PARASPRUZZI - APPROVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE
TECNICHE - ESENZIONE DEI MEZZI D’OPERA
(Dm 7 agosto 2006)
Il Codice della strada (D.Lgs
285/1992) all’art. 72 comma 2 ter, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli autoveicoli, i rimorchi
ed i semirimorchi, di nuova immatricolazione, aventi massa complessiva a pieno
carico superiore a 7,5 t., devono obbligatoriamente essere equipaggiati con
appositi dispositivi antipioggia.
Il mancato utilizzo di tali
dispositivi, o la non conformità alle norme, comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa da euro
Con Decreto del 7 agosto 2006
(pubblicato sulla G.U. 226 del 28 settembre 2006) il Ministero dei Trasporti ha
stabilito che i dispositivi antipioggia dovranno essere conformi alle
prescrizioni contenute nel D.M. 2 dicembre 2004 (attuativo della Direttiva CE
n. 91/226 del 27 marzo 1991) così come modificato e integrato.
Tra le modifiche apportate dal D.M.
7 agosto 2006 si segnala in particolare l’introduzione dell’esenzione dall’obbligo di
equipaggiamento con i paraspruzzi per alcune categorie di veicoli tra cui
segnatamente i mezzi d’opera (di cui all’art. 54 c.1 lettera n del
Codice della strada) in quanto incompatibili con l’uso dei suddetti dispositivi.
Si pubblica di seguito il testo del
decreto in parola.
DECRETO 7
agosto 2006
Caratteristiche
tecniche dei dispositivi antispruzzi destinati ad essere installati su alcune
categorie di veicoli a motore e loro rimorchi.
Gazzetta
Ufficiale N. 226 del 28 Settembre 2006
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l’art. 72, comma 2-ter, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 febbraio 2006, n.
51, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti
disposizioni urgenti;
Visto l’art. 72, comma 10, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il decreto del Ministro dei
trasporti 2 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21
dicembre 1994, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità
europee n. 91/226/CEE del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di
alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Ravvisata la necessità di modificare
il decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994 per adeguarne il testo a
quanto prescritto dall’art. 72, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni;
Espletata la procedura
d’informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla
legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1. - Caratteristiche tecniche
dei dispositivi antispruzzi
1. I dispositivi antispruzzi di cui
all’art. 72, comma 2-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono
essere conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 2
dicembre 1994 di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità
europee n. 91/226/CEE del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di
alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Art. 2. - Modifiche al decreto 2
dicembre 1994
1. Il comma 2 dell’art. 2 del
decreto 2 dicembre 1994 è sostituito dal seguente:
«2. È ammesso il rilascio della
omologazione parziale CE, prevista dal presente decreto, ai veicoli indicati
all’art. 1 se i sistemi antispruzzi in essi installati rispondono alle
prescrizioni stabilite nell’allegato III. Ai fini del rilascio
dell’omologazione nazionale e dell’immatricolazione dei veicoli delle categorie
N2, di massa massima superiore a 7.5 tonnellate, N3, O3, di massa massima
superiore a 7.5 tonnellate e O4, l’installazione dei sistemi antispruzzi,
omologati secondo le prescrizioni del presente decreto, è obbligatoria a
decorrere dalla data di cui all’art. 72, comma 2-ter del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.».
Art. 3. - Allegato 1
L’allegato al presente decreto ne
costituisce parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2006
Allegato 1 - MODIFICHE AL DECRETO
DEL MINISTRO DEI TRASPORTI 2 DICEMBRE 1994
1. All’allegato III del decreto 2
dicembre 1994, i punti 0.1 e 0.2, sono modificati come segue ed è aggiunto un
nuovo punto 0.2.1:
«0.1. Tutti i veicoli delle
categorie N2, di massa massima superiore a 7,5 tonnellate, e delle categorie
N3, O3, di massa massima superiore a 7,5 tonnellate e O4, devono essere muniti
di sistemi antispruzzi in modo da rispettare le seguenti prescrizioni.
0.2. Le prescrizioni di cui al
precedente punto 1 relative ai dispositivi antispruzzi definiti al punto 4
dell’allegato I non sono obbligatorie per i veicoli telaio-cabina, i veicoli
non carrozzati, i veicoli «fuori strada» definiti nella direttiva 70/156/CEE
nè, infine, i veicoli per i quali la presenza di dispositivi antispruzzi è
incompatibile con l’impiego previsto. Tuttavia, se tali dispositivi sono
montati sui suddetti veicoli, essi debbono essere conformi alle prescrizioni
della presente direttiva.
0.2.1. A titolo puramente indicativo
e non esaustivo, rientrano tra i veicoli per quali la presenza di dispositivi
antispruzzi è incompatibile con l’impiego previsto i seguenti:
- rimorchi e semirimorchi
eccezionali/modulari;
- rimorchi e semirimorchi ribassati
e/o a “collo di cigno”;
- rimorchi e semirimorchi dotati di
piano di carico più basso rispetto al piano tangente alla parte superiore dei
pneumatici e per i quali il carico stesso potrebbe interferire con i sistemi
antispruzzo;
- veicoli equipaggiati con assali di
tipo a pendolo oscillanti e sterzanti;
- veicoli classificati “mezzi
d’opera” ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- veicoli allestiti con cassone
ribaltabile per uso misto “strada-cantiere”.».
2. All’allegato III del decreto 2
dicembre 1994 è aggiunto un nuovo punto 10.
«10. Deroghe.
10.1. Le seguenti prescrizioni sono
applicabili ai soli fini del rilascio dell’omologazione nazionale dei veicoli
per quanto riguarda l’installazione dei sistemi antispruzzi.
10.1.1. Nel caso di assi multipli,
il sistema antispruzzi di un asse che non è quello più arretrato del gruppo può
non ricoprire l’intera larghezza del battistrada del pneumatico quando c’è la
possibilità d’interferenza tra il sistema antispruzzi e la struttura dell’asse
o della sua sospensione o del carrello.
10.1.2. L’altezza massima dell’orlo
inferiore del paraspruzzi rispetto al suolo, fissata a
10.1.3. Il punto 7.1.3 del presente
allegato precisa che “se i parafanghi sono costituiti da più elementi, questi,
quando sono montati non devono presentare alcuna apertura che consenta
l’eventuale fuoriuscita di spruzzi quando il veicolo è in movimento”. Tuttavia,
è comunque ammesso un collegamento non continuo tra le parti costituenti i
parafanghi come ad esempio saldatura a tratti, chiodatura, avvitatura. Inoltre,
se questi elementi appartengono ad alcune parti del veicolo aventi un movimento
relativo, può essere accettato un gioco tra queste parti purchè la sua
superficie cumulata, misurata nel punto in cui questi elementi sono più vicini,
sia inferiore a 2,5 dm2 per ruota.
10.1.4. Le prescrizioni dei
paragrafi 7.2.3 e 7.2.4 del presente allegato possono non essere rispettate
puntualmente, in particolar modo quando il bordo esterno è costituito da
diversi elementi aventi un movimento relativo.
10.1.5. La larghezza della parte del
paraspruzzi posta al di sotto del parafango deve soddisfare la condizione
stabilita al punto 7.3.1 con una tolleranza di
10.1.6. Le motrici (trattori per
semirimorchio) a telaio ribassato a carico (definito al punto 6.20 della norma
ISO 612 del 1978), quelle cioè che possono presentare un’altezza del perno di
aggancio rispetto al suolo inferiore o uguale a
Tuttavia, i parafanghi e i bordi
esterni di questi veicoli dovranno essere conformi alle prescrizioni dei punti
di cui sopra, nei settori situati oltre 50° dalla linea verticale passante per
il centro della ruota, davanti e dietro questi pneumatici.
Peraltro, i suddetti veicoli devono
essere concepiti in modo da rispondere a tali prescrizioni nel momento in cui
circolano senza semirimorchio.
Per poter rispondere alle
disposizioni di cui sopra, i parafanghi e i bordi esterni potranno, per
esempio, comportare una parte amovibile.
10.1.7. Nel punto 7.1.1c la
larghezza totale “q” deve essere almeno uguale alla larghezza di contatto del
pneumatico (battistrada).
10.1.8. Il punto 7.2.3 non si
applica nel caso di assali sterzanti o autosterzanti.
10.1.9. La prescrizione di cui al
punto 7.3.6 è ritenuta soddisfatta, se viene dimostrato che l’installazione del
dispositivo è stata eseguita secondo le prescrizioni del costruttore del
dispositivo stesso.
10.1.10. In deroga al punto 3.3
dell’allegato II, il marchio di omologazione CE dei dispositivi antispruzzo
deve essere ben leggibile su almeno un esemplare di ogni tipo installato.».