ICI - IMMOBILI NON ULTIMATI - IMPOSTA DOVUTA A SEGUITO DELL’ACCATASTAMENTO
(Cassazione civile
Sentenza, Sez. trib., 23/10/2006, n. 22808)
L’avvenuto
accatastamento del fabbricato (non interamente ultimato nei piani superiori)
determina l’utilizzazione dello stesso - indipendentemente dal completamento
delle rifiniture - e, quindi, l’imponibilità ai fini ICI, in difetto di
applicazione dell’imposta sull’area edificabile.
Per
l’applicazione dell’imposta sul «fabbricato di nuova costruzione», il D.Lgs. n. 504/1992 individua infatti due criteri alternativi:
-
la data di ultimazione dei lavori;
ovvero,
se antecedente
-
la data di utilizzazione,
senza
alcun riferimento alla divisione del fabbricato in piani o porzioni.
È
pertanto corretto ritenere l’utilizzazione del fabbricato sulla base
dell’avvenuto accatastamento dello stesso (di cui è ultimato quanto meno il
primo piano), indipendentemente dal completamento delle rifiniture.