ICI - IMMOBILI NON ULTIMATI - IMPOSTA DOVUTA A SEGUITO DELL’ACCATASTAMENTO

(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 23/10/2006, n. 22808)

 

L’avvenuto accatastamento del fabbricato (non interamente ultimato nei piani superiori) determina l’utilizzazione dello stesso - indipendentemente dal completamento delle rifiniture - e, quindi, l’imponibilità ai fini ICI, in difetto di applicazione dell’imposta sull’area edificabile.

Per l’applicazione dell’imposta sul «fabbricato di nuova costruzione», il D.Lgs. n. 504/1992 individua infatti due criteri alternativi:

- la data di ultimazione dei lavori;

ovvero, se antecedente

- la data di utilizzazione,

senza alcun riferimento alla divisione del fabbricato in piani o porzioni.

È pertanto corretto ritenere l’utilizzazione del fabbricato sulla base dell’avvenuto accatastamento dello stesso (di cui è ultimato quanto meno il primo piano), indipendentemente dal completamento delle rifiniture.