IRPEF -
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI ACCONTO IMPOSTA
SOSTITUTIVA 11% - ANNO 2006
La disciplina fiscale del
trattamento di fine rapporto prevede (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 11/2001) che sull’importo delle rivalutazioni dei
trattamenti di fine rapporto, maturato a favore di ogni dipendente, sia
trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella misura
dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo TFR,
deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle seguenti
scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del 90%, ed
entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.
Pertanto entro il 16
dicembre 2006 è dovuto, per l’anno stesso, l’acconto
della predetta imposta sostitutiva calcolato sul 90% delle rivalutazioni
maturate nell’anno 2005, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai
trattamenti di fine rapporto erogati nel corso di detto anno 2005 (c.d. metodo
storico). In alternativa l’acconto può essere determinato avendo riguardo
all’importo delle rivalutazioni che si stima maturino nel corso dell’anno 2006
(c.d. metodo previsionale).
Per la determinazione
dell’acconto, in tale ipotesi alternativa, il sostituto di imposta calcolerà la
rivalutazione presuntiva applicando ai TFR maturati al 31 dicembre 2005, e
relativi ai dipendenti in forza al 30 novembre 2006, la percentuale Istat relativa al mese di dicembre
2005, che è pari a 2,9528%. A tale rivalutazione presuntiva si dovrà sommare la
rivalutazione effettiva relativa ai TFR erogati ai lavoratori che hanno risolto
il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2006. Sul totale così ottenuto si
applicherà l’imposta sostitutiva dell’11%. Di tale importo dovrà, quindi,
essere calcolato il 90% che costituisce l’ammontare dell’acconto da versare
entro il 16 dicembre 2006.
Si
rammenta che, nell'ipotesi di stime errate che comportino un versamento
dell'acconto inferiore a quello dovuto, verranno
applicate le sanzioni previste.
L’acconto deve essere versato
con il mod. F24 utilizzando il codice tributo 1712.
Il periodo di riferimento, da indicare nella Sezione Erario, è l’anno d’imposta
cui si riferisce il versamento, cioè 2006.
Infine, si rammenta che sia
per il versamento dell’acconto che del saldo può essere utilizzato, se
ancora sussistente, il credito di imposta di cui all’art.
3, comma 213, della legge n. 662/96 (credito di imposta relativo ai
versamenti effettuati dalle imprese negli anni 1997 e