13^ MENSILITA’
Secondo quanto previsto
dall’art. 63 del c.c.n.l. 20.5.2004, si ricorda che,
entro il 20 dicembre deve essere riconosciuta ed erogata ai dipendenti
impiegati la tredicesima mensilità. La citata mensilità è comprensiva, oltre
che delle voci di stipendio, anche dell’E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali
indennità e superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e
determinato.
Agli impiegati che al 31
dicembre 2006 non abbiano maturato un anno intero di
anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13^
mensilità rapportata ai mesi di effettivo servizio. A questo proposito si tenga
presente che la frazione di mese non superiore a 15 giorni non deve essere
computata.
Trattamento contributivo
La 13^ mensilità è soggetta ai
contributi Inps secondo le aliquote in vigore.
Ritenute fiscali
L’importo della 13^ mensilità,
al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, deve essere
assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla retribuzione del periodo di
paga in cui viene corrisposto, senza riconoscere
alcuna deduzione d’imposta (no tax area e deduzione
per oneri familiari).