CONTRATTO PRELIMINARE - CAPARRA CONFIRMATORIA E INADEMPIMENTO
Di
norma nei contratti di compravendita immobiliare il promittente acquirente in
sede di sottoscrizione del preliminare si obbliga a versare una certa somma di
denaro (o quantità di altre cose fungibili) a titolo di caparra confirmatoria
(rif. art. 1385 cod. civ.) che gli verrà restituita o
imputata alla prestazione dovuta in caso di adempimento del contratto
definitivo.
Si
tratta di una clausola avente la funzione di rafforzare l’efficacia del
contratto dal momento che al verificarsi dell’inadempimento, a prescindere
dalla prova dell’eventuale danno subito e senza dover ricorrere all’autorità
giudiziaria, la parte inadempiente potrà recedere dal contratto e trattenere la
caparra ricevuta (o l’acquirente potrà chiedere il doppio di quella versata)
che in tal modo rappresenta una sorta di liquidazione convenzionale del danno.
Così
facendo la parte non inadempiente può evitare le lungaggini dell’iter
giudiziario e la necessità di fornire la prova dei danni subiti nell’incertezza
tra l’altro dell’entità del risarcimento che il giudice eventualmente potrà
assegnare.
In
alternativa al recesso, che si configura quale rimedio stragiudiziale
all’inadempimento, la parte che intende ottenere l’adempimento può invece
chiedere la risoluzione giudiziale del contratto e il risarcimento dei
conseguenti danni che dovranno però essere provati.
Una volta optato per la richiesta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione del
contratto o della sua risoluzione, dottrina e giurisprudenza si sono spesso
interrogate sulla possibilità o meno per la parte richiedente di poter, in ogni
caso pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la ritenzione della caparra a
maggior ragione quando la prova del danno non dovesse andare a buon fine.
La
più recente giurisprudenza ha ritenuto di esprimersi nel senso
dell’alternatività e quindi non della complementarità (come invece affermato da
altro indirizzo: vedi in proposito Cass. Civ. sez. I, 17/7/2001 n. 319) dei rimedi messi a disposizione
della parte lesa nel senso che ove venga chiesta la risoluzione del contratto
si perde il diritto a ritenere la caparra in quanto il risarcimento del danno
andrà calcolato secondo le norme generali previa dimostrazione dell’esistenza e
dell’ammontare del medesimo. In tal senso si sono espresse: Cass. Civ. sez. III, 24/1/2002 n. 849;
Cass. Civ. sez. III,
20/9/2004 n. 18850; Cass. Civ. sez.
II, 2/12/2005 n. 26232; Cass. Civ. sez.
II, 7/6/2006 n. 13339.