IVA - ALIQUOTA
APPLICABILE ALL'ACQUISTO DI ROTAIE E TRAVERSE DI CEMENTO
(Ris.
min. n. 22/E del 30 marzo 1998)
La societą indicata in oggetto, costituita per realizzare la
costruzione di una tratta della linea ferroviaria ad Alta Velocitą Roma-Napoli,
ha posto un quesito concernente il trattamento fiscale applicabile, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, agli acquisti di rotaie e di traverse di
cemento.
In particolare ha chiesto se tali beni possano considerarsi beni
finiti forniti per la realizzazione della linea ferroviaria, come tali soggetti
alla aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi della disposizione contenuta nel
n. 127-sexies) della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, oppure se i contratti per la fornitura delle traverse e delle
rotaie possano qualificarsi come contratti di appalto per la costruzione dei
citati manufatti, atteso che i beni oggetto della fornitura, essendo realizzati
sulla base delle specifiche esigenze e delle prescrizioni del committente, non
rientrano nell'ordinaria produzione del fornitore. Anche in quest'ultima
ipotesi si renderebbe peraltro applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento ai
sensi del n. 127-septies) della citata tabella A, parte terza.
La disposizione contenuta nel numero 127-sexies) prevede, infatti,
l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento per le cessioni di "beni,
escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle
opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies"; il
numero 127-septies) prevede l'applicazione della medesima aliquota per le
"prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla
costruzione delle opere degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies)"; nel richiamato numero 127-quinquies) sono previste, tra
l'altro, le linee di trasporto metropolitane, tranviarie ed altre linee di
trasporto ad impianto fisso.
La scrivente, al fine di chiarire se si renda applicabile
l'aliquota del 10 per cento ha ritenuto che dovesse accertarsi preliminarmente,
in base a valutazioni di ordine tecnico, se i beni di cui trattasi, rotaie e
traverse di cemento, fossero riconducibili per le loro caratteristiche
funzionali nella categoria dei beni finiti. In merito la scrivente ha avuto
modo di precisare (da ultimo con la circolare 1/E del 2 marzo 1994) che la
specifica individualitą e funzionalitą del bene finito non viene meno qualora
esso concorra a realizzare la costruzione dell'opera. Il bene finito, infatti,
č tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, č comunque
riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere
suscettibile di ripetute utilizzazioni. L'applicazione di tali criteri
lasciava, tuttavia, sussistere dei margini di incertezza in relazione a quei beni,
quali le traverse e le rotaie, che pur essendo facilmente individuabili
costituiscono un elemento strutturale ed essenziale delle linee di trasporto ad
impianto fisso e non appaiono, quindi, dotati di una propria individualitą
funzionale. Essi potrebbero presentare anche elementi che li rendono
qualificabili come materie prime o semilavorate per l'edilizia, categoria
questa nella quale rientrano, ad esempio, i materiali di rivestimento, i
laterizi, i manufatti in cemento, etc. Questi ultimi tuttavia sono individuati
attraverso criteri opposti rispetto a quelli adottati per la definizione dei
beni finiti, trattandosi di beni che incorporandosi nella costruzione perdono
la propria individualitą.
La scrivente, al fine di chiarire gli aspetti tecnici sottostanti
la questione fiscale, ha ritenuto opportuno acquisire il parere della Direzione
Centrale dei Servizi Tecnici Erariali, la quale, in relazione alle proprie
specifiche competenze tecniche e tenuto conto dei criteri gią elaborati dalla
prassi amministrativa circa il concetto di beni finiti, ha espresso l'avviso
che le rotaie e le traversi di cemento, che insieme agli altri elementi
realizzano la linea ferroviaria, sono beni che conservano la loro
individualitą, sono comunque riconoscibili, possono essere facilmente asportati
e sono suscettibili di ripetute utilizzazioni nel campo ferroviario. Pertanto,
non sono equiparabili alle materie prime o semilavorate per l'edilizia le
quali, invece, vengono incorporate nelle costruzioni e non sono recuperabili
per un successivo riutilizzo.
La suddetta Direzione Centrale ha inoltre fatto presente che al
fine di stabilire se i beni di cui trattasi possano o meno considerarsi
rientranti nell'ordinaria produzione dell'impresa fornitrice, essendo tale
circostanza determinante al fine di stabilire se il contratto di fornitura
posto in essere abbia la natura di contratto di appalto o, invece, di contratto
di compravendita, sarebbe necessaria una complessa e laboriosa verifica presso
gli stabilimenti della ditta fornitrice.
In base al parere circa le caratteristiche tecniche dei beni di
cui trattasi fornito dalla Direzione interpellata, in ragione delle proprie
specifiche competenze, la scrivente ritiene che le rotaie e le traverse in
cemento armato siano riconducibili nella categoria dei beni finiti forniti per
l'edilizia. Alle relative cessioni risulta, pertanto, applicabile l'aliquota
IVA del 10 per cento ai sensi del citato n. 127-sexies) della Tabella A, parte
terza allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Inoltre, ritenuto che sulla base dei criteri sopra esposti resta
comunque individuata l'aliquota IVA applicabile alle forniture delle rotaie e
delle traverse di cemento, non si ritiene necessario procedere ad ulteriori
accertamenti per verificare se le dette forniture vengano poste in essere
nell'ambito di un contratto di compravendita o di appalto. Infatti, anche in
tale ultima ipotesi, si renderebbe applicabile, ai sensi del citato n.
127-septies) della tabella A, parte terza, la medesima aliquota del 10 per
cento.