I.N.P.S. –
LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA – ULTERIORI PRECISAZIONI
ISTITUTO
La direzione Centrale Prestazioni Temporanee dell'I.N.P.S., con
circolare 7 agosto 1998, n. 183, riprodotta in calce, ha fornito ulteriori
precisazioni in merito agli effetti della irregolare indicazione dell'indirizzo
del lavoratore sulla certificazione di malattia. Le indicazioni riepilogano, ed
in parte modificano, le istruzioni già emanate dall'istituto in materia, e
contenute nelle circolari 6 giugno 1990, n. 129, e 4 agosto 1997, n. 182
Le istruzioni dell'I.N.P.S. sono state elaborate distintamente con
riferimento a tre fattispecie: l'omissione, l'incompletezza e l'inesattezza
dell'indicazione dell'indirizzo del lavoratore sul certificato di malattia. Di
seguito sono riassunti i punti principali.
1) Omessa indicazione dell'indirizzo
Con riferimento a tale ipotesi l'I.N.P.S. conferma quanto già
contenuto nella citata circolare n. 182/1997, e cioè che la mancata indicazione
dell'indirizzo sul certificato di malattia può non avere conseguenze, qualora i
dati già in possesso dell'istituto, compresi quello registrati nella procedura
di gestione dei certificati, consentano comunque la disposizione della visita
di controllo.
Al riguardo va precisato che, ai fini delle prestazioni economiche
di malattia, l'indirizzo del lavoratore corrisponde alla sua residenza, da
intendersi, secondo la definizione contenuta nell'art. 43 del codice civile,
come luogo in cui il lavoratore stesso ha la dimora abituale. Non assume
rilievo, invece, la “residenza anagrafica”, cioè il luogo in cui lo stesso
lavoratore è iscritto nei registri anagrafci, anche se è fatto obbligo al
lavoratore, che trasferisca altrove la propria dimora abituale, di tempestiva
comunicazione della variazione al comune del luogo in cui si sia trasferito.
Diversamente, nel caso in cui l'indirizzo non sia noto
all'Istituto, si configura la non indennizzabilità della malattia fino al
momento in cui il dato non venga acquisito. Rientra nell'ipotesi in parola
anche la conoscenza, da parte dell'Istituto, di un indirizzo che, in occasione
di un eventuale controllo, si rivela non più attuale.
Alcune indicazioni particolari valgono per il caso in cui il
lavoratore, che cambi residenza, non provveda a comunicare tempestivamente al
datore di lavoro tale variazione. Come precisato nella circolare, l'I.N.P.S.
viene comunque a conoscenza del nuovo indirizzo, che, in sede di compilazione,
viene trascritto sul retro del certificato, cioè sulla parte che non consente
il ricalco sulla copia destinata al datore di lavoro. Nel caso, quindi, che il
datore di lavoro chieda una visita di controllo, indicando un indirizzo diverso
da quello riportato sulla copia del certificato di malattia già pervenuta
all'I.N.P.S., le Sedi periferiche dell'Istituto dovranno segnalare tale
discordanza al datore di lavoro, che potrà confermare la visita all'indirizzo
in suo possesso. In tale ipotesi, dovrà essere fatto presente che l'eventuale
irreperibilità del lavoratore non potrà avere conseguenze sulle prestazioni
erogate dall'I.N.P.S., mentre potrà avere eventuali riflessi disciplinari nei
confronti del lavoratore che abbia violato le disposizioni contrattuali che
impongono di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali cambi di
residenza.
Nell'ipotesi in cui la copia del certificato di pertinenza
dell'I.N.P.S., riportante un indirizzo diverso da quello indicato al datore di
lavoro, pervenga dopo l'effettuazione del controllo da questi richiesto, dovrà
essere disposto d'ufficio un nuovo controllo, all'indirizzo che il lavoratore
ha indicato all'Istituto. Il datore di lavoro dovrà essere informato del
diverso indirizzo e dell'esito del controllo stesso.
Al fine di agevolare la soluzione del problema accennato
l'Istituto invita le Sedi periferiche a richiamare i lavoratori sul fatto che
il nuovo indirizzo, non comunicato al datore di lavoro, deve essere indicato
anche nella parte “reperibilità durante la malattia” della prima pagina del
certificato, che consente il ricalco sulla copia di pertinenza del datore di
lavoro stesso.
2) Comunicazione di un indirizzo incompleto
Come nell'ipotesi di omessa indicazione dell'indirizzo, anche in
caso di indicazione sul certificato di malattia di un indirizzo incompleto,
l'I.N.P.S. potrà procedere alla visita quando sia in grado di reperire dai
propri archivi i dati mancanti. La stessa regola vale nell'ipotesi in cui,
nonostante i dati parziali, il medico di controllo possa adoperarsi per
reperire il lavoratore in malattia.
L'istituto ravvisa, inoltre, una fattispecie particolare di
impedimento alla visita di controllo quando la non reperibilità del dipendente
derivi dall'ubicazione della residenza in luoghi di difficile ritrovo. In
particolare, qualora l'indirizzo indicato sul certificato, formalmente
corrispondente a quello di residenza, sia tuttavia insufficiente ai fini della
reperibilità, il lavoratore deve adoperarsi per fornire ogni elemento utile per
consentire l'esatta individuazione dell'abitazione. Ciò costituisce
applicazione, precisa l'I.N.P.S., dei principi enunciati dalla Corte
Costituzionale con sentenza 26 gennaio 1988.
In via del tutto eccezionale l'irreperibilità è giustificata, nei
casi predetti, quando l'indirizzo indicato dal lavoratore, e insufficiente ai
fini della reperibilità, sia lo stesso di quello risultante dagli atti
anagrafici. In tal caso, tuttavia, le Sedi dovranno invitare i lavoratori a
precisare, in occasione di successivi periodi di malattia, ulteriori elementi
di dettaglio per consentire l'esperimento della visita di controllo, con la
precisazione che, in mancanza, l'Istituto dovrà negare la prestazione
economica.
3) Comunicazione di un indirizzo inesatto
Secondo l'I.N.P.S., la fattispecie in parola è autonoma dalla
precedente, e ricorre nei casi in cui sul certificato di malattia sia indicato
un indirizzo apparentemente corretto, e quindi completo, e l'irregolarità
emerga solo al momento della visita. Questa ipotesi non comporta la perdita
delle prestazioni solo se il medico riesca comunque a rintracciare il
lavoratore e a visitarlo.
I.N.P.S. – Direzione Centrale Prestazioni Temporanee
Circolare 7 agosto 1998, n. 183
Oggetto: omessa, incompleta o inesatta indicazione dell'indirizzo
sulla certificazione di malattia.
In occasione dell'esame di alcune sospensive ex art. 46 della
legge n. 88/1989, il comitato amministratore della gestione per le prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti si è soffermato sulla casistica inerente
alla mancata reperibilità alla visita medica di controllo per omessa,
incompleta o inesatta indicazione dell'indirizzo sulla certificazione di
malattia inviata dagli assicurati, nel duplice aspetto della rilevanza che
l'inadempimento (o il non corretto adempimento) può rivestire sia nei confronti
dell'I.N.P.S. che del datore di lavoro, soggetto anch'esso destinatario della
certificazione di malattia e pertanto abilitato, come l'istituto, a richiedere
la visita di controllo.
Sull'argomento si forniscono le seguenti precisazioni, che
riepilogano ed in parte modificano le istruzioni già emanate sulla materia
(circ. n. 129 del 6.6. 1990 e n. 182 del 4.8. 1997).
1) omessa indicazione dell'indirizzo.
Si conferma che l'omessa indicazione dell'indirizzo sul
certificato di malattia non comporta di per sé l'immediato disconoscimento del
diritto alla prestazione; infatti, come precisato con la citata circolare n.
182/1997, l'inadempienza puo non essere determinante ai fini della
irreperibilità quando l'indirizzo del lavoratore è ricavabile dai dati in
possesso nell'istituto (busta o altra documentazione inviata dall'assicurato),
compresi quelli registrati nella procedura di gestione dei certificati o nella
procedura “arca”.
Diversamente, quando cioè l'indirizzo di interesse non è noto
all'istituto (tale è da considerare anche l'eventuale conoscenza di un
indirizzo che, in occasione del controllo disposto, si rileva non più
attuale),l'irregolarità comporterà la non indennizzabilità – come è stato
ritenuto dalla giurisprudenza – fino a quando il dato non venga acquisito.
Talvolta la situazione di irreperibilità può conseguire ad un
comportamento non corretto del lavoratore nei soli confronti del datore di
lavoro a cui il lavoratore stesso non provvede a comunicare tempestivamente –
come invece sarebbe proprio obbligo contrattuale – la nuova diversa residenza.
Nell'ipotesi, all'I.N.P.S. il nuovo indirizzo viene invece normalmente comunicato attraverso la compilazione del
certificato: però su quest'ultimo, nell'attuale formulazione, l'indirizzo
abituale viene trascritto sul retro, parte che non consente il ricalco sulla
copia destinata al datore di lavoro, che, quindi, sempre nell'ipotesi
formulata, richiede la visita di controllo all'indirizzo, diverso, a lui
conosciuto.
Su tale aspetto si invitano codeste sedi a richiamare l'attenzione
dei lavoratori, attraverso i canali ritenuti più opportuni, sulla necessità,
per il caso che al datore di lavoro non sia stata comunicata la variazione
dell'indirizzo a suo tempo segnalato, di indicazione del nuovo indirizzo anche
sulla parte “reperibilità durante la malattia” della prima pagina del
certificato (che consente il ricalco sulla copia destinata al datore di
lavoro), come del resto esplicato nelle avvertenze per la compilazione e la
spedizione del certificato.
Eventuali difformità riscontrate tra l'indirizzo indicato dal
datore di lavoro all'atto della richiesta della visita e quello riportato sulla
copia del certificato inviato all'I.N.P.S., ovviamente se già pervenuta,
dovranno essere comunque segnalate immediatamente al datore di lavoro, per le
conseguenti sue decisioni in ordine alla esecuzione della visita.
Qualora il datore di lavoro confermi, per la visita stessa,
l'indirizzo in precedenza indicato – circostanza su cui dovrà essere acquisita
formale attestazione – dovrà essere fatto presente che l'istituto non terrà
conto, per quanto riguarda le prestazioni di propria competenza, della
eventuale irreperibilità al controllo, che pertanto potrà avere, ove ritenuto,
riflessi solo sul piano contrattuale.
Nell'eventualità che la copia del certificato di pertinenza dell'I.N.P.S.,
riportante un indirizzo diverso da quello indicato dal datore di lavoro,
pervenga dopo l'effettuazione del controllo da questi richiesto, dovrà essere
disposto un controllo d'ufficio all'indirizzo
segnalato all'I.N.P.S. del lavoratore. Il diverso indirizzo così
risultante sarà comunque comunicato al datore di lavoro, a cura dell'istituto,
unitamente all'esito del controllo.
2) comunicazione di un indirizzo incompleto.
La situazione di cui trattasi presenta delle connotazioni simili
all'ipotesi di omissione, per cui alla irregolarità potrà essere ovviato, prima
della predisposizione dell'eventuale controllo, procedendo all'integrazione
dell'indirizzo indicato attraverso i dati in possesso dell'istituto.
Se ciò non è consentito, qualora si ritenga possibile il
reperimento nonostante le indicazioni parziali, i controlli possono essere
disposti ugualmente.
Nel caso, dovrà essere particolarmente raccomandato ai medici di
controllo – come del resto è esplicitamente previsto nel relativo
“disciplinare” – di adoperarsi affinché nell'espletamento delle visite loro
affidate non trascurino di svolgere tutte le iniziative (es. assunzione di
informazioni sul posto, controlli telefonici) idonee al reperimento degli
assicurati.
Nell'eventualità di richieste di visite di controllo da parte dei
datori di lavoro, dovranno essere seguite le stesse indicazioni fornite per il
caso di omissione dell'indirizzo.
Sull'argomento va tenuto conto che talvolta l'indirizzo segnalato
dal lavoratore, anche se formalmente corrispondente a quello di residenza, si
dimostra insufficiente ai fini della reperibilità per contingenti situazioni
locali (es. contrade di notevole vastità, frazioni, complessi contraddistinti
da un unico numero civico ma comprendenti numerosi palazzi, scale con
tantissime abitazioni, ecc.).
La circostanza suddetta non è di per sé motivo giustificativo
dell'irreperibilità, dovendo, specie in tali situazioni, il lavoratore
cooperare (come anche affermato dalla giurisprudenza in materia – sentenza
corte costituzionale n. 78/88) per consentire l'individuazione della propria
abitazione attraverso ulteriori elementi.
In via eccezionale, tuttavia, l'irreperibilità potrà essere
giustificata quando agli atti anagrafici risulta lo stesso indirizzo indicato
dal lavoratore. In tale caso, comunque, il lavoratore dovrà essere però
invitato con raccomandata a fornire, in occasione di eventuali altri periodi di
malattia, ulteriori notizie di dettaglio (es. chilometraggio, numero palazzina
o scala, traversa o altra idonea indicazione, anche concordata) per consentire
il proprio reperimento, con la precisazione che, in mancanza, l'istituto non
potrà che adottare il provvedimento previsto di diniego della prestazione.
3) comunicazione di un indirizzo inesatto
La fattispecie presenta caratteristiche diverse da quella di cui
al punto 2 in quanto nel caso l'indirizzo indicato dal lavoratore sembra
apparentemente corretto e l'irregolarità emerge solo al momento della visita.
L'irregolarità stessa non comporterà conseguenze qualora il medico
riesca a rintracciare altrimenti il lavoratore e a visitarlo – nell'ambito
della già richiamata collaborazione richiesta anche dal “disciplinare”.
Diversamente andranno applicati i provvedimenti previsti.
Il direttore generale
F.To Trizzino
Nota:
Si ricorda che di norma ai fini delle prestazioni economiche di
malattia, l'indirizzo del lavoratore corrisponde – salvo, ovviamente, eventuali
temporanei spostamenti, che devono essere comunicati all'I.N.P.S. e al datore
di lavoro – alla sua resistenza, da non confondere con la iscrizione nei
registri anagrafici (c.d. “residenza anagrafica”). La residenza, da intendere
secondo la definizione dell'art. 43 cod. civ., è il luogo di abituale dimora;
la variazione di questa comporta peraltro per il lavoratore l'obbligo di
tempestiva comunicazione della variazione al comune del luogo in cui ci si è
trasferiti.