PATENTE A PUNTI - ATTRIBUZIONE AUTOMATICA DEI PUNTI DECURTATI
L’art.
44 del decreto-legge 262/06 apporta alcune rilevanti modifiche all’art. 126-bis
del Codice della strada per la parte relativa all’obbligo di comunicazione alle
autorità di polizia dei dati relativi al soggetto che ha commesso
effettivamente l’infrazione nel caso in cui non si è potuto procedere alla sua
identificazione diretta.
Il
comma 2 dell’art. 126-bis, nella nuova formulazione, prevede che oltre al
proprietario anche l’obbligato in solido con questi (ossia l’usufruttuario,
l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria) sia tenuto a fornire agli organi di polizia, entro 60
giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della
patente dell’effettivo conducente del veicolo al momento in cui è stata
commessa l’infrazione.
In
caso di omessa comunicazione, senza giustificato e documentato motivo sarà
applicata una sanzione da 250 a 1000 euro oltre ovviamente a quella dovuta per
la specifica infrazione stradale.
L’art.
44 prevede, inoltre, che siano riattribuiti automaticamente i punti tolti alle
patenti di quei proprietari di veicoli che, in base all’originaria formulazione
dell’art. 126-bis (dichiarata illegittima con la sentenza della Corte
Costituzionale n. 27 del 24/1/2005), non avevano comunicato i dati
dell’effettivo responsabile dell’infrazione e pertanto la decurtazione dei
punti era stata effettuata nei loro confronti.