RIFIUTI - FORMULARIO DI TRASPORTO - INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ
L’art.
193 del D.Lgs. 152/2006 “Codice dell’ambiente (e in precedenza l’art. 15 del
D.Lgs. 22/1997) impone al produttore dei rifiuti, ai fini del loro trasporto,
di redigere il formulario di accompagno dal quale risulti, tra l’altro,
l’origine, la tipologia e la quantità dei rifiuti trasportati, l’impianto di
destinazione, ecc.
Ciò
vale in tutti i casi, sia che il produttore effettui il trasporto con propri
mezzi, sia che utilizzi veicoli di terzi.
Di
recente la giurisprudenza (Cassazione, sez. II civile, sentenza 11 ottobre
2006, n. 21781) è intervenuta in merito al problema dell’indicazione della
quantità dei rifiuti trasportati che deve risultare dal formulario ed essere
espressa in Kg o litri (in partenza / da verificare a destino) (allegato B,
punto 6 e allegato C, punto V, lettera C del D.M. 145/1998).
L’ambiguità
del Decreto sul punto aveva infatti ingenerato,
qualora risultasse difficile conoscere l’effettiva quantità trasportata, la prassi
di barrare esclusivamente la voce “peso da verificarsi a destino” senza
indicare il peso dei rifiuti.
Nella
sentenza la Cassazione ha affermato che la quantità dei rifiuti trasportati
deve essere indicata al momento della partenza non potendosi rimandare tale
adempimento esclusivamente all’arrivo del carico a destinazione.
Ciò
in considerazione sia della finalità del formulario che è quella di controllare
costantemente il trasporto dei rifiuti, sia, soprattutto, del tenore letterale
della disposizione per cui “peso da verificarsi a
destino” indica solo la possibilità di un riscontro del quantitativo.
Ne
deriva che nel caso sia impossibile determinare
esattamente sin dall’inizio il peso dei rifiuti trasportati, il produttore
dovrà comunque indicarne anche in via approssimativa la quantità al momento
della partenza, barrando in aggiunta la voce “peso da verificarsi a destino”,
al fine di conoscere l’effettivo quantitativo di rifiuti trasportato.
Si
ricorda che l’art. 190, comma 9 del Codice dell’ambiente,
modificando il D.M. 148/1998 (Allegato C, C1, sezione III, lettera C ), ha
risolto un problema interpretativo relativo proprio alla indicazione della
quantità dei rifiuti nella redazione del registro di carico e scarico, poichè è
stata resa alternativa la trascrizione in kg/litri ovvero in metri cubi.
In
precedenza infatti la norma richiedeva l’indicazione
sia del peso dei rifiuti, più semplice da conoscere anche grazie all’avvenuto
calcolo ai fini del trasporto, sia dell’ingombro volumetrico, con ciò rendendo
questo adempimento estremamente gravoso per le imprese, se non in alcuni casi
addirittura impossibile.