APPALTI PUBBLICI - IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE DELL’AGGIUDICATARIA E AD ESTRARNE COPIA PREVALE SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
(T.A.R. Lazio, Sez. III del 20/03/2006 n. 2212)
E’ principio consolidato nella giurisprudenza che il concorrente ad una
gara pubblica vanta un interesse qualificato all’accesso agli atti della
procedura, a fronte del quale non può essergli opposto il diritto alla
riservatezza degli altri partecipanti, atteso che con l’ammissione alla gara la
documentazione prodotta e l’offerta tecnico-progettuale presentata fuoriescono
dalla sfera di dominio riservato della singola impresa per formare oggetto di
valutazione comparativa.
Del resto, il problema relativo allo stabilire se il diritto alla
riservatezza dei terzi costituisca, o meno, un
ostacolo invalicabile all’esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi è già stato risolto dall’Adunanza plenaria e dalla successiva
giurisprudenza del Consiglio di Stato nel senso che l’interesse alla
riservatezza recede quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un
interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di
quell’interesse. Ciò premesso, ritiene il Collegio di non seguire
l’orientamento del Consiglio di Stato che limita l’accesso ai documenti di gara
inerenti la sfera dell’aggiudicataria alla sola
visione ma quello che lo estende all’estrazione di copia degli stessi. Tale
secondo arresto prende le mosse dal dato letterale dell’art. 25,
primo comma, L. n. 241 del 1990, nel testo antecedente la riforma
introdotta dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15 (non ancora entrata in vigore) il
quale, nello stabilire che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti dalla
presente legge», prevede l’esame e l’estrazione di copia come modalità
congiunte dell’esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di
sorta.