I.N.A.I.L. –
APPLICAZIONE SANZIONI CIVILI IN CASO DI EVASIONE CONTRIBUTIVA IN CORSO D'ANNO –
ISTRUZIONI ISTITUTO
L'art. 1, comma 217, lett. b), della legge n. 662/1996 disciplina
la fattispecie di evasione contributiva ed in particolare stabilisce che i
soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei
contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero
vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti in caso di evasione
connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero
pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso di
interesse e di dilazione maggiorato in tre punti, entro il tetto massimo del
100% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Oltre a tale somma aggiuntiva è dovuto il pagamento di una sanzione, una
tantum, graduata in rapporto alla gravità dell'evasione da un minimo del 50% ad
un massimo del 100% dell'importo dei contributi o premi omessi, secondo le
misure disposte con decreto ministeriale 18 marzo 1997. In caso di denuncia
spontanea della situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da
parte degli enti, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento
dei contributi o premi, l'una tantum non è dovuta a condizione che il
versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia
stessa.
Alla Direzione Generale dell'I.N.A.I.L. è stato chiesto se nella
ipotesi di evasione disciplinata dalla norma sopra richiamata rientrino anche
le variazioni in corso d'anno del numero dei dipendenti soggetti alla tutela
assicurativa o dell'ammontare delle retribuzioni dovute, variazioni di cui il
datore di lavoro abbia omesso la registrazione nei documenti di lavoro.
In altre parole è stato chiesto se l'omessa registrazione in corso
d'anno, quando ancora non è scaduto il termine
per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni (20 febbraio
dell'anno successivo), delle variazioni del numero dei dipendenti soggetti
all'assicurazione obbligatoria o dell'ammontare delle retribuzioni dovute dalle
quali derivi l'obbligo dei pagare all'I.N.A.I.L. un premio maggiore integri
l'ipotesi di evasione sanzionabile, in caso di accertamento, con il pagamento,
oltre al maggior premio, della somma aggiuntiva e dell'una tantum previste
dalla norma sopra citata.
Al riguardo la Direzione Generale dell'Istituto ritiene che la
fattispecie di omessa registrazione in corso d'anno delle variazioni del numero
dei dipendenti soggetti a tutela o dell'ammontare delle retribuzioni, dalle
quali derivi l'obbligo di pagamento di un premio più elevato, configurino
l'ipotesi di evasione prevista dalla disposizione di legge, con la conseguente
applicazione, in caso di accertamento, delle sanzioni ivi previste.
A supporto della propria tesi l'I.N.A.I.L. richiama da un lato il
carattere generale dell'obbligo di pagamento del premio in via anticipata, che,
ad avviso dell'Ente, non può limitarsi alla sola rata annuale (c.d. anticipazione)
da versare entro il 20 febbraio di ciascun anno, ma che ricorre ogni qualvolta
si verifichino i presupposti per il versamento di una quota aggiuntiva del
premio. Dall'altro richiama le disposizioni contenute rispettivamente negli
artt. 12, comma 3 e 44, comma 4, D.P.R. n. 1124/1965. La prima obbliga il
datore di lavoro a denunciare all'I.N.A.I.L. le successive (rispetto alla
denuncia iniziale) modificazioni di estensione e di natura del rischio nel
termine di otto giorni da quello in qui le stesse si sono verificate. La
seconda prevede l'obbligo di pagare “le differenze supplementari determinate
da... variazioni o rettifiche delle retribuzioni...” entro il giorno 20 del
mese successivo a quello della comunicazione fatta dall'Istituto.
In considerazione del vigente quadro normativo la Direzione
Generale dispone per l'ipotesi di omessa registrazione in corso d'anno delle
variazioni del numero dei dipendenti o delle retribuzioni dovute
all'applicazione delle sanzioni civili previste per i casi di evasione
dall'art. 1, comma 217, lett. b), legge n. 662/1996, con decorrenza dalla data
della variazione.
Le istruzioni diramate in materia dall'Istituto sono riassunte
nella nota del 20 luglio 1998 della Sede di Brescia, riprodotta in calce.
I.N.A.I.L. - Sede di Brescia
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Nota 20 luglio 1998
Oggetto: Applicazione sanzioni civili per ipotesi di evasione in
corso d'anno
La direzione Generale dell'Istituto, interpellata in merito
all'applicabilità delle sanzioni civili in caso di inadempienze dei datori di
lavoro connesse a registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero,
accertate per periodi per i quali non sia scaduto il termine per la
presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, ha emanato le presenti istruzioni
tese a regolamentare le fattispecie di cui all'oggetto;
Al riguardo, è stato rilevato come il precetto di cui all'art. 12
comma 3, del T.U., prevede in capo al datore di lavoro l'obbligo di denunciare,
nel termine di otto giorni, le modificazioni di estensione e di natura del
rischio.
In considerazione della sua intima connessione con il disposto di
cui al 1° comma del medesimo articolo di legge, non possono non ricomprendersi
tutte le “successive” ipotesi di variazione del numero dei dipendenti soggetti
alla tutela assicurativa oltre che dell'ammontare delle retribuzioni dovute.
Espressa conferma si rinviene dal disposto dell'art. 44, comma 4,
del medesimo T.U. che testualmente prevede, a carico del datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento delle “quote residue di premio”, risultanti da
variazioni di rischio ovvero “variazioni o rettifiche delle retribuzioni”,
entro il giorno 20 del mese successivo a quello della comunicazione fatta
dall'Istituto.
D'altra parte, il pagamento in via anticipata del premio non è
considerato un obbligo esclusivamente riferito alla rata annuale, consistendo
esso in una regola di carattere generale alla quale il datore di lavoro deve
ottemperare ogni qualvolta si verifichino i presupposti per il versamento di
una quota aggiuntiva del premio.
Pertanto, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto
alla prescrizione di cui sopra e venga accertata una omessa registrazione di
dipendenti soggetti a tutela assicurativa ovvero una omessa registrazione di
emolumenti, dalle quali derivi l'obbligo di pagamento di un maggior premio
assicurativo, si deve ritenere perfezionata la fattispecie omissiva da ultimo
prevista dall'art. 1, comma 217 lettera b) della legge 662/96.
Per l'effetto, in aggiunta alla richiesta dei premi non versati,
dovranno essere applicate, con decorrenza dalla data in cui è intervenuta la
variazione non debitamente registrata, le sanzioni civili previste per i casi
di evasioni connesse proprio alle registrazioni o denunce omesse o non conformi
al vero.