IVA - SOMME
CORRISPOSTE A SEGUITO DI ISCRIZIONE DI
RISERVE O RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
(Ris.
min. 42/E del 26 maggio 1998)
L'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati ha chiesto di
conoscere quali sia il regime ai fini IVA applicabile:
1) alle somme che a seguito di accordo bonario è tenuto a
corrispondere agli appaltatori che, ai
sensi dell'articolo 31-bis) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, abbiano iscritto riserve nei documenti contabili
essendo variato, in misura non
inferiore al 10 per cento, l'importo economico delle opere pubbliche realizzate;
2) alle somme che deve versare a seguito di risoluzione anticipata
del contratto di appalto ai sensi
dell'articolo 345, allegato F, della legge 20
marzo 1865, n. 2248.
Al riguardo, in ordine alla richiesta sub 1) si fa presente che,
analogamente a quanto previsto dall'articolo 54 del regio decreto 25 maggio
1895, n. 350, è data facoltà all'affidatario di appalti pubblici di conseguire
un'equa retribuzione in caso di anomalo andamento dei lavori dovuto a cause non
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, previa inscrizione
delle predette riserve nei documenti contabili. Ciò premesso e considerato che
tali retribuzioni costituiscono per giurisprudenza pacifica (per tutte Cass. 14
gennaio 1987, n. 173) ulteriori compensi, la Scrivente ritiene che gli stessi
sono da assoggettare all'IVA ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13,
1 comma e dell'articolo 26, 1 comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Per quanto concerne la richiesta sub 2) si precisa che il citato
articolo 345 della legge n. 2248 del 1865 distingue le somme pagate per gli
eventuali lavori già eseguiti e i materiali eventualmente esistenti in cantiere
da quelle stabilite in misura equivalente al decimo del valore delle opere non
eseguite.
Nella prima ipotesi le somme sono da considerare corrispettivi
rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione dell'IVA, ai sensi dei cennati
articoli 13 e 26 del DPR n. 633 del 1972, mentre nella seconda ipotesi le somme
corrisposte hanno natura risarcitoria e sono da ritenere escluse dal campo di
applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 15, 1 comma del medesimo
decreto.