va tenuto conto che talvolta l'indirizzo segnalato dal lavoratore, anche se formalmente corrispondente a quello di residenza, si dimostra insufficiente ai fini della reperibilità per contingenti situazioni locali (es. contrade di notevole vastità, frazioni, complessi contraddistinti da un unico numero civico ma comprendenti numerosi palazzi, scale con tantissime abitazioni, ecc.).

La circostanza suddetta non è di per sé motivo giustificativo dell'irreperibilità, dovendo, specie in tali situazioni, il lavoratore cooperare (come anche affermato dalla giurisprudenza in materia – sentenza corte costituzionale n. 78/88) per consentire l'individuazione della propria abitazione attraverso ulteriori elementi.

In via eccezionale, tuttavia, l'irreperibilità potrà essere giustificata quando agli atti anagrafici risulta lo stesso indirizzo indicato dal lavoratore. In tale caso, comunque, il lavoratore dovrà essere però invitato con raccomandata a fornire, in occasione di eventuali altri periodi di malattia, ulteriori notizie di dettaglio (es. chilometraggio, numero palazzina o scala, traversa o altra idonea indicazione, anche concordata) per consentire il proprio reperimento, con la precisazione che, in mancanza, l'istituto non potrà che adottare il provvedimento previsto di diniego della prestazione.

 

3) comunicazione di un indirizzo inesatto

 

La fattispecie presenta caratteristiche diverse da quella di cui al punto 2 in quanto nel caso l'indirizzo indicato dal lavoratore sembra apparentemente corretto e l'irregolarità emerge solo al momento della visita.

L'irregolarità stessa non comporterà conseguenze qualora il medico riesca a rintracciare altrimenti il lavoratore e a visitarlo – nell'ambito della già richiamata collaborazione richiesta anche dal “disciplinare”.

 

Diversamente andranno applicati i provvedimenti previsti.

 

Il direttore generale

F.To Trizzino

 

Nota:

 

Si ricorda che di norma ai fini delle prestazioni economiche di malattia, l'indirizzo del lavoratore corrisponde – salvo, ovviamente, eventuali temporanei spostamenti, che devono essere comunicati all'I.N.P.S. e al datore di lavoro – alla sua resistenza, da non confondere con la iscrizione nei registri anagrafici (c.d. “residenza anagrafica”). La residenza, da intendere secondo la definizione dell'art. 43 cod. civ., è il luogo di abituale dimora; la variazione di questa comporta peraltro per il lavoratore l'obbligo di tempestiva comunicazione della variazione al comune del luogo in cui ci si è trasferiti.