CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO
ATMOSFERICO - PIANO DI AZIONE DAL 1° NOVEMBRE 2006 AL 31 MARZO
Con
Deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2006, n. 8/3398, pubblicata sul
B.U.R.L., 4° supplemento straordinario, del 27 ottobre 2006,
Si riepilogano di seguito le
iniziative previste.
Blocco del traffico
Fermo del traffico nelle giornate da
lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00
alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00), di:
-
autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non
omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non
adibiti a servizio pubblico (detti “pre-Euro
-
autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non
omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B, oppure non
omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, non
adibiti a servizi pubblico (detti “pre-Euro 1 diesel” e “Euro 1 diesel”);
-
motoveicoli e ciclomotori a due tempi non omologati ai
sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive, non adibiti
a servizio pubblico (detti “pre-Euro
Sono
esclusi dal fermo:
-
gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica ed a
trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali);
-
gli autoveicoli con motore ad accensione comandata,
alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
-
gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina),
dotati di catalizzatore ed omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e
successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate,
omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
-
gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata
(benzina) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi
della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.A e successive direttive e di massa
massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva
93/59/CEE e successive direttive;
-
gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel)
omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive;
-
gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di
massa massima superiore alle 3,5 tonnellate omologate ai sensi della direttiva
91/542/CEE, punto 6.2.1.B e successive direttive e di massa massima inferiore
alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 96/69/CEE e successive
direttive;
-
i motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motore a
quattro tempi;
-
i motoveicoli ed i ciclomotori omologati ai sensi della
direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive.
Il fermo del traffico si applica
alla Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione (per la provincia di Como i
quattordici Comuni interessati sono: Arosio, Cabiate, Cantù, Capiago Intimiano,
Carugo, Casnate con Bernate, Como, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate,
Lipomo, Mariano Comense, Novedrate e Senna Comasco), alla Zona Sovracomunale di
Bergamo ed all’Agglomerato Sovracomunale di Brescia.
Il fermo del traffico non si applica:
-
ai tratti autostradali, alle strade statali e
provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati dalla D.g.r. 26
ottobre 2006, n. 8/3398;
-
ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli
autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche
dei mezzi pubblici;
-
relativamente al Comune di Como, alle seguenti strade
di collegamento: via Brogeda, via Asiago, via S. Pellico, via Bellinzona, via
per Cernobbio, via Borgovico (parte nuova), v.le F.lli Rosselli, via F.lli
Recchi, v.le M. Masia (parte sud), l.go Lario Trento, via Torno, via A.
Manzoni, p.zza G. Matteotti, via Dante (fino all’incrocio con via L. Dottesio),
via L. Dottesio, via Briantea, via Statale per Lecco, via Castelnuovo, via S.
Ambrosoli, via G. Cesare, via Piave, v.le F.D. Roosevelt, v.le Innocenzo XI,
via A. Grandi, p.zza San Rocco, via Napoleona, p.le Camerlata, via Varesina via
G. d’Annunzio, via Cecilio, via Canturina, p.zza Martiri italiani delle foibe
istriane, via Clemente XIII e via G.B. Scalabrini;
-
relativamente al Comune di Grandate: via G. Leopardi;
-
relativamente al Comune di Casnate con Bernate: via G.
Garibaldi e via Pitagora.
-
ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati
che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultino
individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di
lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili
al giorno successivo (es.: luce, gas, acqua, sistemi informatici impianti di
sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e
combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimenti deperibili e pasti
per i servizi di mensa);
-
ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni
lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico,
certificati dal datore di lavoro;
-
ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car
pooling).
I sindaci dei Comuni della Regione
Lombardia, per particolari e motivate necessità, possono concedere ai residenti
sul proprio territorio deroghe al divieto di circolazione per persone e
veicoli, valide per tutte le Zone Critiche e gli Agglomerati della Regione
Lombardia.
Divieti relativi al
riscaldamento domestico e alla climatizzazione
1) Divieto di utilizzo di biomassa
legnosa in apparecchi per il riscaldamento domestico degli edifici, nel caso
siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri
combustibili ammessi
Tale divieto si applica alla Zona
Critica Unica di Milano-Como-Sempione, alla Zona Sovracomunale di Bergamo ed
all’Agglomerato Sovracomunale di Brescia. Il divieto si applica, altresì, a
tutti i Comuni del territorio lombardo la cui quota altimetrica, così come
definita dall’Istat, risulti uguale od inferiore a trecento metri s.l.m. Nel
caso di Comuni non appartenenti alla Zona Critica Unica di
Milano-Como-Sempione, alla Zona Sovracomunale di Bergamo, all’Agglomerato Sovracomunale
di Brescia, i cui territori siano posti a diverse altitudini rispetto alla
quota altimetrica di riferimento indicata dall’Istat per quei Comuni, i Sindaci
dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto od al di
sopra della suddetta quota di trecento m s.l.m.; sarà ritenuto rispondente a
tutto il territorio comunale la quota altimetrica di riferimento del Comune che
non abbia adottato l’atto sopra indicato.
2) Divieto di climatizzazione dei
seguenti spazi dell’abitazione od ambienti ad essa complementare (circolare
regionale Settore sanità ed igiene, n. 8, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 marzo
1995, 3° Supplemento Straordinario al n. 11):
-
cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che
collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
-
box, garage, depositi.